Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28223 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8775 – 2020 R.G. proposto da:

N.E. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sistina, n. 121, presso lo studio dell’avvocato Giacomo Mauriello che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

NA.GI. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nomentana, n. 233, presso lo studio dell’avvocato Paolo Mele che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 613/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. l’ingegner Na.Gi. adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola.

Esponeva che aveva svolto, ai fini dell’accesso al contributo ex L. n. 219 del 1981, attività di collaudo dei lavori di riparazione del fabbricato, di proprietà di N.E., in Sessa Aurunca, alla via Casal di Mezzo, rimasto danneggiato a seguito del sisma del 23.11.1980.

Esponeva che il contributo ex L. n. 219 del 1981 era stato erogato per il complessivo ammontare di lire 144.272.252; che le sue competenze professionali, liquidate in Euro 2.993,60, erano nondimeno rimaste insolute.

Chiedeva ingiungersi ad N.E. il pagamento di tal ultimo importo, oltre interessi e spese di procedura.

2. Con decreto n. 80/2005 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. Con atto notificato il 14.7.2005 N.E. proponeva opposizione. Deduceva, tra l’altro, che non aveva conferito alcun incarico al ricorrente e che la parcella non era idonea a comprovare l’azionata pretesa.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.

4. Si costituiva Na.Gi..

Instava per il rigetto dell’opposizione.

5. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 4385/2014 l’adito tribunale rigettava l’opposizione.

6. N.E. proponeva appello.

Resisteva Na.Gi..

7. Con sentenza n. 613/2019 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte che l’opposto – appellato aveva allegato plurimi e consistenti elementi, adeguatamente vagliati dal tribunale, senz’altro idonei a dar ragione del conferimento dell’incarico professionale.

Evidenziava in pari tempo che erano senz’altro da disattendere le eccezioni di incapacità e di inattendibilità del teste F.F..

Evidenziava segnatamente, in ordine al primo profilo, che tra F.F. ed N.E. pendeva, sì, una lite connessa e tuttavia siffatta circostanza non integrava gli estremi di un interesse idoneo a legittimare un intervento in giudizio pur di carattere adesivo-dipendente.

Evidenziava segnatamente, in ordine al secondo profilo, che F.F. aveva riferito fatti di cui aveva avuto diretta percezione, in modo coerente e circostanziato, senza alcuna contraddizione.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso N.E.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine – con distrazione – alle spese.

Na.Gi. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 1, artt. 2222,2225 e 2230 c.c., la violazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., la violazione degli artt. 113,115,116 e 232 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte d’appello a reputare consistenti ed attendibili gli elementi di prova alla stregua dei quali ha riscontrato il preteso contratto d’opera intellettuale.

Deduce in particolare che dalla nota n. 5642 del Genio civile in nessun modo si evincono la nomina dell’ingegner Na.Gi. e l’accettazione, da parte sua, dell’incarico; che gli elementi di valutazione presuntiva di cui la corte di merito ha tenuto conto, sono del tutto illogici; che le circostanze riferite dal teste F.F. sono del tutto generiche.

Deduce che controparte si è ingiustificatamente sottratta all’interrogatorio all’uopo deferitole.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la violazione degli artt. 61,62,113,115,116,184,246 e 345 c.p.c..

Deduce che F.F. versava senz’altro in condizioni di incapacità a testimoniare in dipendenza del giudizio connesso che tra egli ricorrente ed il medesimo testimone pende sin dal 2018 dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli.

Deduce che plurime sono le circostanze che depongono per l’inattendibilità del teste F..

Deduce che la richiesta di attestazione formulata dal F. al Comune di Sessa Aurunca figura tra gli allegati alla relazione di c.t.u. indebitamente, siccome trattasi di atto alla cui produzione avrebbe dovuto attendere controparte.

12. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie.

13. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono dunque inammissibili, atteso che la corte distrettuale ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

14. Si premette che entrambi i motivi di ricorso si qualificano – essenzialmente – in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero, ambedue i motivi di ricorso recano – sostanzialmente – censura del giudizio “di fatto” cui la Corte di Napoli ha atteso ai fini del riscontro del dedotto contratto d’opera intellettuale (“(…) la inattendibilità e la assoluta inconsistenza delle prove poste a base dell’accertamento positivo (sussistenza del contratto d’opera intervenuto tra il ricorrente e l’Ing. Na.) (…)”: così ricorso, pagg. 8 – 9; “(…) come una circostanza non pertinente e inattendibile (…) sia potuta assurgere a genesi di stipula di un contratto d’opera (…)”: così ricorso, pag. 18). Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

15. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2014.

