Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.28039 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14275/2019 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL ***** AMIATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IOPPOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO MANGOGNA, LUCIANO GIORGI, per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

C.L., C.V., S.M., C.G., rappresentati e difesi dagli avv. Marco Calò, Vittorio e Aldo L. Peronaci, per procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Grosseto, via Isarco 8, presso lo studio dell’avv. Vittorio Peronaci;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 726/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto Dott. Alessandro Pepe.

FATTI DI CAUSA

1. La Gestione Liquidatoria ex Usl ***** Amiata, il 27 aprile 2019, ha notificato ricorso per la cassazione della sentenza n. 726 del 2018, pubblicata dalla Corte d’appello di Firenze il 28 marzo 2018 e non notificata, articolato in due motivi.

2. C.L., S.M. e C.V., in data 4 giugno 2019 hanno notificato controricorso contenente otto motivi di ricorso incidentale.

3. La Gestione Liquidatoria ex Usl ***** Amiata ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale avversario.

4. I signori C. hanno depositato memoria.

5. Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevino: in data ***** S.M., alla 28 settimana di gravidanza, a seguito di un distacco di placenta, alle ore 23 veniva portata presso l’ospedale di *****. Venivano lì eseguiti accertamenti e, rilevato un peggioramento dello stato clinico, alle ore 1,30 si procedeva al parto cesareo. Il neonato, C.L., veniva trasferito alle 3,30 della stessa notte presso il reparto terapia intensiva dell’Ospedale di ***** dove veniva riscontrata una paralisi celebrale associata a deficit consequenziali. In particolare, il neonato subiva una emorragia polmonare massiva, con versamento pleurico destro, ed una emorragia infraventricolare con conseguente leucomalacia periventricolare, nonché, in seconda e terza giornata di vita, due emorragie cerebrali. La diagnosi conclusiva era di tetraplegia con deficit cognitivo e del linguaggio.

6. La famiglia del C. agiva in giudizio nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex USL *****, zona Amiata. Con sentenza del 5 aprile 2010 il Tribunale di Grosseto, riconosciuta la responsabilità sanitaria, condannava la Gestione Liquidatoria ex Usl 32 Amiata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da C.L., C.V. (padre) e S.M. (madre). Nello specifico il tribunale, pur dando atto della esistenza di una concausa naturale dell’evento, accertava la colpa medica dei sanitari dell’ospedale ove veniva alla luce il C. consistente nel ritardo, pari a 2 ore e 30 minuti, nel praticare il parto cesareo, che determinava l’asfissia, e nella mancata intubazione nella fase di rianimazione neonatale e condannava la struttura a risarcire per l’intero i danni patiti dal neonato e dai suoi genitori. La responsabilità veniva qualificata quale contrattuale ex art. 1218 c.c., non solo nei confronti della S.M. ma anche rispetto a C.L. e C.V., ritenendo il tribunale che il contatto sociale instauratosi tra la gestante e l’ospedale fosse fonte di obblighi di protezione anche nei confronti del bambino e del padre.

6.1. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dalla sorella, C.G., veniva invece giudicata prescritta, in quanto veniva ricondotto il risarcimento richiesto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con applicazione del termine quinquennale di prescrizione. Il tribunale escludeva che il contratto di spedalità fosse idoneo a produrre effetti protettivi anche nei confronti della sorella.

7. La famiglia C. impugnava la sentenza in ordine: 1) all’erroneo riconoscimento della percentuale di invalidità, determinato nella misura dell’85-90% e non al 100%.; 2) alla misura del risarcimento del danno non patrimoniale in favore del figlio (chiedevano il riconoscimento di una ulteriore somma a titolo di danno morale soggettivo); 3) chiedevano una ulteriore somma per ciascun genitore a titolo di danno non patrimoniale; 4) chiedevano una ulteriore somma per C.V., per accessori retributivi non percepiti; 5) lamentavano l’erronea qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale del danno subito dalla C.G. e insistevano per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza delle menomazioni riportate dal fratello alla nascita; 6) infine, lamentavano l’erronea determinazione delle spese di giudizio.

