Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27861 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9397-2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’Avvocato OLGA GERACI, rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO MANDANICI;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA, già PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE N. 37, presso lo studio dell’Avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, rappresentata e difesa dall’Avvocato BENEDETTO FARSACI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 846/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

RITENUTO IN FATTO

– che M.F. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 846/19, del 20 novembre 2019, della Corte di Appello di Messina, che – pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza n. 705:7/12, del 9 maggio 2012, con cui questa Corte cassò, su ricorso del medesimo M., la sentenza n. 598/10, del 30 novembre 2010, della stessa Corte messinese – ha rigettato il gravame esperito dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 825/03, dell’11 novembre 2003, con cui il Tribunale di Patti ebbe a respingere la domanda risarcitoria dallo stesso proposta contro la Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) in relazione ad un sinistro stradale occorsogli mentre percorreva la strada provinciale Falcone-Montalbano;

– che il ricorrente riferisce, in punto di fatto, di aver adito il Tribunale di Patti, lamentando di essere uscito di strada e di essere precipitato nell’adiacente scarpata mentre percorreva, alla guida della propria autovettura il 27 settembre 1997, la strada provinciale suddetta, a causa delle condizioni della stessa, e, in particolare, dell’asfalto reso sdrucciolevole dallo stato di pietrisco ivi presente, dalla deformazione del manto stradale, con pendenza verso la scarpata, nonché dell’assenza assoluta di barriera di protezione laterale;

– che, tuttavia, la sua domanda risarcitoria nei confronti della Provincia Regionale di Messina, addebitando egli all’omessa manutenzione della strada la causa del sinistro e dei danni subiti, veniva rigettata dal primo giudice, con decisione confermata da quello di appello, che respingeva il gravame esperito dall’attore soccombente;

– che questa Corte, però, con la già ricordata pronuncia rescindente, cassava la decisione della Corte territoriale, demandando al giudice del rinvio il compito “di procedere a nuovo esame del gravame del M. per rivalutare l’eventuale sussistenza della responsabilità della P.A., anche a titolo di semplice concausa della determinazione dell’evento lesivo”;

– che riassunto il giudizio a norma dell’art. 392 c.p.c., il giudice del rinvio, pur “avendo correttamente inquadrato la fattispecie” – osserva l’odierno ricorrente – “sub art. 2051 c.c.”, ha rigettato la domanda risarcitoria di esso M., “ritenendo che la condotta dello stesso nell’occorso abbia interrotto il nesso causale, escludendo di conseguenza ogni responsabilità della P.A.”;

– che avverso la sentenza della Corte messinese ricorre per cassazione il M., sulla base – come detto – di quattro motivi;

– che il primo motivo denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 392 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata perché, pur avendo ricondotto correttamente la presente fattispecie “sotto l’operatività dell’art. 2051 c.c.”, avrebbe “erroneamente fatto applicazione concreta della norma appena richiamata e dei relativi principi sull’onus probandi”;

– che, in particolare, il giudice del rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente di questa Corte, che aveva recepito le conclusioni del consigliere relatore, secondo cui non poteva ritenersi “congrua e corretta la motivazione della sentenza di appello” allora cassata, e ciò tanto nella parte in cui “ha considerato detta concausa” (ovvero, il pietrisco presente sulla strada a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti il sinistro) alla stregua di una “condizione del manto stradale assolutamente corrente e prevedibile dall’utente”, quanto nella parte in cui ha ritenuto che dovesse “considerarsi conosciuta – specie in ore non diurne – “la mancanza di guard rail” che avrebbe dovuto indurre a mantenere una condotta adeguata alla pendenza della strada”;

– che il giudice del rinvio, difatti, avrebbe motivato la reiezione del gravame (e, con esso, della domanda risarcitoria) “proprio su circostanze sulle quali la Corte di Cassazione aveva invece ritenuto non potesse motivarsi il rigetto”, atteso che nella sentenza impugnata si legge che “la semplice irregolarità del manto stradale e la presenza di pietrisco, prevalentemente ai margini della carreggiata, in zona extraurbana e in conseguenza dei detriti ivi trasportati dalle recenti piogge, in località conosciuta dall’attore che risiede a Falcone, non costituisce un’insidia da cui far discendere la responsabilità della P.A.”;

– che il secondo motivo denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., dell’art. 14C.d.S. e del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, oltre ad “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie e per erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio”;

– che il ricorrente si duole del fatto che il giudice del rinvio che pure conserva tutti i poteri di indagine e valutazione della prova, allorché la sentenza rescindente abbia rilevato un vizio di motivazione – abbia posto “a base delle proprie valutazioni e conseguente decisione le indicazioni offerte dalla relazione di servizio dei Carabinieri di Falcone, e ciò in maniera acritica ed erronea”;

– che, in particolare, accanto ad alcuni dati “pacifici ed incontestati”, il rapporto avrebbe dato rilievo a “dati meno certi”, quali “la lunghezza della frenata (di) 15 metri” (considerato, per un verso, che la rilevazione dei segni di frenata avvenne alle ore 22.00, “con visibilità precaria”, risultando inoltre falsata dal c.d. “effetto scivolo”, determinato dalla presenza del pietrisco sul manto stradale);

– che, inoltre, addirittura “meramente ipotetica” sarebbe stata “l’individuazione della causa del sinistro”, visto che l’eccessiva velocità del veicolo è stata affermata sulla base del fatto che “nell’auto è stata trovata innestata la terza marcia”, circostanza che, invece, costituirebbe “prova del comportamento diligente dell’attuale ricorrente”, visto che il “tratto di strada provinciale in questione è in discesa con pendenza tale da indurre l’utente a tenere velocità moderata anche attraverso l’utilizzo di marce ridotte (c.d. freno motore)”;

– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione dell’art. 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre ad “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie”, nonché, infine, omessa pronunzia in relazione all’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata là dove non si è pronunciata sulla domanda di condanna della P.A. in via concorsuale, ai sensi dell’art. 1227 c.c., “peraltro omettendo di ottemperare ad un preciso dettame impostole dalla Cassazione rescindente”;

– che il ricorrente si duole del fatto che, anche ad ammettere che egli abbia tenuto una condotta di guida e velocità non adeguata, e dunque ipotizzando che il sinistro si ricolleghi a più concause, tra cui l’omessa manutenzione della strada e il mancato posizionamento della barriera protettiva, la Corte territoriale avrebbe, comunque, errato nel non valutare positivamente l’esistenza del nesso causale tra tali omissioni ed evento;

– che il quarto motivo denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto il giudice del rinvio, “attesa la palese fondatezza delle ragioni esposte nell’atto di appello”, avrebbe “dovuto condannare controparte alle spese di tutti i gradi di giudizio”;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la Città Metropolitana di Messina, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 20 aprile 2021;

– che i controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato;

– che il primo motivo – il quale ipotizza violazione degli artt. 384 e 392 c.p.c. – non è fondato;

– che la pronuncia rescindente di questa Corte, che ha dato origine al giudizio di rinvio definito dalla sentenza qui in esame, aveva disposto la cassazione della decisione (allora) impugnata per vizio motivazionale;

– che trova, pertanto, applicazione, nella presente fattispecie, il principio secondo cui, in caso di “ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento”, il sindacato di questa Corte “si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia”, atteso che, nella seconda evenienza, “la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione, non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento”, dovendo, tuttavia, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, “giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (così Cass. Sez. 6-5, ord. 2 febbraio 2018, n. 2652, Rv. 647108-01);

– che a questo metodo si è attenuta la sentenza oggi impugnata, giacché essa – a fronte del rilievo contenuto nella sentenza rescindente di questo giudice di legittimità, che aveva censurato la precedente decisione della Corte territoriale nella parte in cui, pur riconoscendo che il sinistro stradale fosse ascrivibile, sul piano concausale, “anche al pietrisco presente sulla carreggiata a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”, indicava, contraddittoriamente, la “condizione del manto stradale” come “assolutamente corrente e prevedibile dall’utente”, così come dallo stesso conosciuta “la mancanza di guard rail che avrebbe dovuto indurre a mantenere una condotta adeguata alla pendenza della strada” – ha, invece, individuato quale causa esclusiva del sinistro l’eccessiva velocità dallo stesso impressa al proprio veicolo, con apprezzamento (come si dirà appena di seguito) non sindacabile da parte di questa Corte;

– che, in sostanza, la pronuncia rescindente di questa Corte si era limitata a censurare la contraddizione insista nel fatto di riconoscere lo stato della strada (o meglio, il difetto di manutenzione della stessa) quale concausa del sinistro, salvo poi ritenere che la scaturigine dell’incidente fosse da ascrivere esclusivamente al comportamento del M.;

– che la decisone oggi impugnata, rinnovando il giudizio di fatto, ha, invece, ravvisato nella condotta di guida dell’odierno ricorrente (e in particolare nella velocità eccessiva impressa alla vettura) l’ipotesi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra “res” ed evento dannoso, non contravvenendo in alcun modo ai vincoli nascenti dalla pronuncia rescindente di questa Corte;

– che il secondo e il terzo motivo – che investono la decisione impugnata nella parte in cui essa, sulla scorta del rapporto redatto dai Carabinieri nell’immediatezza del sinistro, ha individuato nella condotta di guida dell’odierno ricorrente, come detto, la causa esclusiva dell’incidente – risultano, invece, in parte inammissibili e in parte non fondati;

– che inammissibili sono le censure che ipotizzano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, atteso che l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458; Cass. Sez. ord. 18 marzo 2019, n. 7618);

– che, d’altra parte, “la violazione dell’art. 115 c.p.c.” – norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01);

– che, parimenti, la violazione dell’art. 116 c.p.c. norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero allorché la motivazione rechi “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o risulti affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);

– che non fondate, invece, sono le censure di violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., avendo la sentenza impugnata fatto applicazione – all’esito di un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, e ciò alla stregua del principio secondo cui spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01) – della “regula iuris” secondo cui “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato” (nella specie, una velocità non eccessiva, bensì adeguata allo stato dei luoghi e alle circostanze del caso concreto), “tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480, Rv. 647934-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 aprile 2019, n. 9315, Rv. 653609-01);

– che non fondate sono, pertanto, e per le medesime ragioni, anche le censure di violazione dell’art. 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c. (oltre che dell’art. 112 c.p.c., quest’ultima fondata sul rilievo che il giudice del rinvio avrebbe omesso di pronunciarsi sulla possibile corresponsabilità della Provincia Regionale), così come quelle di violazione dell’art. 14 del C.d.S. e del D.M. 10 febbraio 1992, n. 233, giacché una volta individuata nella condotta dello stesso danneggiato la causa esclusiva del sinistro non assumono rilievo le norme “de quibus”, e ciò anche alla luce del principio secondo cui “le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del “neminem laedere”, l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011, n. 15723, Rv. 619511- 01, che ha, peraltro, enunciato tale principio in relazione ad un sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, “sul presupposto che l’incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente”);

– che, infine, il quarto motivo – sulle spese di lite – appare inammissibile, presentandosi alla stregua di un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01), giacché, lungi dal dedurre vizi nell’applicazione della normativa relativa alla loro liquidazione, postula quale “res sperata” la caducazione della statuizione sulle spese, come conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di impugnazione;

– che in conclusione il ricorso va, dunque, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando M.F. a rifondere alla Città Metropolitana di Messina le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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