Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.28998 del 20/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2963/2019 proposto da:

AZIENDA ULSS ***** VENEZIANA (ORA ULSS ***** SERENISSIMA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO ZAMBELLI;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA N. 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO TREVISANATO;

– controricorrente –

e contro

POLICLINICO SAN MARCO SPA; LLOYD’S UFFICIO ITALIANO;

– intimati –

nonché da:

POLICLINICO SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GNIGNATI;

– ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA ULSS ***** VENEZIANA (ORA ULSS ***** SERENISSIMA), P.A., LLOYD’S UFFICIO ITALIANO RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2552/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette delle conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

FATTI DI CAUSA

L’Azienda U.L.S.S. Veneziana convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, il Policlinico San Marco S.p.a., chiedendo di accertare che tale società aveva percepito senza titolo importi pagati dall’Azienda Sanitaria dal 2005 al 2009 quali maggiori costi per l’attività di hospice oncologico per la complessiva somma di Euro 3.933.537,35, con la condanna della convenuta alla restituzione di tale somma, oltre al maggior danno derivante dalla svalutazione e dai relativi interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo, o, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa.

A fondamento della domanda l’attrice dedusse che nell’anno 2000 l’Azienda sanitaria aveva raggiunto un accordo con la casa di cura privata Policlinico San Marco S.p.a., in attesa che la Giunta Regionale approvasse il documento sugli hospices dell’ULSS *****, volto al riconoscimento dei maggiori costi per la temporanea assistenza di malati oncologici in fase terminale, quantificati in una maggiorazione rispetto alla tariffa prevista per i lungodegenti inizialmente di Lire 400.000 e successivamente in Euro 253,41 ed infine in Euro 232,40 per ogni giornata di degenza.

Rappresentò che tuttavia il Policlinico non risultava preaccreditato dalla Regione per svolgere specifiche funzioni di hospice né era in grado di erogarle, tenuto conto che risultava privo dei requisiti organizzativi minimi né risultava tra le parti alcuna convenzione scritta, e, pertanto, sostenne che tutti i pagamenti effettuati dall’Azienda sanitaria “in attesa di conoscere le determinazioni regionali” dovevano ritenersi come indebiti ed andavano pertanto restituiti.

Si costituì il Policlinico San Marco contestando la domanda ed affermando di aver fornito l’attività di assistenza ai pazienti oncologici nella struttura “Hospice” qualitativamente diversa rispetto a quella fornita nei confronti dei lungodegenti, sostenendo, inoltre, di essere in possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’esercizio di tale attività, come formalmente riconosciuto dalla Regione mediante accreditamento della struttura CSO del Policlinico all’esercizio della funzione di hospice. Dedusse, altresì, che la prosecuzione da parte dell’Azienda ULSS ***** del rapporto con il Policlinico nella consapevole assenza di un valido vincolo negoziale a corrispondere i corrispettivi violava la regola di contegno responsabile e di buona fede, per cui la pretesa di ripetizione veniva paralizzata dall’eccezione di dolo generale e comunque ai sensi degli artt. 1175,1337 e 1375 c.c..

Il Policlinico San Marco propose, in via subordinata, domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c., quantificando l’indennizzo in Euro 3.933.537,35, tenuto conto degli extracosti sopportati per l’attività di assistenza in favore dei pazienti oncologici terminali e del fatto che l’attrice aveva pagato le fatture inviate dal Policlinico a seguito della rendicontazione effettuata dallo stesso, costituendo tale circostanza riconoscimento inequivoco da parte dell’attrice dell’utilità dell’opera.

Chiese, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa del direttore generale dell’ULSS ***** Dott. P.A., che, con la sua condotta, aveva consapevolmente creato e mantenuto in capo ai Policlinico la convinzione e l’affidamento di avere un vero e proprio diritto ad essere retribuito dall’Azienda sanitaria, instando per la condanna del chiamato a corrispondere ogni somma che il Policlinico fosse tenuto a retrocedere all’ULSS ***** in dipendenza dell’accoglimento delle domande di cui all’atto di citazione.