Altresì, la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure.

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

16. In ogni caso si rappresenta altresì quanto segue.

Del pari in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” suscettibili di acquisire valenza alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – figure tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in ordine alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

Invero, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la Corte di Napoli ha esplicitato in maniera compiuta ed intellegibile il proprio iter argomentativo.

In particolare, la corte ha puntualizzato che deponevano nel senso dell’avvenuta stipulazione del contratto d’opera intellettuale tra le parti in lite le dichiarazioni rese dal teste F.F. e la nota n. 5642 del Genio civile indirizzata la Comune di Sessa Aurunca, al collaudatore e ad N.E., quale proprietario dell’immobile, nota cui era allegata l’accettazione dell’incarico da parte dell’ingegner Na.Gi..

Ulteriormente – la corte – ha puntualizzato che la nota n. 5642 risultava agli atti della pratica relativa al contributo ex L. n. 231 del 1981, sicché, allorquando l’appellante aveva ricevuto il saldo del contributo, si era di certo avveduto dell’opera svolta dall’appellato, viepiù che N.E. giammai aveva contestato che Na.Gi. avesse collaudato l’immobile.

17. Si tenga conto che, in fondo, N.E. censura l’asserita erronea valutazione delle risultanze di causa (“da essa nota sussiste essere certo che direttore dei lavori fosse F.F. e collaudatore l’Ing. Na.. Ma non certo da essa risulta una nomina ed una accettazione degli incarichi dei tecnici o quanto meno una loro conferma”: così ricorso, pag. 10; “non vi è assolutamente prova che essa nota sia stata recapitata al N.”: così ricorso, pag. 10; “che N. sia il proprietario dell’immobile a riattarsi (…) a nulla rileva in quanto la pratica è intestata al proprietario e per la quale la committenza sarebbe potuta essere anche di un terzo obbligato per suo conto”: così ricorso, pag. 10; “non è dato comprendere poi come una nota prestampata (…) debba assurgere ad indizio presuntivo di conferimento dell’incarico da parte del ricorrente proprietario”: così ricorso, pag. 18; “la istruttoria orale basata sul teste F. è una unilaterale versione finalizzata ad un indebito conseguimento di somme di danaro”: così ricorso, pag. 20).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

18. Si tenga conto, inoltre, che già in epoca antecedente alla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si reputava spettasse al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato – è di certo il caso del ricorso in esame – sfuggiva al sindacato di legittimità e si rilevava che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non potesse limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma dovesse far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – e non è di certo il caso del ricorso in esame – restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario potesse dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847).

19. L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre (cfr. Cass. sez. lav. 21.10.2015, n. 21418; Cass. 20.1.2006, n. 1101).

Su tale scorta la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che dà luogo, ex art. 246 c.p.c., ad incapacità a testimoniare è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr. Cass. 19.1.2007, n. 1188; Cass. 20.1.2006, n. 1101).

In questi termini la corte partenopea ha dato conto, lo si è premesso, congruamente ed ineccepibilmente, della capacità a testimoniare di F.F..

Del resto, l’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c. è correlabile ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. Cass. 10.5.2010, n. 11314).

20. La valutazione del giudice di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità, allorché sia corredata – così come nel caso di cui al ricorso in disamina – da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (cfr. Cass. 24.5.2013, n. 12988).

21. La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 c.p.c. (a differenza dell’effetto automatico di “ficta confessio” ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art. 218 c.p.c.) riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice, che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2018, n. 4837; Cass. (ord.) 19.9.2014, n. 19833; Cass. 26.2.2003, n. 2864).

22. Nel quadro dell’ampia valutazione degli esiti istruttori operata dalla corte d’appello la “richiesta di attestazione formulata dal F. al Comune di Sessa Aurunca, prot. 11033 del 24/05/2012 acquisita e tra gli allegati alla C.T.U.” (così ricorso, pag. 20) non ha rivestito una specifica e precipua valenza.

A nulla vale che il ricorrente adduca che al c.t.u. non può essere demandato il compito di acquisire documentazione della cui produzione è onerata la parte e che a tal riguardo la corte di merito ha omesso ogni pronuncia (cfr. ricorso, pagg. 21 e 22).

23. Ovviamente, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

24. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

25. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, N.E., a rimborsare al controricorrente, Na.Gi., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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