Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27983 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34736-2019 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA CROCIANI;

– ricorrente –

contro

S.V.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO PICCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizúme proposta da S.V.A. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Poste Italiane s.p.a. aveva condannato l’opponente alla restituzione alla società della minor somma pari ad Euro 14.606,73;

2. tale somma corrispondeva a quella corrisposta da Poste Italiane s.p.a. in esecuzione di sentenza, poi riformata, la quale, nel disporre la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, aveva condannato la società al pagamento in favore della lavoratrice delle retribuzioni medio tempore maturate; il giudice di appello ha ritenuto che l’obbligo di restituzione a carico della lavoratrice concernesse le sole somme effettivamente corrisposte dalla società datrice di lavoro a titolo di retribuzione, somme da calcolarsi, quindi, al netto e non al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 5 motivi; ha resistito con controricorso la S.;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo Poste Italiane s.p.a., deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, degli artt. 12 e 14 preleggi, dell’art. 2033 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23 e 64, dell’art. 2041 c.c., censura la sentenza impugnata per avere escluso il diritto del datore di lavoro ad ottenere dal lavoratore anche il pagamento delle somme versate all’erario nella sua veste di sostituto di imposta; argomenta in particolare dal carattere tassativo, non suscettibile di estensione analogica, delle ipotesi di diritto a rimborso contemplate dal citato D.P.R., art. 38, alle quali non sarebbe riconducibile la concreta fattispecie non essendo le ritenute in questione frutto di errore, come previsto dal citato art. 38, ma costituendo adempimento di un obbligo di legge scaturente dall’esecuzione di un provvedimento giudiziale di primo grado; con il secondo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al profilo relativo alla legittimazione a presentare la domanda di rimborso, censura la sentenza impugnata sul rilievo che la legittimazione ad ottenere il rimborso delle somme versate all’erario dal datore di lavoro spettava al solo lavoratore sostituito, quale debitore principale; con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 692 del 1973, art. 38, come interpretato dalle risoluzioni e prassi dell’Amministrazione finanziaria secondo la quale alla datrice di lavoro era precluso l’accesso al meccanismo di rimborso previsto dall’art. 38 cit.; con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, osservando che la società non avrebbe giammai potuto ottenere il rimborso delle ritenute ai sensi della norma avente natura residuale;

2. i primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre v. Cass. n. 517 del 2019; Cass. n. 4387 del 2020; Cass. n. 4873 del 2020);

invero, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto “ex tunc, fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso è sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo” (Cass. n. 13530 del 2019, Cass. 8614 del 2019, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 1464 del 2012); è stato, infatti, chiarito che, nella ipotesi – qui ricorrente – nella quale il datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, abbia operato la ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi delle persone fisiche su somme corrisposte al lavoratore, divenute, come nel caso di specie, non dovute per effetto della riforma della sentenza in forza della quale, le somme in questione erano state erogate, si ricade nell’ambito della inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo fiscale, venuto meno secondo una fisiologica dinamica processuale, con effetto ex tune ((;ass. n. 990 del 2019, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 6072 del 2012, Cass. n. 8829 del 2007); in tal senso, del resto, Cass. n. 21699 del 2011 ha ben evidenziato che l’azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titoli) e della provvisorietà dei suoi effetti, e quindi giuridicamente di un pagamento non dovuto; legittimati a richiedere alla.Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sono sia il soggetto che ha effettuato il versamento cd. “sostituto di imposta”-, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta – cd. “sostituito”- (cfr., tra le altre, Cass. n. 517 del 2019, Cass. n. 19735 /2018 cit., Cass. n. 16105 del 2015, Cass. n. 14911 del 2015, Cass.5653 del 2014); in ipotesi di concreta inutilizzabilità da parte di Poste Italiane del rimedio previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, per decorso del termine di presentazione dell’istanza di rimborso, ivi stabilito, a pena di decadenza, in quarantotto mesi dalla data del “versamento” delle somme non dovute, trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. n. 12919 del 2019, Cass. n. 82 del 2014);

argomenti contrari alla tesi qui esposta non possono ricavarsi neanche dalla modifica del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, ad opera del D.L. n. 34 del 2020, art. 150, comma 1, conv. in L. n. 77 del 2020; l’art. 150 cit. ha aggiunto al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, il comma 2 bis, stabilendo: “le somme di cui al comma 1, lett. d-bis, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”; a prescindere dalla inapplicabilità di tale modifica alla fattispecie oggetto di causa (in quanto, in base all’art. 150 cit., comma 3, “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1 gennaio 2020”), la previsione dell’obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore positivizza l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente e non consente di inferire la correttezza di una diversa interpretazione;

3. con il quinto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di statuire sulla richiesta di Poste Italiane che con l’appello lamentava come anche il netto versato fosse diverso da quello pagato e che la Cassazione aveva condannato la S. a restituire anche le spese legali;

la censura, per come formulata, è inammissibile, atteso che nell’illustrazione del motivo non vengono riportati i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare come le domande restitutorie erano state proposte in giudizio e come le stesse erano state coltivate in appello, con evidente difetto di specificità della censura;

4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. Marco Picchi che si è dichiarato antistatario;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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