Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2339 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21486-2019 proposto da:

F.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ARMATI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMA SPA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALDERON DE LA BARCA 87, presso la sede dell’UFICIO LEGALE dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO LITTA, STEFANO SCICOLONE;

– controricorrente –

contro

AEQUAROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 805/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da AMA S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da F.M.C. contro la cartella di pagamento relativa a Tari per il periodo 2008-2013.

Osservava la CTR, per ciò che rileva in questa sede, che l’avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato alla contribuente, secondo le comuni norme del servizio postale (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161), per compiuta giacenza, mediante l’immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito.

Avverso la suddetta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso AMA S.p.A.

Le altre parti sono rimaste intimate.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8. Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la regolarità della notifica per compiuta giacenza dell’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, nonostante non fosse stata effettuata la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso è infondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. n. 10131 del 2020).

La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.

Sulla base delle considerazioni svolte, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla ricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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