Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26671 del 01/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 627-2021 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA BERNARDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ABBAMONTE;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE CORTE di CASSAZIONE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto RG 68/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 16/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

rilevato che:

con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, K.S., cittadino gambiano, nato a ***** (Gambia), ***** ha adito il Tribunale di Brescia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente ha riferito di aver lasciato il Gambia quando, dopo la morte di entrambi i genitori, lo zio a cui era stato affidato gli aveva imposto di sposare la cugina; in particolare, il ricorrente ha evidenziato che lo zio era una persona molto influente nel villaggio, perché praticava la magia nera e che, in caso di rientro, aveva timore che lo zio potesse fargli del male in ragione del suo rifiuto di sposarsi;

il Tribunale, a seguito della nuova audizione del ricorrente, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione;

in particolare, il Tribunale ha rilevato come non fosse rinvenibile nel racconto del richiedente alcun elemento riconducibile ai motivi di persecuzioni indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, e alle ipotesi di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), in assenza d’un pericolo concreto per la sua incolumità; inoltre, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce delle fonti consultate, la situazione in Gambia non era riferibile a una condizione di violenza indiscriminata del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); infine, il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere la protezione umanitaria in assenza di fattori di particolare vulnerabilità, anche alla luce del percorso di inserimento del richiedente nel contesto nazionale; avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione svolgendo due motivi così rubricati: “1. In via preliminare, si solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. 2. Violazione e/ o falsa applicazione D.Lgs. n. 296 del 1998, ex art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, e art. 2 Cost., art. 8 Cedu, art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, in relazione all’assenza di una condizione di vulnerabilità, alla condizione di estrema povertà dello straniero nel Paese d’origine, poiché tale condizione compromette in modo radicale il “raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa” alla luce delle enunciazioni di cui alla Sentenza della Corte Cassazione n. 4455/2018";

l’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;

il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 1.7.2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Ritenuto

che:

il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore;

nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.;

questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 della Cost., e per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE, con riferimento agli artt. 28 e 46, p. 11, e con la Carta dei diritti UE, art. 47, e della medesima Carta, art. 18 e art. 19, p. 2, artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU;

nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione non rispetta il citato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come interpretato dalle Sezioni Unite;

la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite;

la trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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