8. La Gestione Liquidatoria ex Usl ***** Amiata resisteva e proponeva a sua volta appello incidentale deducendo: 1) l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, di natura extracontrattuale, subito da S.M. e C.V.; 2) l’insussistenza del nesso causale; 3) l’erronea liquidazione dei danni da incapacità lavorativa futura e del danno biologico in favore di C.L.; 4) l’erronea liquidazione dei danni patrimoniali e non in favore di S.M. e C.V..

9. La Corte d’Appello di Firenze tratteneva la causa in decisione, quindi la rimetteva in istruttoria disponendo la rinnovazione della consulenza tecnica.

9.1. Con la sentenza del 15/02/2018, qui impugnata, ribadiva la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti di C.L., S.M. e C.V., confermando la pronuncia di primo grado; dichiarava manifestamente infondati i motivi di ricorso incidentale salvo che quanto al diritto alla rivalutazione degli interessi liquidati e alla quantificazione del danno biologico per C.L.: accogliendo la doglianza della Gestione liquidatoria sul punto, la corte d’appello riduceva l’ammontare dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, ritenendo che la nascita prematura costituisse una concausa, insieme alla condotta colposa dei medici, e dovesse essere considerata nella determinazione del danno risarcibile nella misura di un terzo.

9.2. Quanto alla sorella del danneggiato principale, confermava la natura extracontrattuale del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, confermava la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale della Gestione Liquidatoria ex Usl ***** Amiata.

10. Il primo motivo di ricorso proposto dalla gestione liquidatoria è relativo all’an della propria responsabilità, affermata dalla corte d’appello di Firenze, il secondo è sul quantum.

10.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, in via subordinata, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c. e artt. 1218,2697 e 2729 c.c..

10. 2. Segnatamente si lamenta in via principale l’omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio disposta in appello, in rinnovazione di quella già eseguita in primo grado, ed articolata in ben 15 quesiti sottoposti alla ctu, rispondendo ai quali la consulente aveva esaustivamente ricostruito le condizioni in cui versava la partoriente allorché si presentava in ospedale, la condotta dei sanitari pre e post parto, le condizioni del nato, e infine aveva indicato come unica violazione di regola tecnica in capo alla struttura sanitaria il ritardo nell’esecuzione del parto cesareo.

10.3. La ricorrente lamenta che il giudice di appello non ha provveduto a motivare in modo specifico la mancata adesione alle considerazioni del consulente, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza. Il fatto viene definito decisivo rispetto alla determinazione del nesso causale, in quanto dalla relazione si evincerebbe che la situazione di grave invalidità del C.L. fosse stata cagionata in via principale dalla nascita prematura del soggetto, laddove la corte d’appello, pur dando atto di tale situazione, in alcun modo imputabile ai medici o alla struttura sanitaria, le aveva attribuito una incidenza causale solo nella misura di un terzo, senza giustificare adeguatamente il ragionamento che l’aveva indotta a pervenire a tale ripartizione, contrastante, nella ricostruzione del ricorrenti, con gli esiti della consulenza tecnica effettuata in appello e allineata invece agli esiti della consulenza medico legale disposta in primo grado.

10.4. In via subordinata, si deduce la violazione di legge per alterata applicazione del criterio del più probabile che non, in quanto l’esistenza del nesso causale avrebbe dovuto essere esclusa a fronte dell’emersione, dal processo, e del loro accertamento tramite consulenza, di fattori alternativi atti ad operare come causa efficiente esclusiva del danno.

10.5. La ricorrente addebita quindi alla sentenza impugnata di aver rigettato il motivo di appello incidentale con il quale era stata denunciata l’insussistenza del nesso causale fra condotta medica e danni riportati dal neonato omettendo totalmente di dare conto delle risultanze della rinnovata consulenza medico legale e affermando al contrario la sussistenza del nesso causale, così aderendo in modo acritico alle valutazioni del CTU del primo grado nella parte in cui esse addebitavano il fatto dannoso all’esposizione ipossico ischemica protrattasi per 5 ore, dall’arrivo della madre in ospedale all’arrivo del neonato alla terapia intensiva di *****.

