LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8293-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FILATTIERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE RANIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1162/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1. Il Comune di Filiattiera impugnava l’avviso di liquidazione della maggiore Imposta del Registro relativa alla sentenza civile n. 404/2015, emessa in data 14/4/2015, con la quale il Tribunale di Massa condannava l’amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti dagli eredi di S.S. e la Reale Mutua Assicurazioni spa a tenere indenne il Comune dalle somme dovute ai danneggiati in ragione della polizza vigente tra le parti. In particolare il competente Ufficio assoggettava a tassazione in misura proporzionale sia la condanna dell’amministrazione convenuta che la statuizione di manleva nei confronti della società assicuratrice.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello in quanto il “decisum” di condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dagli attori si poneva in univoca correlazione con il dispositivo di condanna della Compagnia assicuratrice a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze negative della sentenza tanto che non poteva esistere la seconda statuizione in assenza della prima.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. L’amministrazione comunale si è costituita depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 131, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la sentenza viene criticata per aver erroneamente affermato che la condanna della convenuta al risarcimento in favore dei soggetti danneggiati e della Reale Mutua Assicurazioni a tenere indenne il Comune da esborsi effettuati in esecuzione della sentenza, traggono fondamento da diverso fatto costitutivo con la conseguente necessità di applicazione del disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, che esclude l’autonoma tassabilità di due disposizioni contenute nel medesimo atto allorché esse “derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle alter”.
2. Il motivo è infondato.
2.1 E fuor di dubbio che, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, il titolo giuridico della condanna, pronunziata nei confronti dell’Amministrazione Comunale, risiede negli artt. 2043 e ss. c.c. mentre la statuizione di condanna dell’Assicurazione, coobbligata in solido con il danneggiante, a manlevare l’assicurato trae fondamento dall’obbligo indennittario assunto dall’assicuratore in forza di contratto.
2.2 E’ tuttavia altrettanto incontestabile che entrambi i soggetti partecipanti al giudizio sono stati chiamati a rispondere, sia pur per distinte ragioni giuridiche, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli eredi danneggiati derivante dal medesimo ed unico fatto illecito.
2.3 Si viene, quindi, a conformare una struttura plurisoggettiva del debito risarcitorio, alla quale la legge riconduce il vincolo di solidarietà passiva ed il conseguente diritto di regresso fra i condebitori, e, quindi, effetti legali concatenati e necessariamente dipendenti dalla contitolarità passiva dell’unico debito.
2.4 Questa Corte, già nello stesso anno del precedente contrario citato dall’Agenzia, ha affermato quanto segue ” In tema d’imposta di registro, nel caso di sentenze, in materia di controversie civili relative a danni conseguenti alla circolazione stradale, le quali, come nella specie, comportino, in favore del danneggiato dal sinistro o dell’assicuratore che abbia agito in via surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 c.c., comma 4, la condanna di più parti, in via solidale, al pagamento del debito risarcitorio, e che, nel contempo, regolino i diritti di regresso fra quest’ultime, ai sensi dell’art. 2055 c.c., comma 2, o dell’art. 1299 c.c., comma 1 (Cass. n. 8616 del 2002), il computo della base imponibile va eseguito secondo il criterio stabilito nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, e quindi considerando “la sola disposizione che da luogo all’imposizione più onerosa….. D’altra parte, ai fini della tassazione in argomento, occorre rilevare anche che per il profilo funzionale il regresso legale non introduce elementi di estraneità rispetto alla medesima fattispecie risarcitoria, ma si riconnette direttamente ad essa, limitandosi a determinare il necessario riequilibrio, nei rapporti interni fra i condebitori solidali, del rapporto fra responsabilità personale e patrimoniale di ciascuno di loro rispetto all’unico fatto illecito. ” (cfr. Cass. 12571/2004).
2.5 I principi teste’ esposti hanno trovato ulteriore conferma nella successiva evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte precisandosi che ” l’obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass. 5 dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere l’indice della capacità contributiva colpita dall’imposta), dovendosi invece avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell’identità delle questioni, ben può permanere l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte. In effetti la responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall’art. 2407 c.c., comma 2, per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, ma l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido” (cfr. Cass. 1710/2018, 25178/2015 e 4805/2011) La CTR si e’, quindi, pienamente conformata ai principi in materia elaborati dalla giurisprudenza.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00, per compensi, Euro 200,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021