LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28240-2016 proposto da:
T.Z.G., rappresentato e difeso dall’avv. ATTILIO MESSINEO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI n. 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA D’ORSI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE PULLANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 166/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 387/2008 la Corte di Appello di Trieste dichiarava la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, nel quale B.C. aveva evocato – con atto di citazione notificato il 15.4.2000 nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c. – Z.T.G. innanzi il Tribunale di Trieste, in tesi per sentir dichiarare la legittimità del recesso esercitato dall’attore dal contratto preliminare del 26.8.1998, con il quale il B. si era impegnato ad acquistare un immobile sito in *****, di proprietà del Z.T., e per la condanna di quest’ultimo alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, ed in ipotesi per sentir dichiarare la risoluzione del predetto contratto per fatto e colpa del promittente venditore e per la condanna di questi alla restituzione della caparra ed al risarcimento del danno.
Con ordinanza n. 15352/2014 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso interposto dal B. avverso la predetta decisione della Corte triestina.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 17.11.2014 il B. riassumeva il giudizio.
Nella resistenza del convenuto, la domanda del B. veniva accolta dal Tribunale con sentenza n. 166/2016.
Interponeva appello lo Z.T. e la Corte di Appello di Trieste, con l’ordinanza impugnata, dichiarava inammissibile il gravame.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di prima istanza Z.T.G., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso B.C..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 2, art. 101 Cost., comma 2, art. 111 Cost., artt. 156,159,307 e 51 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento di primo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che l’atto di riassunzione del processo era tardivo, perché intervenuto dopo il termine previsto dalla norma processuale. Ad avviso del ricorrente, infatti, il termine perentorio per provvedere alla riassunzione del giudizio, a seguito della sentenza n. 387/2008 della Corte di Appello di Trieste, sarebbe decorso in parte, e precisamente quanto a tre mesi, dal deposito di tale decisione (13.10.2008) alla notificazione del ricorso in Cassazione proposto avverso la medesima (13.1.2009) ed in parte invece, quanto ad ulteriori quattro mesi e tredici giorni, dalla pubblicazione della pronuncia n. 13352/2014 della S.C. (4.7.2014) alla notificazione del ricorso per la riassunzione della causa di merito (17.11.2014). Complessivamente, dunque, sarebbero decorsi sette mesi e 13 giorni, onde il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’intervenuta estinzione del giudizio.
La censura è infondata.
Deve innanzitutto osservarsi che la causa è stata instaurata il 15.4.2000, data in cui è stata notificato, a cura del B., l’atto di citazione introduttivo del giudizio di prima istanza. Trattandosi di giudizio intrapreso prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, ad esso si applica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58, comma 1, della predetta normativa, la disciplina processuale anteriore alla novella; il termine di riassunzione è dunque pari a sei mesi.
Detto termine ha cominciato a decorrere dal deposito della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 387/2008, è stato interrotto ope legis, ai sensi di quanto previsto dall’art. 353 c.p.c., comma 3, per effetto della proposizione di ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte friulana, ed ha ripreso a decorrere dalla data di deposito della sentenza n. 13352/2014 di questa Corte di legittimità (sul punto, cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020, Rv. 657284, relativa ad un caso in cui il giudizio di merito era stato riassunto, prudenzialmente, dalla parte prima della notificazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimesso le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.: questa Corte ha ritenuto che, in tale eventualità, l’interruzione del termine di riassunzione prevista dall’art. 353 c.p.c., comma 3, non rendesse irrituale la riassunzione della causa di merito avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comportasse soltanto la sospensione del giudizio riassunto, in applicazione dell’art. 48 c.p.c., e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate).
Tuttavia il calcolo proposto dal ricorrente – secondo cui sarebbero decorsi tre mesi dal deposito della sentenza della Corte di Appello alla proposizione del ricorso in cassazione ed ulteriori quattro mesi e tredici giorni dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione e la notificazione del ricorso in riassunzione del giudizio di merito davanti al Tribunale – è fallace, poiché ai fini della tempestività della riassunzione occorre aver riguardo non già al momento in cui il ricorso venga notificato all’altra parte unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione delle part, bensì al precedente momento in cui la parte depositi nella cancelleria del giudice l’atto contenente la manifestazione della sua volontà di proseguire il giudizio, appunto riassumendolo. In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “Verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006, Rv. 589898; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9819 del 20/04/2018, Rv. 648428 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021, Rv. 660418). Da ciò consegue che se è certo che siano trascorsi tre mesi dal 13.10.2008 – data di deposito della sentenza n. 387/2008 della Corte di Appello di Trieste – al 13.1.3019 – data di notificazione del ricorso per cassazione avverso detta decisione – non è affatto certo che sia decorso un analogo lasso di tempo dal 4.7.2014 – data di deposito della sentenza n. 13352/2014 della Corte di Cassazione – al momento in cui il B. aveva depositato istanza per la riassunzione del giudizio in prime cure, posto che il ricorrente neppure indica il momento in cui detta istanza è stata depositata nella cancelleria del Tribunale.