11. Il motivo è infondato.

La sentenza di appello non riporta esplicitamente le conclusioni della consulenza che il collegio ha ritenuto utile far espletare in secondo grado, per approfondire gli aspetti tecnici già analizzati da altro consulente in primo grado. Tuttavia, non può ritenersi che la motivazione, laddove esplicita il percorso di formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra l’operato dei sanitari dell’ospedale di ***** e le conseguenze dannose permanenti riportate dal bambino all’esito del parto sia inesistente. Neppure può ritenersi che essa non si confronti con tutte le risultanze istruttorie, delle quali indica nel provvedimento quelle che ritiene più rilevanti da pag. 10 a 12, per poi concludere che, nel caso in esame, se i sanitari avessero tenuto il comportamento corretto in relazione alla situazione, effettuando un monitoraggio costante del feto, si sarebbe subito evidenziata la sofferenza fetale, il che li avrebbe indotti, anche alla luce degli altri elementi clinici in loro possesso, ad effettuare con urgenza il taglio cesareo e quindi a trasportare con immediatezza il neonato presso altra struttura, dotata di rianimazione neonatale.

11.1. La corte d’appello ha quindi ritenuto, all’interno della previa e necessaria indagine sul nesso causale materiale tra la condotta e l’evento, eseguita secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che nonostante l’esistenza di una causa naturale, ugualmente la condotta umana fosse idonea a porsi autonomamente, secondo la regola del più probabile che non, come causa del danno riportato alla nascita dal bambino.

12. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, in via subordinata, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c. e artt. 2697 e 2729 c.c.. Segnatamente, si lamenta che siano stati dichiarati inammissibili i motivi dell’appello incidentale della Gestione Liquidatoria relativi all’erronea liquidazione dei danni patrimoniali riconosciuti al C.L. e ai suoi familiari, nonché del danno parentale subito da questi ultimi. nonché l’omesso esame di un fatto processualmente acquisito e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e, in via subordinata, si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 2697 e 2729 c.c., in ordine al quantum.

12.2. I motivi di appello introdotti dalla Gestione liquidatoria dichiarati inammissibili per genericità, sinteticamente indicati al precedente punto 12, sono riportati dalla ricorrente principale; essa ne indica anche la collocazione nella comparsa di costituzione in appello recante anche appello incidentale, ai fini del necessario riscontro da parte della Corte (quanto a L., erano relativi al calcolo del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa futura, alle spese sanitarie future, quanto ai genitori S.M. e C.V. al danno non patrimoniale, al danno patrimoniale per le spese sostenute fino al 26 anno di età, al danno patrimoniale della madre per mancati redditi futuri). La ricorrente adombra la possibilità, a pag. 42 del ricorso, che l’affermazione di non specificità dei motivi d’appello, contenuta nella sentenza impugnata, fosse finalizzata ad evitare l’esame delle molteplici specifiche censure e delle dettagliate argomentazioni contenute nell’appello incidentale della Gestione, a confutazione della pronuncia di primo grado.

13. Il secondo motivo è fondato.

Preliminarmente deve dirsi che, sebbene non sia formalmente indicata la violazione dell’art. 342 c.p.c., il ricorso argomenta ampiamente in merito alla illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’appello, e deve ritenersi che il motivo sia volto sostanzialmente a denunciare questo profilo.

13.1. I rilievi mossi dalla appellante incidentale, attuale ricorrente principale, Gestione liquidatoria, contenuti nella comparsa di costituzione con appello incidentale del 20.5.2011, nei motivi da 2 a 6, in ordine a diversi profili della liquidazione del danno patrimoniale e alla misura di tale danno sono riportati testualmente nel ricorso da pag. 42 in poi e non sono affatto generici ma estremamente puntuali. La sentenza d’appello va pertanto cassata sul punto e il giudice di rinvio dovrà celebrare il giudizio di appello sui seguenti motivi, per verificare la fondatezza o meno nel merito dei rilievi dell’appellante, la quale chiedeva che:

1)quanto al danno patrimoniale da incapacità lavorativa futura, riconosciuto in favore di C.L., si utilizzasse il coefficiente di capitalizzazione relativo non all’età del danneggiato, al momento del sinistro ma quello relativo alla presumibile età di inizio dell’attività lavorativa, ulteriormente ridotto attraverso il coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata, nonché che la misura del risarcimento venisse ulteriormente ridotta proporzionalmente alla minor entità della invalidità permanente conseguente al danno iatrogeno, che la gestione liquidatoria indica nel 60% del totale;