Si costituì il terzo chiamato che eccepì l’inammissibilità e improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti in quanto definita “riconvenzionale” nei confronti di un soggetto terzo. Rilevò inoltre l’inammissibilità della domanda qualora fosse qualificata ex art. 106 c.p.c., non sussistendo né comunanza di causa né rapporto di garanzia. Sostenne, nel merito, l’infondatezza della domanda e chiese l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Lloyd’s, Ufficio italiano, Rappresentanza generale per l’Italia.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 23 luglio 2015, accertò che la casa di Cura Policlinico San Marco S.p.a. aveva percepito dagli anni 2005 al 2009 sine titulo gli importi pagati dall’ULSS ***** a titolo di maggiori costi per l’attività di hospice oncologico per la complessiva somma di Euro 3.933.537,35; accertò e dichiarò che la casa di Cura Policlinico San Marco S.p.a. aveva il diritto nei confronti dell’ULSS ***** ad un indennizzo pari ad Euro 3.933.537,35; dichiarò la compensazione tra le somme rispettivamente dovute e compensò integralmente le spese di lite; condannò la casa di Cura Policlinico San Marco S.p.a. al rimborso delle spese di lite nei confronti del Dott. P.A. (ritenendo di doversi pronunciare solo in via incidentale sulla stessa, in quanto proposta solo subordinatamente all’eventuale condanna al pagamento di somme in favore dell’attrice).

Avverso la sentenza del Tribunale propose gravame l’Azienda Ulss ***** Veneziana.

Si costituì in giudizio il Policlinico San Marco S.p.a., contestando la fondatezza dell’appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale Si costituì in secondo grado anche il Dott. P.A., evidenziando che l’atto di citazione appello da parte della ULSS ***** gli era stato notificato solo ai fini della denuntiatio litis, ossia al fine di renderlo edotto della pendenza dell’appello, senza alcuna conclusione in relazione ai capi della sentenza che riguardavano la sua posizione processuale, e deducendo l’inammissibilità dell’appello incidentale condizionato proposto nei suoi confronti dal Policlinico San Marco in quanto non sarebbe stata sufficiente la proposizione dell’appello incidentale a mezzo di deposito della comparsa di costituzione dovendo invece l’appellante incidentale provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 352 o 327 c.p.c.. Nel merito, dedusse l’infondatezza dell’appello incidentale.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2552/2018, pubblicata in data 11 settembre 2018, rigettò l’appello proposto da Azienda ULSS ***** Veneziana nonché l’appello incidentale proposto da Policlinico San Marco S.p.a. e, per l’effetto, confermò l’impugnata sentenza; dichiarò l’inammissibilità dell’appello incidentale condizionato proposto da Policlinico San Marco S.p.a. nei confronti di P.A.; compensò integralmente le spese processuali tra Azienda ULSS ***** Veneziana e Policlinico San Marco S.p. a. e condannò quest’ultimo alla refusione delle spese processuali in favore del P..

Avverso la sentenza della Corte territoriale Azienda ULSS ***** Veneziana ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria.

Policlinico San Marco S.p.a. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale basato su quattro motivi e illustrato da memoria.

P.A. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

Gli intimati Lloyd’s Ufficio Italiano Rappresentanza Generale per l’Italia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Fissati per l’udienza pubblica del 16 febbraio 2021, i ricorsi sono stati trattati in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte e ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 7, L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, della L.R. V. n. 22 del 2002, violazione dell’art. 2041 c.c.”, la ricorrente denuncia la violazione della disciplina, nazionale e regionale, in materia sanitaria, del prontuario regionale, della programmazione regionale, dei tetti di spesa; sostiene la ricorrente che in presenza di una classificazione operata dal nomenclatore regionale come cod. 60 e di un contratto-convenzione tra l’Ulss e il Policlinico con detta classificazione non sarebbe possibile invocare l’art. 2041 c.c., sostenendo l’oggettività della prestazione (avente invece natura contrattuale) e che trattasi di quantificazione del valore della prestazione non incidente sul provvedimento amministrativo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2042 – 2041 c.c.” in quanto non risulterebbe applicabile l’art. 2041 c.c., sussistendo la possibilità di esperire un’azione contrattuale.

3. Con il terzo motivo, denunciando “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Violazione dell’art. 133, lett. c del codice amministrativo”, la ricorrente sostiene che, se si fosse voluto rivendicare per la prestazione di cui si discute una fascia diversa (e cioè quella di Hospice) da quella prevista nel nomenclatore regionale (lungodegenza cod. 60), si sarebbe dovuto adire il Giudice amministrativo; aggiunge che non potevano essere variate le classificazioni attribuite per quella prestazione dal prontuario regionale senza impugnare il prontuario stesso e chiedere l’annullamento dinanzi all’Autorità amministrativa.

4. Il quarto motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art., 360, comma 1, n. 3, in relazione al R.D. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E, invasione della sfera di competenza dell’Autorità amministrativa”. Sostiene la ricorrente che il riconoscimento della prestazione operata mascherandola come prestazione di fatto, venendo ad incidere su provvedimenti amministrativi, determinerebbe l’invasione della sfera di competenza dell’Autorità amministrativa.

5. I motivi del ricorso principale ben possono essere congiuntamente esaminati e vanno disattesi.

Ed invero, nella specie, non sussistono le lamentate violazioni di legge, avendo la Corte di merito correttamente applicato la normativa richiamata.

