Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23992 del 06/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32332-2019 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAUDENZIA BRUNELLO

– ricorrente –

CARBONE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA, 20, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO AREZZINI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA PEDERIVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2572/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:

Nell’ambito del giudizio divorzile svoltosi tra R.V. e C.V., il Tribunale di Treviso dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio e assegnò la casa coniugale a R., con la quale conviveva il figlio K., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, confermò l’affidamento del figlio P. ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed il suo collocamento etero familiare in struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze educative e terapeutiche (come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 17/6/2016, ai sensi della L. n. 1404 del 1934, art. 25); pose a carico di entrambi i genitori il contributo al mantenimento di P. nella misura di Euro 150,00= mensili ciascuno ed alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno; pose a carico del padre l’assegno di Euro 300,00= mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne; rigettò la richiesta di assegno divorzile e le altre domande avanzate dalle parti, ponendo a carico di R. le spese di lite.

La Corte di appello di Venezia ha riformato la prima decisione esclusivamente in relazione alla pronuncia sulle spese, per le quali ha disposto l’integrale compensazione.

R.V. propone ricorso per cassazione con sei mezzi, corroborato da memoria; C.V. ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del minore del 1989, in relazione alla mancata applicazione dell’affido superesclusivo.

La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia disatteso il suggerimento rassegnato dal CTU derivante da valutazioni cliniche, che aveva indicato l’affido superesclusivo alla madre “come rimedio idoneo ad incidere sulla salute di P.” (fol. 6 del ric.), senza averlo nemmeno sentito a chiarimenti, in contrasto con le disposizioni che esigono il perseguimento del best interest del minore.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 30 Cost., della L. n. 184 del 1983, art. 1, dell’art. 337 ter c.c., dell’art. 8CEDU, sempre relativamente alla collocazione del figlio P. presso struttura esterna, perché limiterebbe la responsabilità genitoriale pur non essendo stata riscontrata a suo carico una ridotta o totale incapacità genitoriale.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. in relazione al R.D. n. 1404 del 1934, art. 25.

La ricorrente esamina il rapporto tra misura ex art. 25 cit. ed il provvedimento ex art. 337 bis c.c. e sostiene che la misura ex art. 25 è compatibile con l’affidamento “superesclusivo” alla madre.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 in merito al diniego di riconoscimento dell’assegno divorzile.

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. perché, a parere della ricorrente, la sentenza non avrebbe precisato a favore di chi debba essere versato il contributo per il mantenimento di P..

6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c., in ordine alla mancata assegnazione della casa familiare in ragione della posizione di P..

7. La Corte, visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c., ritenendo che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c., rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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