2) si ridimensionasse in un minore importo il danno patrimoniale per spese mediche future, ritenuto eccessivo perché disancorato dalla spesa “storica”, provata in giudizio, e frutto di una previsione di protrazione della spesa ritenuta anch’essa eccessiva;

3) si riconsiderasse il danno non patrimoniale subito dai genitori per perdita del rapporto parentale, non essendo corretta l’equiparazione operata al valore massimo conseguente alla perdita del rapporto nell’ipotesi di morte di un figlio;

4) si riconsiderasse il danno patrimoniale per esborsi pregressi fino al 26 anno di vita;

5) lamentava la mancanza di prova alla base del riconosciuto diritto ad un risarcimento per la necessità di dotarsi di una casa e di una macchina diverse e attrezzate per le nuove necessità;

6) contestava infine che fosse dovuto alla S.M. il danno per mancato reddito da lavoro, rilevando anche in questo caso una mancanza di prova sul godimento di un lavoro di maggiore qualità da parte della S. prima della nascita del bambino.

Ricorso incidentale C..

14. La signora S. e i C. resistono congiuntamente con controricorso, e propongono otto motivi di ricorso incidentale. La linea difensiva sviluppata nel controricorso è unitaria, mentre i motivi di ricorso incidentale sono distinti in relazione alle distinte posizioni processuali delle singole parti ricorrenti incidentali.

15. Con il primo motivo di ricorso incidentale C.L. lamenta la violazione degli artt. 1218,1223,1227 c.c. (in relazione all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) laddove in appello, in accoglimento del terzo motivo dell’appello incidentale della Gestione, è stata disposta la riduzione del danno non patrimoniale da lui subito per la presenza di una concausa naturale del danno (consistente nel distacco placentare e nelle altre circostanze relative alla gravidanza che conducevano alla nascita prematura).

15.1. Il ricorrente sostiene che l’automatismo con il quale la sentenza di appello ha ridotto l’importo riconosciutogli a titolo di risarcimento del danno in misura corrispondente alla rilevanza della concausa naturale sia errato e si ponga in contrasto con quanto affermato da Cass. n. 15991 del 2011, in quanto non rispetta il principio secondo il quale una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, e non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Ricorda che il riconoscimento dell’efficienza concausale della concausa naturale non può derivare da mere presunzioni ma debba essere accertata in concreto. Ancora, lamenta che questo accertamento in concreto sia mancato, essendosi appiattita la sentenza di appello sulle conclusioni del consulente di primo grado ed anche sulla percentuale di incidenza da questi attribuita alla esistenza di una situazione di parto prematuro da distacco placentare.

Quindi, il ricorrente contesta che, facendo propria la valutazione che era contenuta già nella consulenza tecnica di primo grado, con la sentenza di appello il danno non patrimoniale sia stato illegittimamente ridotto in presenza di una concausa naturale.

16. Il motivo è infondato.

La corte d’appello correttamente, e senza porsi in contrasto con i principi in tema di causalità giuridica più volte affermati da questa Corte (Cass. n. 15991 del 2011; Cass. n. 24204 del 2014; Cass. n. 27524 del 2017; Cass. n. 28986 del 2019; Cass. n. 20829 del 2018, la cui massima così recita: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, leucomalacia periventricolare – danno alla sostanza bianca presente nel cervello) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire – sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto – solamente ad una delimitazione del “quantum” del risarcimento”) ha proceduto, sulla base della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, scevra da automatismi, alla valutazione delle conseguenze del fatto dannoso, sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) ascrivendo all’autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non poteva comprendere anche la riparazione delle conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno, bensì determinate dalla condizione naturale nella quale si trovava la partoriente quando si è recata in ospedale, non eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. Laddove per accertare se esiste il nesso di causalità materiale, infatti, bisogna considerare il fattore umano autonomamente, per considerare se esso configuri una serie causale autonoma, e quindi se il danno si sarebbe verificato anche in mancanza della concausa naturale, quanto alla causalità giuridica, occorre verificare, sempre con accertamento in fatto sulla base delle risultanze istruttorie, quale sia il danno in concreto provocato dal fattore umano, che dovrà essere responsabile di tutto quel danno e non potrà essere chiamato a rispondere che di ciò che ha provocato con il suo comportamento, attivo o omissivo.

