Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24783 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29659-2019 proposto da:

COGEM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO n. 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE RIJLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 289//2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata l’01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

CHE:

1 La Cogem srl in liquidazione, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate operava una ripresa delle imposte Irpeg. Irap e Iva per l’anno 1998 per effetto del disconoscimento dei una serie di costi dedotti a riduzione del reddito 2. La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, nella contumacia della contribuente, accoglieva l’appello ritenendo fondata l’eccezione preliminare sollevata dall’Ufficio dell’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per difetto di rappresentanza.

4 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. L’Ufficio si è costituito depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo Cogem srl denuncia violazione degli artt. 82 e 182 c.p.c., come richiamati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, alla data in cui era stata conferita la procura alle liti (ovverosia l’8/7/2003) P.G. era munito dei poteri di rappresentanza idonei allo scopo; in ogni caso i giudici di seconde cure avrebbero dovuto assegnare alle parti il termine perentorio per consentire la sanatoria della procura.

2 Va preliminarmente esaminata la questione della tempestività del ricorso per Cassazione sollevata dalla resistente.

2.1 La sentenza di secondo risulta depositata in data 1 marzo 2017 e il ricorso per Cassazione è stato avviato per la notifica in data 27 settembre 2019 senza il rispetto del termine previsto dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c., comma 1.

2.2 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, dispone che non si applica il regime di decadenza dell’impugnazione stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1,” se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”.

2.3 Nella fattispecie in esame la notifica dell’atto di appello, come si desume dalla lettura dell’avviso di ricevimento della raccomandata, risulta essere stata effettuata alla Cogem srl in presso lo Studio del Dott. D.D.F. difensore domiciliatario della società nel processo di primo grado.

2.4 L’atto risulta regolarmente ricevuto come attestato dalla sottoscrizione del destinatario e dall’indicazione della data di ricezione del plico.

2.5 Il ricorrente non deduce profili di nullità della notifica limitandosi ad osservare che la ricevuta di ritorno non poteva essere stata sottoscritta dal D.D.F. stante il suo impedimento fisico.

2.6 Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, avendo natura di atto pubblico, prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., l’omessa indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (Cass., n. 2482/2020, n. 16289/2015 e Cass. Sez. un. n. 9962/2010).

2.7 In mancanza di proposizione da parte della contribuente della querela di parte la notifica deve ritenersi valida.

2.8 Il ricorso e’, quindi, inammissibile essendo stato avviato per la notifica ben oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.. Ne’ ricorrono i presupposti per l’applicazione del regime della rimessione nei termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, non avendo la contribuente neanche allegato fatti e circostanze a lei non imputabili che gli hanno impedito l’osservanza del termine.

4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso

– Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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