Peraltro, e conclusivamente sul punto, anche volendo considerare la data in cui l’istanza di riassunzione è stata notificata all’odierno ricorrente (17.11.2014), è necessario considerare che il termine di riassunzione del giudizio, pari – ai sensi dell’art. 305 c.p.c., nella formulazione previgente alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009 – a sei mesi, è soggetto, come tutti i termini processuali, alla sospensione feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 che a sua volta, prima delle modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 era pari a quarantacinque giorni. Poiché il ricorrente deduce che il ricorso per riassunzione sia stato notificato dopo sette mesi e 13 giorni dalla pronuncia della sentenza della Corte di Appello che aveva rimesso le parti innanzi al Tribunale (cfr. pag. 20 del ricorso), il termine di riassunzione vigente ratione temporis, pari complessivamente a sette mesi e 15 giorni, non era decorso. Men che meno, quindi, detto termine poteva essere decorso alla data, certamente anteriore, in cui il B. aveva depositato nella cancelleria del Tribunale il ricorso per la riassunzione del giudizio di merito.
Inoltre, la sentenza impugnata dà atto che l’odierno ricorrente aveva sollevato l’eccezione di estinzione del giudizio, per tardiva riassunzione, soltanto con la memoria prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, e dunque non con la prima difesa utile. Tale passaggio della motivazione è coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui “In virtù dell’art. 307 c.p.c., comma 4, nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 applicabile ratione temporis, l’estinzione del processo per tardiva riassunzione non può essere rilevata d’ufficio, ma solo a seguito di eccezione di parte da formularsi “prima di ogni altra sua difesa”, dovendosi intendere quest’ultima espressione non come equivalente a quella di “prima udienza” ma nel senso, corrispondente alla lettera della norma oltre che alla sua “ratio”, che l’eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30994 del 30/11/2018, Rv. 651865; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21480 del 19/08/2019, Rv. 654897; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15483 del 07/07/2006, Rv. 591384; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4979 del 12/03/2015, Rv. 634609). Ne deriva l’infondatezza della censura in esame, nella parte in cui il ricorrente si duole del fatto che la (presunta) tardività della riassunzione non sia stata rilevata ex officio dal Tribunale: infatti anche ammesso che si potesse configurare un profilo di tardività – il che, nella specie, è escluso – la mancata tempestiva proposizione dell’eccezione di parte avrebbe impedito al Tribunale di poterlo rilevare, posto che anche la rilevabilità d’ufficio del vizio in esame è stata introdotta a seguito della modifica dell’art. 307 c.p.c., u.c. disposta dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, e soltanto in relazione ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 2, art. 101 Cost., comma 2, art. 111 Cost., artt. 1385,1455 e 2697 c.c., artt. 112,113,115,116,51,156 e 159 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento di primo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la domanda del B. era già stata respinta una volta, nel corso del primo giudizio di appello, sia pure con statuizione incidentale. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che l’immobile compromesso in vendita tra le parti era stato edificato prima della L. n. 1150 del 1942, ond’esso non poteva essere ritenuto irregolare per mancanza del titolo, posto che prima di tale data l’ordinamento non richiedeva alcun titolo per l’esercizio del diritto di edificazione. Infine, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il bene era stato venduto dal ricorrente a terzi nel 2000 e che il relativo atto era stato regolarmente rogato, senza che sorgesse alcun problema in relazione alla regolarità urbanistica del cespite compravenduto.
La censura è inammissibile per diversi profili.
La prima parte, con cui il ricorrente deduce che la domanda del B. fosse stata già esaminata e respinta, sia pure incidentalmente, dalla sentenza della Corte di Appello di Trieste che aveva dichiarato nullo il giudizio di prime cure, rimettendo le parti innanzi il Tribunale, difetta del richiesto grado di specificità, poiché il T. non riporta, neppure per stralcio, né il contenuto della domanda che sarebbe stata proposta, in quella sede, dal B., né la statuizione con la quale la Corte friulana l’avrebbe, incidentalmente, rigettata.
La seconda parte del motivo, invece, si risolve nell’invocazione di un riesame del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il ricorrente, invero, propone una rilettura delle risultanze istruttorie, alternativa a quella prescelta dal giudice di merito, senza tener conto del principio – cui il collegio intende dare continuità – secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021
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