17. Con il secondo motivo di ricorso incidentale C. L. denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., n. 2, artt. 1218,1223,1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3) laddove è stata dichiarata l’inammissibilità del motivo di gravame con cui si lamentava che gli fosse stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari all’85-90% anziché l’invalidità totale, pari al 100%.

17.1. Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a sovvertire la decisione del giudice di appello mediante una rivalutazione in fatto dello stesso grado di invalidità del ricorrente. La sentenza di appello, a pag. 15, motiva in modo sufficientemente analitico sulla genericità dell’atto di appello, evidenziando che esso si limita a contrapporre le proprie conclusioni a quelle alle quali ebbe a pervenire il c.t.u. di primo grado, con valutazione condivisa dalla sentenza del tribunale, sulla esistenza o meno di una capacità residua, seppur minima, di C.L. di rapportarsi con i propri familiari nonostante la grave infermità, senza spiegare le ragioni della propria diversa ricostruzione, benché contrastanti con la documentazione in atti.

18. Con il terzo motivo di ricorso incidentale C.L. lamenta la violazione degli artt. 1218,1223,1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3) per essere stata dichiarata l’infondatezza dell’impugnazione sull’erronea quantificazione del danno non patrimoniale. Il giudice d’appello avrebbe ritenuto sufficientemente risarcito il danno non patrimoniale subito da L., considerata l’applicazione delle tabelle di Milano con la personalizzazione consistente nell’aumento del 25%, ovvero la personalizzazione massima prevista dalle tabelle.

18.1. Segnala il ricorrente che in primo luogo avrebbe errato il tribunale, che aveva liquidato solo il danno morale, e non anche le altre componenti del danno non patrimoniale, con errore non rilevato e quindi reiterato in appello, e che inoltre è consentito procedere ad una maggior personalizzazione del danno non patrimoniale, superiore anche ai massimi tabellari, in presenza di particolari circostanze.

19. Il motivo è infondato.

La violazione prospettata non sussiste, in quanto la corte ha considerato la situazione particolare di C.L. nel quantificare il danno non patrimoniale nella sua interezza, non potendo essere autonomamente considerate e quantificate le singole componenti interne al danno non patrimoniale, e poi ha tradotto tale considerazione nel concedere la personalizzazione massima consentita dalle tabelle in uso.

19.1. Deve in questa sede ribadirsi che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguente ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass. n. 5865 del 2021). Ne’ il ricorrente indica di aver allegato conseguenze anomale derivanti dalla sua gravissima infermità, che non potessero essere riconsiderate ricomprese nell’ampio range di valutazione equitativa previsto dalle tabelle e che non siano state prese in considerazione.

20. Con il quarto motivo C.L. e V., nonché la S. denunciano la violazione degli artt. 1218,1223,2056 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3) nella parte in cui la sentenza di appello, pur avendo ritenuto fondato il terzo motivo dell’appello principale, sulla debenza degli interessi sulle somme rivalutate, procede direttamente a rifare i calcoli errando nell’applicare un principio corretto al fine di emendare la statuizione di primo grado laddove aveva privato i ricorrenti di tredici anni di interessi, La pronuncia arriva, nella ricostruzione dei ricorrenti, all’esito dei calcoli effettuati secondo un metodo di calcolo non rispondente al principio espresso, all’attribuzione ai ricorrenti incidentali di una somma in concreto ancora più esigua rispetto a quella riconosciuta dal giudice di primo grado.

20.1. Il motivo è fondato.

Il motivo di appello censurava il fatto che il tribunale, dopo aver determinato il risarcimento complessivo per il danno subito da C. L. in Euro 1.774.919,75 alla data (aprile 2010) della sentenza di primo grado, anziché devalutare quell’importo al 1993 – data del fatto dannoso – per poi procedere al calcolo di rivalutazione e interessi, sottraeva dall’importo liquidato al 2010 l’acconto percepito nel 2006, per poi mettere a base del calcolo la sola differenza tra i due importi, pari alla minor somma di Euro 1.258.462,85, in tal modo azzerando i quasi 13 anni di interessi dovuti sull’acconto.

