LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27401 – 2019 R.G. proposto da:
A.D. – c.f. ***** – M.L. – c.f. *****
– elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio dell’avvocato Carluccio Francesco che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Rina Vittorio li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
RISANAMENTO s.p.a. – p.i.v.a. ***** – (incorporante la “Società
pel Risanamento di Napoli” s.p.a.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 485/2019 della Corte d’Appello di Lecce, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato il 21.10.1991 il curatore del fallimento della società di fatto tra A.D. e M.L. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi la “Società pel Risanamento di Napoli” s.p.a.
Esponeva che con atto del 26.2.1979 la s.p.a. convenuta aveva promesso di vendere a A.D. e a M.L., che a loro volta avevano promesso di acquistare, un appartamento in Brindisi, al viale Belgio, n. 21; che il corrispettivo era stato pattuito in lire 30.000.000, di cui lire 13.000.000 da versarsi mediante accollo della corrispondente quota di mutuo fondiario.
Esponeva che la promittente venditrice non aveva inteso far luogo alla stipula del preliminare.
Chiedeva pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c., idonea a trasferire alla parte promissaria acquirente la piena ed integrale proprietà dell’immobile promesso in vendita.
2. Si costituiva la “Società pel Risanamento di Napoli” s.p.a. Instava, tra l’altro, per il rigetto dell’avversa domanda.
3. La società convenuta attendeva alla riassunzione del giudizio, interrotto a seguito della chiusura del fallimento della s.d.f..
Si costituivano A.D. e M.L..
4. Disposta ed espletata c.t.u. contabile, depositata la documentazione catastale di cui era stata ordinata l’acquisizione, si acclarava che medio tempore l’immobile era stato alienato a terzi.
5. Con sentenza n. 2121/2014 l’adito tribunale rigettava l’iniziale domanda.
6. Proponevano appello A.D. e M.L..
Resisteva la “Risanamento” s.p.a. (incorporante la “Società pel Risanamento di Napoli” s.p.a.).
7. Con sentenza n. 485/2019 la Corte d’Appello di Lecce rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.
8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.D. e M.L.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
La “Risanamento” s.p.a. (incorporante la “Società pel Risanamento di Napoli” s.p.a.) non ha svolto difese.
9. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
10. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223,1455 e 2932 c.c., degli artt. 110,112,132,342 e 345 c.p.c.; la nullità della sentenza impugnata per insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
Deducono che la corte di merito ha affermato in premessa che la motivazione del primo dictum era da correggere e da integrare e tuttavia, in patente contraddizione, non ha poi fatto luogo ad alcuna correzione o integrazione.
Deducono che ha errato la corte distrettuale a reputare immune da censure il giudizio di comparazione cui aveva atteso il tribunale.
Deducono segnatamente che la corte territoriale non ha tenuto conto che precedenti sentenze della stessa Corte di Lecce avevano qualificato “lieve” l’inadempimento dei coniugi promissari acquirenti, che la promittente venditrice in pendenza del giudizio ha alienato a terzi l’immobile ed, in maniera del tutto contraddittoria, benché avesse agito per la risoluzione, ha accettato in corso di causa, per il tramite del suo procuratore, l’ulteriore pagamento di lire 8.000.000.
Deducono che ha errato la corte leccese a reputare non connotata da serietà e buona fede l’offerta pecuniaria formulata dalla curatela fallimentare nell’iniziale citazione.
11. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, i ricorrenti non hanno provveduto al deposito di memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
12. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
13. Il motivo di ricorso è dunque infondato e va respinto.
14. Non sussistono le ragioni di insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo della statuizione di seconde cure prefigurate dai ricorrenti (cfr. ricorso, pagg. 7 – 8).
La Corte d’Appello di Lecce ha invero condiviso il percorso ricostruttivo seguito dal tribunale ragionamento svolto dal primo Giudice appare immune dalle censure avanzate”: così sentenza d’appello, pag. 4; “immune dalle censure svolte risulta poi il giudizio di comparazione effettuato dal primo Giudice”: così sentenza d’appello, pag. 6), benché abbia provveduto a correggerne lo sviluppo, operando in relazione ad alcuni aspetti talune debite puntualizzazioni (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 – 6).
In particolare una di siffatte puntualizzazioni (cfr. pag. 6) concerne specificamente il precedente giudizio (n. 1325/1981 r.g.) promosso dinanzi al Tribunale di Brindisi e proseguito dinanzi alla Corte di Lecce.
15. Ovviamente, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio – incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, recte, al cospetto del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, incensurabile in sede di legittimità se non vi è stato “omesso esame circa un fatto decisivo e controverso” – di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 9.6.2010, n. 13840).
16. Su tale scorta l’impugnato dictum della corte distrettuale va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
La corte di merito ha ribadito quanto il tribunale aveva, all’esito della comparazione delle reciproche condotte, affermato.
La corte di merito ossia ha ribadito che gli “appellanti si erano resi gravemente inadempienti al contratto preliminare ancor prima dell’alienazione a terzi da parte della Risanamento s.p.a.” (così sentenza d’appello, pag. 4) e di seguito ha precisato che gli appellanti non avevano provveduto alla corresponsione dell’integrale prezzo di vendita, non erano comparsi dinanzi al notaio a seguito della diffida ad adempiere, avevano addotto di essere debitori per una somma di gran lunga inferiore a quella dovuta (la corte ha specificato ulteriormente – pag. 6 – che “nel corso del (precedente) giudizio (1325/81 R.G.) promosso dalla società avanti al Tribunale di Brindisi al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, le parti fissavano la data del 15.5.1982 quale nuovo termine per la stipula del definitivo; (…) da tale data non risulta che mai, nel corso dei successivi nove anni che hanno preceduto l’instaurazione del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti abbiano invitato la società a comparire davanti al notaio per il rogito (…)”).
La corte d’appello quindi ha ribadito che, a fronte delle condotte inadempienti degli appellanti, “il comportamento, sia pur inadempiente della convenuta, appare connotato da minor disvalore” (così sentenza d’appello, pag. 6).
17. Una notazione finale si impone.
Il ricorso difetta del tutto di specificità (e di “autosufficienza”) in relazione alle antecedenti statuizioni assunte dal Tribunale di Brindisi e dalla Corte d’Appello di Lecce nell’ambito del giudizio promosso nel 1981 (al riguardo cfr. Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 11.2.2015, n. 2617).
18. La “Risanamento” s.p.a. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.
19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, del; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021
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