LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6653/2017 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO PICCININI;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO MAZZOTTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 201/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/03/2016 R.G.N. 34/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Siena in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, condannava M.F., già direttore della Filiale di *****, al pagamento della somma di Euro 1.167.886,70 a titolo di risarcimento danni cagionati per avere disposto la concessione di mutui ipotecari o finanziamenti per l’acquisto di immobili della società del Gruppo D., omettendo per grave negligenza di verificare la solidità creditoria dei soggetti finanziati e ponendo in essere ripetute e gravi irregolarità procedurali.
Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale che ne condivideva l’impianto motivazionale, rimarcando come, nonostante il rigetto di domanda di finanziamento per Euro 500.000 avanzata dalla società General Service disposto dalla Direzione MPS, egli si fosse reso disponibile a valutare con celerità le domande di mutuo avanzate dagli acquirenti degli appartamenti (poi risultati insoluti), procedendo poi al loro accoglimento e realizzando una serie di gravi irregolarità.
Avverso tale decisione M.F. interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., ai quali oppone difese, con controricorso, la società intimata.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si deduce che la Corte distrettuale ha ritenuto acclarata la sussistenza del nesso di causalità fra il comportamento gravemente negligente del lavoratore ed il pregiudizio subito dall’Istituto di credito, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dal nominato ausiliare. Si osserva tuttavia, che la questione non risulta da questo in alcun modo affrontata; in tal senso la pronuncia appare affetta da nullità perché meramente apparente.
2. Il motivo non è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito come l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016, v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016); in ossequio si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017).
Nello specifico non appare, tuttavia, riscontrabile la dedotta causa di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ipotesi che si configura, secondo la giurisprudenza summenzionata, nei casi estremi e residuali ivi indicati.
Nell’esprimere il proprio convincimento la Corte di merito ha infatti posto riferimento alle risultanze della espletata C.T.U. in merito alla sussistenza di un nesso causale fra gli inadempimenti ascritti al lavoratore e il danno risentito dalla Banca, ulteriormente verificando la effettiva ricorrenza di detto nesso eziologico, sul rilievo che i deficit istruttori dei singoli mutui, secondo l’id quod plerumque accidit, avessero svolto un ruolo nella insolvenza poi verificatasi effettivamente.
Si tratta di tessuto argomentativo che, pur nella sintetica modalità redazionale, rende adeguata ragione del processo logico-giuridico sotteso alla decisione, così non incorrendo nello stigma della inammissibilità, modellato dai ricordati arresti della Suprema Corte.
3. Col secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (motivo 2.1), nonché violazione degli artt. 1218 e 1225 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (motivo 2.2).
Ci si duole che il giudice del gravame non si sia pronunciato sullo specifico motivo di gravame con il quale si censurava la pronuncia di condanna ad un risarcimento del danno imprevedibile, che comunque, ai sensi dell’art. 1225 c.c., è connesso ad ipotesi in cui l’inadempimento sia connotato dall’elemento soggettivo del dolo.
Si osserva infatti che era stata evidenziata in sede di gravame, l’erroneità della determinazione del danno individuato dal primo giudice sulla base della differenza fra gli importi erogati ed “il valore di realizzo degli immobili a distanza di anni dopo un sequestro ad opera del GIP, il conseguente deterioramento dei beni sottoposti a sequestro, nonché del risultato della vendita all’incanto”, sicché la “responsabilità in capo al ricorrente non” poteva “che limitarsi…alle condizioni esistenti al momento della concessione dei fidi”.
La Corte di merito non si era specificamente pronunciata sulla questione sottoposta al suo vaglio, che si palesava peraltro fondata (motivo 2.2), giacché l’obbligo di risarcire il danno imprevedibile vige solo in materia di illecito aquiliano e non anche di inadempimento contrattuale quale quello di specie; ed invero, ai sensi dell’art. 1225 c.c., se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
4. Il motivo è fondato limitatamente alla critica formulata al punto 2.2.
Va esclusa, invero, la ricorrenza del vizio di omessa pronuncia (denunciato al precedente punto 1), ove si faccia richiamo ai consolidati principi affermati da questa Corte alla cui stregua, per integrare gli estremi – del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex plurimis, vedi Cass. 13/10/2017 n. 24155, Cass. 6/12/2017 n. 29191, Cass. 13/8/2018 n. 20718).
