LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12330-2020 proposto da:
SFIM INVESTIMENTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6545/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. Sfim Investimenti s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva rigettato il suo il ricorso contro l’avviso d’accertamento emesso dal Comune di Latina in materia di Tari, su aree fabbricabili, relativa all’anno d’imposta 2014.
La CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello a causa della mancata produzione, nel giudizio di secondo grado, dell’avviso di ricevimento della notifica dell’impugnazione, a mezzo posta, all’ente territoriale appellato, non costituitosi nel giudizio d’appello.
La sentenza qui impugnata ha infatti escluso che la ricezione della raccomandata in questione fosse stata provata, in difetto della produzione dell’avviso di ricevimento, dalla produzione, da parte dell’appellante, di un estratto, sullo stato della spedizione, dal “servizio di tracciabilità” on line dal sito delle *****, dal quale sarebbe risultato l’avvenuto recapito del relativo plico.
Il Comune si è costituito in questo giudizio con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente ha prodotto memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la contribuente ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c..
Assume infatti la ricorrente che avrebbe ricevuto l’avviso di ricevimento della notifica dell’appello (allegato al ricorso per cassazione) solo successivamente all’udienza di trattazione del giudizio di secondo grado, con conseguente impossibilità di produrlo tempestivamente in quella sede, nella quale comunque la produzione, al momento della costituzione in giudizio, della ricevuta di spedizione della medesima notifica a mezza posta, integrata dal versamento successivo in atti dell’estratto dal sito delle ***** sullo stato della spedizione, sarebbe stata sufficiente a far presumere l’avvenuto perfezionamento della notifica dell’impugnazione e ad evitare la dichiarata inammissibilità.
Il motivo, che integra la denuncia di un vizio processuale, è infondato.
Deve premettersi, innanzitutto, che è pacifico, in ragione della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, che nel giudizio d’appello non si sia costituito il Comune appellato e non sia stato prodotto l’avviso di ricevimento della notifica dell’impugnazione a mezzo posta.
Tanto premesso, è inammissibile nel giudizio di legittimità la produzione documentale dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di appello, che andava prodotto nel secondo grado di giudizio (Cass., Sez. 5, 14/03/2019, n. 7256, in motivazione).
Assume tuttavia la ricorrente che, nel caso di specie, la produzione tempestiva in appello le sarebbe stata preclusa dalla ricezione dello stesso avviso successiva all’udienza di trattazione del giudizio di secondo grado.
Per quanto qui interessa, ovvero ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione di merito, deve rilevarsi che l’argomentazione integra la rappresentazione dei presupposti di una rimessione in termini per il relativo adempimento nel giudizio d’appello, rispetto alla quale questa Corte ha avuto modo già di pronunciarsi.
E’ stato infatti chiarito che nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Cass. n. 23793 del 01/10/2018; ex plurimis conf. Cass., Sez. 6-5, n. 3976 del 18/02/2020; Cass. Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Cass. Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015; v. anche Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019). Nello stesso senso, sia pur a proposito del giudizio di cassazione, ma proprio con riferimento alla mancata restituzione al mittente dell’avviso di ricevimento, è stato ritenuto che ” (…) In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008).
Ritenuta l’ipotesi della mancata ricezione dell’avviso di ricevimento assimilabile a quelle di impossibilità di produzione tempestiva, asseritamente incolpevole, considerate dalla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che la ricorrente non allega di essersi attivata nel giudizio a quo, richiedendo alla CTR di essere rimessa in termini e dimostrando di essersi attivata anche al fine di sollecitare dal servizio postale la restituzione dell’avviso o di un suo duplicato.
Quanto poi alla produzione, nel giudizio d’appello, dell’estratto già descritto, questa Corte ha chiarito che il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio “on line” dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012; Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014; Cass. Sez. 6-5, n. 24666 dell’8/10/2018).
Il ricorso va quindi rigettato.
2. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021