LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31168-2018 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SPANTINI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO LANZUOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO COLLESI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 802/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
Che:
1. – K.A. ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento ***** S.r.l. in liquidazione, contro il decreto del 17 settembre 2018 con cui il Tribunale di Perugia ha respinto la sua opposizione avverso l’esclusione di un suo credito risarcitorio, maturato nei confronti della società in bonis a seguito di un infortunio sul lavoro, dallo stato passivo.
2. – Il Fallimento resiste con controricorso.
3. – Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
4. – Il primo mezzo denuncia nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio” poiché il CTU aveva trasmesso la bozza di relazione solamente al CTP nominato e non al difensore costituito in violazione dell’art. 195 e 101 c.p.c. nonché 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Il secondo mezzo denuncia violazione di legge, poiché nella valutazione del danno non patrimoniale, effettuata unitariamente, il Tribunale non aveva evidenziato la posta relativa al danno morale propriamente detto in violazione degli artt. 2043,2059,1223 c.c. nonché degli artt. 185 e 595 c.p. e del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1. – E’ manifestamente infondato il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il consulente tecnico d’ufficio, nominato per la determinazione del pregiudizio subito in conseguenza del menzionato sinistro, abbia inviato una bozza di relazione al proprio consulente tecnico di parte e non al difensore, facendola poi seguire dalla relazione definitiva.
E’ lo stesso ricorrente, a pag. 7 del ricorso, a riferire di aver contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio (per di più, come sottolinea il controricorrente, rifacendosi proprio alle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte a seguito dell’invio della bozza), sicché il collegio aveva disposto il richiamo dell’ausiliare per chiarimenti in merito alla quantificazione del pregiudizio patito.
Orbene, è agevole in proposito osservare che i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale (tra le tante Cass. 9 luglio 2014, n. 15676; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635).
Vale osservare che il ricorrente, nella memoria illustrativa, sostiene che nella materia vi sarebbe contrasto nella giurisprudenza di questa Corte:
ma l’osservazione non può essere condivisa” apparendo viceversa ormai stabilizzato l’orientamento già richiamato secondo cui: “La denuncia di vizzi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. 20 novembre 2020, n. 26419).
Nel caso in esame, allora, resta soltanto da aggiungere che il ricorrente non ha neppure provato a spiegare quale mai pregiudizio egli possa aver subito, nel frangente considerato, una volta che ha fatto valere, per il tramite del proprio difensore, le osservazioni critiche del proprio consulente tecnico di parte alla consulenza tecnica d’ufficio, tanto da ottenere il richiamo dell’ausiliare a chiarimenti.
4.2. – Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
Il Tribunale di Perugia si è avvalso per la liquidazione del danno non patrimoniale delle tabelle milanesi, le quali posseggono vocazione nazionale, come affermato da Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, tabelle che, secondo quanto ricordato anche nella decisione impugnata, si fondano su una determinazione del punto già comprensivo del c.d. danno morale, eventualmente suscettibile di personalizzazione, in presenza di circostanze concrete, che nel caso di specie non risultano dedotte nella fase di merito: sostiene nella memoria illustrativa il ricorrente che la personalizzazione avrebbe dovuto essere riconosciuta perché egli non aveva titolo di studio, ma non risulta dove, quando ed in qual modo detta circostanza sarebbe stata dedotta a fondamento del preteso incremento risarcitorio.
10. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021
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