Nello specifico, la mancata esplicita pronuncia della Corte di merito in ordine alla denuncia relativa alla quantificazione del danno – ritualmente sollevata dal M. in sede di gravame con riferimento alla erroneità dei parametri di valutazione adottati dal giudice di prima istanza alla stregua degli accertamenti peritali espletati – esprime un implicito rigetto della critica formulata, essendo logicamente incompatibile con la statuizione di condanna al pagamento del risarcimento del danno nella misura corrispondente alla somme oggetto dei contratti di mutuo, detratto quanto ricavato dalla vendita forzata degli immobili concessi in garanzia.
Tanto precisato con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., si osserva che la carenza di fondo che connota la pronuncia impugnata attiene alla applicazione, in tema di liquidazione del danno, del principio sancito dall’art. 1225 c.c..
Al riguardo, occorre in via preliminare dare atto che la condotta posta in essere dal M. in relazione allo svolgimento della attività istruttoria prodromica alla conclusione dei contratti di mutuo, oggetto di scrutinio da parte della Corte distrettuale, è stata dalla stessa definita sotto il profilo soggettivo, in termini di grave negligenza, leggerezza, omessa scrupolosa osservanza delle procedure impartite in tema dalla direzione.
In tale prospettiva, ed in coerenza con il consolidato orientamento espresso da questa Corte, deve poi rammentarsi come nel rapporto eziologico che collega, sotto l’aspetto soggettivo, l’inadempimento e le sue conseguenze, il requisito della prevedibilità del danno vada considerato come limitativo degli effetti della colpa contrattuale. Esso riguarda i fatti che in concreto abbiano comportato un determinato sviluppo della serie causale originata dall’inadempimento.
Si è avuto modo al riguardo di definire la nozione di prevedibilità del danno sancita dalla citata disposizione codicistica, non in termini di limite all’esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare. Tale nozione comporta che il danno risarcibile sia limitato a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì a quello astrattamente definibile’ in base ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (vedi ex aliis, Cass. 15/5/2007 n. 11189, Cass. 29/7/2011 n. 16763); con la precisazione che la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione, è in grado di apprezzare più compiutamente il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente (vedi Cass. 30/1/2007 n. 1956).
Orbene, la Corte di merito, nel liquidare il danno derivante dall’inadempimento contrattuale riconducibile alla condotta colposa del lavoratore, non si è attenuta agli enunciati principi, avendo proceduto alla determinazione di tale ammontare in riferimento alle somme oggetto di mutuo mai restituite dai mutuatari, detratto il ricavato della vendita forzata degli immobili offerti in garanzia, a distanza di anni rispetto all’epoca di conclusione dei contratti di mutuo cui si era pervenuti all’esito delle procedure istruttorie seguite dal ricorrente.
5. Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c..
Si critica la sentenza impugnata per aver disatteso la tesi formulata da parte appellante in ordine alla insussistenza dell’inadempimento, versandosi in ipotesi di ordinario rischio di impresa correlato allo svolgimento di attività creditizia.
6. Il motivo va disatteso.
La censura si palesa generica, giacché fa leva esclusivamente sul concetto di riconducibilità del danno oggetto di delibazione, alla nozione di rischio di impresa, omettendo di specificare il contenuto della critica mediante la allegazione di argomentazioni atte ad inficiare gli approdi ai quali era pervenuta la Corte d’Appello.
In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi sicché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degrada verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione (vedi Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476).
Incontroversa essendo la posizione del M. quale organo di vertice della Filiale di ***** in qualità di direttore, la Corte di merito ha accertato l’inadempienza di quest’ultimo al suo dovere di conformare la procedura istruttoria intesa a definire la conclusione di contratti di mutuo “con clientela per la quale era richiesto “un surplus di attenzione”, alle direttive generali impartite.
E, come in precedenza considerato, ha qualificato in termini di grave negligenza e leggerezza della condotta attorea, qualificata dalla chiara inosservanza delle procedure all’uopo predisposte da parte aziendale, così offrendo la stura alla produzione di un danno risarcibile che correttamente può essere equiparato alla perdita subita dall’istituto di credito a causa della situazione di insolvenza dei beneficiari del credito.
Le generiche considerazioni espresse a fondamento della critica, non attingono le corrette statuizioni che sorreggono la pronuncia impugnata che, sotto tale profilo, merita conferma.
In definitiva, respinti il primo e terzo motivo di ricorso, va accolta la seconda censura nei termini dianzi enunciati e la sentenza va rinviata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, alla Corte distrettuale designata in dispositivo la quale provvederà ad applicare i principi di diritto richiamati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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