20.2. La corte d’appello accoglie il motivo di ricorso riconoscendo il diritto degli attuali ricorrenti agli interessi dal giorno del fatto, per poi rivalutare l’acconto versato nel 2006 al 2010 e sottrarlo dalla somma corrisposta nel 2010; quindi devaluta la minor somma in questo modo ottenuta fino al 1993 e calcola interessi e rivalutazione dovuti sulla minor somma.

21. Il quarto motivo va accolto.

Il debitore dell’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.). Il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d’una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s’applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti. Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; (b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U. Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).

21.1. Queste regole ovviamente debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. In quest’ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez. un. 1712/95, cit.. Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. E’ dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale; (b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell’acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell’acconto.

21.2. Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);

(b) detrarre l’acconto dal credito;

(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c1) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; (c2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

21.3. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti ius receptum: da ultimo, v. Cass. n. 1637 del 2020; in precedenza, tra le altre, Cass. n. 9950 del 2017, la cui massima così recita: “a liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”).

21.4. Nel caso di specie, la corte d’appello come detto accoglie il motivo di appello sul punto, riconoscendo che il criterio di calcolo adottato dal primo giudice fosse errato in quanto non comprensivo di rivalutazione ed interessi calcolati secondo i criteri indicati.

Poi però, nell’operare direttamente il calcolo, erra perché omette di rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto, devalutandoli entrambi alla data del fatto, o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione per poi poter sottrarre l’uno dall’altra.

La sentenza va cassata sul punto, e il giudice di rinvio dovrà provvedere a rinnovare il calcolo di quanto dovuto a titolo di interessi e rivalutazione, attenendosi ai criteri indicati.

22. Con il quinto motivo, i soli genitori denunciano la violazione dell’art. 342 c.p.c., n. 2 e degli artt. 1218, 1223, 1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3): impugnano la decisione di appello laddove ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo d’appello con il lamentavano l’insufficienza del criterio di liquidazione utilizzato per risarcire il danno non patrimoniale iure proprio da compromissione del rapporto parentale.

22.1. Essi sostenevano che il danno non patrimoniale legato alla nascita di un bambino con una così grave invalidità sia per i genitori ancora maggiore rispetto al danno da morte (usato come parametro di quantificazione del danno nel caso di specie), essendo un dolore che si rinnova ogni giorno di fronte alle sofferenze del bambino e alle difficoltà cui va incontro tutta la famiglia; il giudice di appello ha ritenuto inammissibile il motivo non avendo essi mosso alcuna specifica critica alle argomentazioni utilizzate dal primo giudice per liquidare ai genitori tale voce di danno non patrimoniale iure proprio, avendo sostanzialmente attaccato la decisione impugnata soltanto laddove liquidava un risarcimento ritenuto troppo esiguo.

23. Il motivo è infondato.

La valutazione relativa al calcolo del danno da compromissione del rapporto parentale dovrà essere rinnovata in appello, in ragione dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

Deve tuttavia indicarsi, al di là della superficialità della valutazione che i ricorrenti addebitano al giudice di appello, che il criterio valutativo che i ricorrenti propongono non può essere condiviso: il danno da compromissione del rapporto parentale subito dai prossimi congiunti in ragione della gravissima infermità del figlio non può in ogni caso superare, nel suo importo, il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del congiunto, in quanto solo dall’evento morte deriva la perdita totale del rapporto parentale. La condizione di permanente difficoltà che una grave situazione di invalidità determina sia sulla vittima diretta che sugli altri componenti del nucleo familiare è risarcita con apposite voci di danno, volte a coprire le maggiori spese, mediche e di assistenza, la perdita di occasioni lavorative o l’impossibilità di mantenere impegni lavorativi che assorbano fuori casa tempo ed energia. Ma l’importo liquidabile in relazione alla compromissione del rapporto parentale, non può superare nel massimo la personalizzazione massima legata al danno parentale da morte del congiunto, perché la vittima diretta ancora esiste, e resiste, e con essa residuano i rapporti affettivi che la legano ai propri congiunti, la cui tenacia non è nullificata dalla difficoltà di comunicare e di esprimersi, né dalla sofferenza, e quindi il rapporto parentale non può dirsi interamente perduto nella sua dimensione affettiva e comunicativa, né la condizione di un genitore, in virtù della menomazione subita dal figlio, può stimarsi peggiore di quella del genitore che questo figlio ha perduto per sempre.

