LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1378-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
R.M., già P.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Ettore Francesco ZAGARESE, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1867/04/2019 della Commissione Tributaria Regionale della CALABRIA, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento sintetico, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, di maggiori redditi ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti di R.M., già P.M., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello dell’amministrazione finanziaria sul rilievo che lo stesso era stato notificato in data 31/01/2017 e, quindi, tardivamente rispetto alla data del 20/06/2016, di pubblicazione della sentenza di primo grado.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimato con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la difesa erariale deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa od omessa applicazione degli artt. 153 e 327 c.p.c., sostiene che nella specie aveva errato la CTR a dichiarare tardivo l’appello dell’ufficio notificato tempestivamente, in data 19/01/2017, al domicilio eletto dal contribuente presso lo studio del difensore domiciliatario, Dott. Giovanni Francesco Palermo, in Corigliano Calabro, via Don Milani, n. 25, e, non essendo andata a buon fine la predetta notificazione, per irreperibilità del destinatario, di aver ripreso immediatamente, in data 31/01/2017, e con esito positivo, la procedura di notificazione al predetto difensore domiciliatario che aveva mutato indirizzo dello studio professionale.
2. Con il secondo motivo deduce la “violazione e/o falsa od omessa applicazione dell’art. 153 c.p.c., dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, lamentando l’omesso esame da parte dei giudici di appello dei fatti emergenti dalle memorie integrative depositate dall’amministrazione finanziaria e dalle controdeduzioni dell’appellato, da cui si evinceva il domicilio del difensore dichiarato in atti e al Consiglio dell’ordine di appartenenza, la prova della notifica in data 19/01/2017 e della rinnovazione del 31/01/2017.
3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, sostenendo che la CTR aveva reso una motivazione apparente per avere omesso di spiegare le ragioni della tardività della notifica dell’appello, dichiarato inammissibile.
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.
5. Nel caso in esame è pacifico che il difensore domiciliatario del contribuente aveva cambiato indirizzo del proprio studio professionale trasferendolo nell’ambito dello stesso comune (Corigliano Calabro) da via Don Milani, n. 25, a via San Francesco d’Assisi, n. 54. E’ altrettanto pacifico che l’Agenzia delle entrate aveva proceduto alla tempestiva notifica dell’atto d’appello non andato a buon fine proprio in considerazione del mutato indirizzo del difensore e che aveva ripreso con immediatezza, in data 31/01/2017, anche se oltre il termine semestrale di impugnazione, la procedura notificatoria, regolarmente perfezionatasi. E’ pacifico, altresì, che il cambiamento di indirizzo dello studio professionale del difensore risultava soltanto dal “cassetto fiscale” del medesimo, per averne lo stesso fatto comunicazione in data 24/11/2014, omettendo però di fare analoga comunicazione nel corso del giudizio di primo grado ed al Consiglio dell’ordine professionale di appartenenza, tant’e’ che, dall’interrogazione fattane dall’amministrazione finanziaria in data 30/01/2017, ovvero il giorno prima di procedere alla rinnovazione della notifica, lo studio del predetto difensore risultava nel predetto Albo ancora quello di via Don Milani.
6. Orbene, ritiene il Collegio, alla stregua del noto principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, il notificante deve provare che il mancato perfezionamento della stessa sia dovuto a ragioni a lui non imputabili e solo in tal caso la notifica, ove ripresa tempestivamente, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., conserva gli effetti collegati alla richiesta originaria (ex multis, Cass., Sez. U, n. 14594 del 2016), che nel caso in esame nessuna responsabilità può essere addossata all’amministrazione finanziaria per aver notificato l’appello presso l’indirizzo risultante dall’albo professionale del difensore, come invece si desume dalla motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, si pone al di sotto del minimo costituzionale in quanto dalla stessa è impossibile effettuare il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dai giudici di appello (cfr. ex multis Cass. n. 9105 del 2017, Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016). Invero, la CTR non ha spiegato, come avrebbe dovuto, in presenza di specifiche argomentazioni svolte al riguardo nelle memorie depositate dall’appellante Agenzia (riprodotte per autosufficienza nel ricorso) e dei fatti risultanti dalla documentazione prodotta in quel giudizio, al cui esame neppure ha proceduto, le ragioni che l’aveva indotta a ritenere tardivo l’appello e non scusabile il comportamento dell’amministrazione finanziaria.
7. Da quanto detto, quindi, consegue che la notifica dell’appello deve ritenersi tempestiva sicché il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio aula Commissione tributaria regionale territorialmente competente che riesaminerà nel merito la vicenda processuale e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021