Va poi evidenziato che non sussiste, per come rettamente intesa, dalla Corte di merito, la domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta, il difetto di giurisdizione del G.O., prescindendo tale pretesa dalla verifica dell’azione della P.A. e comunque non involgendo alcuna modifica di provvedimenti amministrativi né postulando l’esercizio di poteri autoritativi a modifica di provvedimenti amministrativi, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale.

Va pure condivisa la decisione di secondo grado circa la sussistenza dei presupposti per la proposizione dell’azione ex art. 2041 c.c. e del suo accoglimento sulla base di un accertamento in fatto non censurabile in questa sede e nel rispetto dei principi affermati anche da ultimo al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. 26/05/2015, n. 10798; Cass., ord., 24/04/2019, n. 11209).

Ricorso incidentale.

5. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione della normativa in materia di forma scritta dei contratti conclusi dalla PA (R.D. n. 2440 del 1923, art. 17) e falsa applicazione della normativa relativa agli accordi contrattuali nell’ambito delle attività oggetto di accreditamento istituzionale da parte della Regione secondo il D.Lgs. n. 502 del 1992.

5.1 Il motivo è infondato alla luce dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio” (Cass. 17/03/2015, n. 5263), ipotesi1quest’ultima, che non ricorre nella fattispecie all’esame. E’ stato pure precisato che la scarsa rilevanza economica dei contratti conclusi in regime di economato costituisce costituisce ragionevole giustificazione della disciplina semplificata prevista per la loro stipulazione rispetto alle forme richieste per i contratti di ben maggiore rilevanza economica (Cass. 7/12/2004, n. 22973) e che, in ogni caso, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l’inizio dell’esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l’invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell’accettazione tacita previsto dall’art. 1327 c.c. (Cass. 15/06/2015, n. 12316 cit.). Tale orientamento è stato da ultimo confermato da Cass., ord., 11/03/2020, n. 7019).

6. Con il secondo motivo il Policlinico San Marco S.p.a. denuncia la violazione della normativa in materia di buona fede e correttezza da parte della P.A. nell’esecuzione dei rapporti obbligatori iure privatorum (artt. 1175,1337,1375 c.c.).

6.1. Il motivo pone, in sostanza, la questione relativa al “venire contra factum proprium”. Pur essendo la questione così prospettata giuridicamente elegante e suggestiva, l’esame della stessa resta assorbito dalla notazione che tutte le attività cui si fa riferimento nella censura cedono il passo alla nullità formale del contratto e risulta, in ogi caso, irrilevante, stante l’intervenuto riconoscimento dell’arricchimento indebito di cui all’art. 2041 c.c..

7. Con terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia l’errata applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) nella regolazione delle spese di lite del primo e del secondo grado tra ULSS ***** e Policlinico nonché nella regolamentazione delle spese del terzo chiamato Dott. P.A. in proprio nonché l’omessa applicazione del criterio di causalità ed errata applicazione del criterio di compensazione per reciproca soccombenza (art. 92 c.p.c., comma 2).

7.1. Anche tale motivo va disatteso.

Anzitutto la lamentata violazione dell’art. 91 c.p.c. – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c. – è configurabile ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, il che non è avvenuto nella specie (Cass. 4/06/2007, n. 12963).

Risulta non censurabile l’operata compensazione delle spese tra la Ulss e la Casa di Cura alla luce dell’esito del giudizio, evidenziandosi peraltro che, in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 16/06/2011, n. 13229). Peraltro, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato – come già evidenziato – ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., ord., 17/10/2017, n. 24502).

Quanto poi alle doglianze relative alle spese nei confronti del P., correttamente la Corte di merito ha qualificato la domanda proposta dalla Casa di Cura Policlinico San Marco nei confronti dello stesso come domanda riconvenzionale autonoma, sicché va confermata la statuizione in punto di spese nei rapporti tra le parti appena indicate adottata da quella Corte.

8. Con il quarto motivo, formulato in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale, il Policlinico San Marco S.p.a. lamenta violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la chiamata in causa dei terzi (art. 106) e le cause inscindibili in appello (art. 331 c.p.c.) e sostiene, che in caso dovesse essere riconosciuto obbligato a restituire somme all’Ulss in relazione all’attività per cui è causa, tali somme andrebbero, in base all’art. 2043 c.c., poste a carico del P. personalmente.

8.1. L’esame di tale motivo è assorbito dall’integrale rigetto del ricorso principale.

9. Conclusivamente vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

10. Alla luce della particolarità delle questioni proposte e della peculiarità della vicenda e rilevato che il processo ha avuto inizio nel 2009, le spese del giudizio di cassazione ben possono essere interamente compensate tra tutte le parti.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472