Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29056 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15814/2015 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Flavio Ciociano, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fiertler, con domicilio eletto in Roma, via Millevoi n. 73/81;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 6066/50/2014 depositata il 20 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia veniva rigettato l’appello proposto da B.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di vendita immobiliare di due cespiti adibiti ad uso ufficio collocati al primo piano in *****, a seguito dell’iscrizione a ruolo per complessivi Euro 1.524.960,70 dovuta a crediti tributari, diversi ed accessori.

2. La CTP dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per le voci dovute ma non di natura tributaria e per il resto, accertata la validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione a ruolo, respingeva il ricorso del contribuente, decisione confermata dal giudice d’appello.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso B.G. per cinque motivi, cui resiste con controricorso l’agente della riscossione.

CONSIDERATO

che:

4. In via preliminare, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità dei motivi, e quindi del ricorso, per difetto di autosufficienza del ricorso proposta dall’agente della riscossione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, scrutinabile unitamente alla disamina dei singoli motivi.

5. Con il primo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – B.G. deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nonché l’omessa decisione su un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto alla dichiarazione di parziale della carenza di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle richieste fatte valere dal ricorrente, aventi ad oggetto le contestazioni avverso le cartelle esattoriali inerenti unicamente i tributi relative a:

a) omessa indicazione nell’impugnato avviso di vendita di qualsivoglia indicazione relativa agli estremi di iscrizione dell’ipoteca giudiziale effettuata a danno del debitore ed alla comunicazione che ne avrebbe dovuto essere stata fatta al contribuente e ciò in violazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 17, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;

b) omessa notifica al ricorrente degli avvisi di mora inerenti le cartelle esattoriali scadute da più di un anno indicate nelle comunicazioni di iscrizione di ipoteca ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77;

c) omessa indicazione nelle comunicazioni di iscrizione di ipoteca dell’avviso al debitore del termine entro il quale poter proporre opposizione alla comunicazione medesima e le modalità con le quali proporla, in violazione del disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4.

6. Il motivo, declinato in modo eterogeneo sia quale vizio motivazionale sia quale violazione di legge, e’, come eccepito in controricorso, inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità. Va ribadito al proposito che: “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018 – Rv. 651398 – 01).

7. Non assolve a tale onere il ricorrente, che si limita nel corpo del motivo ad affermare che i tre sopra riportati alle lettere a), b) e c) sarebbero “punti, espressamente sollevati dall’odierno ricorrente e richiamati nell’atto di appello” come si legge in ricorso. Si tratta di un affermazione apodittica, dal momento che il ricorrente manca di precisare e dimostrare che le doglianze fossero state avanzate con il ricorso introduttivo di primo grado e dove, se fossero riproposte, essendo generica e aspecifica l’espressione secondo la quale sarebbero stati “richiamati” nell’atto di appello; così facendo il ricorrente non permette alla Corte di apprezzare la decisività della sua censura.

8. Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – viene lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e dell’art. 2697 c.c. nonché l’omessa decisione su un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per aver la CTR mancato di trarre le conseguenze dal fatto che l’agente della riscossione non ha prodotto in giudizio le cartelle notificate, ma solo estratti di ruolo, mentre solamente la notifica della cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo unilaterale recettizio, secondo il ricorrente avrebbe potuto essere posta utilmente a fondamento del credito tributario, con conseguente mancato assolvimento da parte dell’agente dell’onere probatorio posto a suo carico circa la pretesa azionata.

9. Con il terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – viene prospettata la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n.602 del 1973, art. 26, dell’art. 140 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in quanto, acclarata la sussistenza dell’obbligo del concessionario di produrre, a dimostrazione del suo credito, non il semplice estratto del ruolo, ma la cartella di pagamento, il giudice d’appello ha mancato di accertare se le suddette cartelle siano o meno state notificate al contribuente, circostanza contestata.

10. In controricorso viene eccepita l’inammissibilità dei due motivi, per difetto di autosufficienza e, a riguardo, vanno ribadite le considerazioni già espresse in dipendenza del primo motivo.

Inoltre, va rammentato anche che, per giurisprudenza consolidata della Corte, dal momento che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014). Ciò è confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Pertanto, “ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888 – 01).

Nella presente fattispecie il ricorrente non tiene conto di tale consolidato insegnamento giurisprudenziale, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità dei due motivi in disamina, essendo idoneo e sufficiente nel caso di specie l’estratto di ruolo ai fini della prova della contestata notifica.

11. Con il quarto motivo il ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – prospetta nuovamente la lesione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto le cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato non sarebbero a lui mai state ritualmente notificate, essendo stato soppresso nella previsione di legge richiamata ogni riferimento espresso alla possibilità per l’agente della riscossione di provvedere direttamente alla notifica a mezzo posta, ed essendo a suo dire illogico che il giudice d’appello non abbia ritenuto di voler verificare, in mancanza del deposito delle copie delle cartelle impugnate, quantomeno se vi fosse corrispondenza tra i numeri delle cartelle indicate sulle cartoline prodotte in copia ed i numeri delle cartelle indicate nei ruoli prodotti in copia.

12. Il motivo è innanzitutto inammissibile per la parte in cui ribadisce le obiezioni alla notificazione a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione per le ragioni già sopra espresse e, per il resto, con riferimento alla contestazione del contenuto del plico notificato, è destituito di fondamento.

Infatti, “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 – 02).

Orbene, fermo restando che in ricorso non si indica in quale parte del ricorso di primo grado e di appello sarebbe stata avanzata tempestivamente e riprodotta la questione, comunque l’onere della prova di un’eventuale difformità del contenuto notificato rispetto al dichiarato spetta al contribuente in presenza di dimostrazione della regolare notifica, sulla base dell’autorevole insegnamento summenzionato da cui non vi sono ragioni per allontanarsi nella presente fattispecie.

13. Con il quinto motivo il contribuente – ai sensi dell’art. 360 comma 1 c.p.c., nn. 3 e 5 – deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per la mancata indicazione, da parte del concessionario, della modalità di calcolo degli interessi richiesti nelle impugnate cartelle di pagamento e la cui omissione comporterebbe la compressione del diritto di difesa del contribuente.

14. Il motivo è inammissibile, poiché la censura non è neppure individualizzata e specifica con riferimento ad un determinato passaggio della decisione del giudice d’appello impugnata in questa sede, né menziona luogo e tempo in cui sarebbe stata sollevata la censura.

15. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese borsuali, oltre Spese forfetarie 15%, Iva e Cpa.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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