24. Con il sesto motivo il solo C.V., padre del ragazzo, denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., n. 2 e degli artt. 1218, 1223, 1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3). Impugna la decisione di appello laddove ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità l’appello con il quale chiedeva l’attribuzione del risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di accessori retributivi.

25. Il motivo è infondato.

Il motivo di appello è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente incidentale non contrappone idoneamente ai passi della decisione di primo grado, che ha rigettato la sua domanda sul punto per difetto di prova, le argomentazioni svolte nel motivo di appello illustrandone efficacemente la specificità, né indica quali documenti avesse prodotti e non sarebbero stati considerati in primo grado e poi in appello al fine di dimostrare la percezione abituale di accessori retributivi prima della nascita di L..

26. Con il settimo motivo C.G. denuncia la violazione degli artt. 1218,1223,2946,2947 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3), laddove è stata affermata la natura extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei suoi confronti, e di conseguenza applicato il termine quinquennale di prescrizione.

26.1. Precisa di non aver proposto ricorso avverso la sentenza di appello che confermava la declaratoria di prescrizione della sua domanda risarcitoria, inquadrandola nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.

Precisa altresì che il ricorso principale non le è stato notificato, e che intende proporre ricorso incidentale tardivo in quanto, ove fosse accolto il ricorso principale, tutto l’assetto di interessi sottostante verrebbe modificato, e di riflesso anche la sua posizione ne potrebbe essere incisa, perché un minor risarcimento in favore dei suoi congiunti o il riconoscimento di una responsabilità in misura minore della struttura avrebbe conseguenze sulla sua organizzazione di vita attuale e potrebbe comportare anche delle ripercussioni successive, qualora, al venir meno dell’assistenza genitoriale, l’onere di accudire il fratello passasse sulle sue spalle.

27. Il motivo è inammissibile.

C.G., sorella della vittima diretta, non è una delle parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione, né è litisconsorte necessario, in quanto la sua posizione che e’, astrattamente, quella di creditore di una prestazione pecuniaria originata da una obbligazione risarcitoria, la cui domanda è stata dichiarata prescritta, è scindibile rispetto a quella degli altri ricorrenti incidentali, per cui il suo ricorso incidentale tardivo non è ammissibile, non potendo giovarsi, ai fini dell’ammissibilità, del disposto dell’art. 334 c.p.c., comma 1 (che consente alle sole parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione, e a quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., di proporre impugnazione incidentale anche quando è decorso il termine per impugnare, purché non sia dichiarata a sua volta inammissibile l’impugnazione principale). Il suo ricorso incidentale infatti non è sostenuto dal ricorso principale, che non è indirizzato nei suoi confronti. La sentenza di appello nei suoi confronti è definitivamente passata in giudicato.

28. Infine, con l’ottavo motivo di ricorso incidentale C.L. e V., nonché la S. lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014 (art. 360, comma 1, n. 3), criticando la decisione impugnata laddove ha rigettato il motivo di appello volto a contestare l’eccessiva esiguità della liquidazione delle spese di giudizio.

29. Il motivo è assorbito, atteso che all’accoglimento di alcuni dei proposti motivi di ricorso consegue la caducazione della sentenza di appello e la necessaria celebrazione del giudizio di rinvio, all’esito del quale il giudice del rinvio dovrà anche provvedere a liquidare nuovamente le spese di lite.

Conclusivamente, il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato, il secondo va accolto; quanto al ricorso incidentale il primo motivo va rigettato, il secondo va dichiarato inammissibile, il terzo è rigettato, il quarto accolto, il quinto e il sesto sono rigettati, il settimo va dichiarato inammissibile mentre l’ottavo è assorbito.

In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del quarto motivo del ricorso incidentale, la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche sulle spese.

PQM

– rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo;

– rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo, rigetta il terzo, accoglie il quarto, rigetta il quinto e il sesto, dichiara inammissibile il settimo, dichiara assorbito l’ottavo;

– cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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