LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38691-2019 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato URICCHIO ANTONIO;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta da C.V., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell’INPS, avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la mera impugnazione dell’estratto del ruolo proposta dal medesimo C. relativamente a numerosi avvisi di addebito, emessi per contributi omessi, in quanto il Tribunale aveva accertato la regolare notifica degli avvisi di addebito e che i crediti pretesi non erano prescritti;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione C.V. con cinque motivi;
resiste INPS con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate;
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 11, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. d), degli artt. 83 e 125 c.p.c., art. 182 c.p.c., commi 1 e 2, per avere la sentenza impugnata riconosciuto valida la difesa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nonostante la nullità della procura conferita ad un avvocato del libero foro;
Il motivo è infondato, in ragione del principio espresso da questa Corte di legittimità secondo il quale ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità; (principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.- Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conforme Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 31240 del 29/11/2019; m. 15343 del 2021).
In materia, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, dispone che: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del presente art., comma 5, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2”. Successivamente è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-nonies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, la quale prevede che “il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione del T.U. di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate- Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”;
l’interpretazione autentica offerta da quest’ultimo articolo chiarisce quindi, ex tunc, che la delibera motivata è necessaria soltanto nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all’Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle;
secondo la richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, già il tenore letterale originario del ridetto D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, era chiaro ed univoco, sia nel prevedere l’ammissibilità del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale, con la consueta eccezione dei casi di conflitto, sia nell’impiego dell’avverbio “altresì” per fondare la facoltà dell’Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro, opzione posta sullo stesso piano della difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
il legislatore ha quindi voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell’art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo;
con il secondo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2702,2714,2719,2724 e 2725 c.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto valenza probatoria alla documentazione, depositata in fotocopia, dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e dall’Ente impositore, nonostante la stessa fosse stata oggetto di formale disconoscimento sin dal primo grado;
il motivo è infondato, posto che questa Corte ritiene, con orientamento al quale in questa sede si intende dare adesione, che (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 23426 del 2020) in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso;
– in questo caso, la Corte d’appello, dopo aver rilevato l’assoluta carenza di specificità del disconoscimento e l’inapplicabilità del disposto dell’art. 215 c.p.c., comma 2, ha valutato, come si evince dalla lettura della sentenza, che la produzione in fotocopia appariva del tutto adeguata, essendo chiara, priva di abrasioni o cancellazioni o estrapolazioni di pezzi del documento, fotomontaggio e così via, per concludere in ordine all’avvenuto regolare perfezionamento della notifica;
con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 137,138,139 e 140,143 e 149 c.p.c. in combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, in ragione della mancata considerazione del fatto che la notifica della cartella è prevista come momento fondamentale del procedimento notificatorio, non surrogabile dall’attività dell’agente postale;
il motivo è infondato alla luce del principio espresso da Cass. n. 946 del 2020, secondo il quale, in materia di notifica diretta effettuata, a mezzo posta dall’incaricato della riscossione, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario;
la Cassazione ha avuto occasione di precisare come sia sufficiente, per il relativo perfezionamento “che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente… l’atto è valido… anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. sez. V, sent. 27.5.2011, n. 11708; conforme sul punto: Cass. sez. V, sent. 6.6.2012, n. 9111);
con il quarto motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione alla affermata nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione e, con il quinto motivo, si lamenta la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. perché la sentenza non avrebbe valutato adeguamente i fatti ed i documenti;
anche questi motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;
la sentenza impugnata ha motivato il proprio convincimento essendo stata accertata l’assenza dei presupposti dell’azione recuperatoria di opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e ciò in quanto la Corte territoriale ha positivamente accertato l’esistenza e la ritualità della notificazione delle intimazioni di pagamento, come del resto ha implicitamente riconosciuto il ricorrente che avverso tale accertamento ha proposto i precedenti motivi;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del quindici per cento e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2702 - Efficacia della scrittura privata | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2714 - Copie di atti pubblici | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2719 - Copie fotografiche di scritture | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 137 - Notificazioni | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 138 - Notificazione in mani proprie | Codice Procedura Civile