Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30221 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13142-2019 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *****, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ KSM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4769/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1. la soc. KSM spa impugnava la cartella di pagamento, notificata in data 27/8/2014, dall’Agente di Riscossione, dell’importo di Euro 214.677,98 a titolo di “contributo utilizzo risorsa scarsa ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 2993, art. 1, comma 2, canone Ponte Radio” per gli anni 2002-2007.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo la pretesa tributaria prescritta per gli anni 2002-2004 in applicazione dell’art. 2946 c.c..

3. La sentenza veniva impugnata, in via principale, dalla contribuente e, in via incidentale dal Ministero dello Sviluppo Economico, ente impositore; la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello principale osservando: a) che gli asseriti atti prodromici alla cartella, qualificati dall’Agenzia come avvisi di accertamento divenuti definitivi per effetto del mancata impugnazione, altro non erano che semplici comunicazioni di irregolarità; b) che andava accolta l’eccezione di decadenza triennale dell’Amministrazione dal potere di imporre il pagamento del tributo.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dello Sviluppo Economico affidandosi ad un unico motivo. La soc. KSM spa si è costituita depositando controricorso.

5. Con ordinanza del 25 settembre 2020 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Riscossione Sicilia; l’Agenzia delle Entrate provvedeva a notificare il ricorso nei termini indicati da questa Corte.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, nonché dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che il termine triennale di decadenza decorre non dalla data della violazione né, come erroneamente affermato dalla CTR, dall’ultimo giorno di ciascun anno di imposta, ma dal momento in cui l’Ufficio ha avuto contezza della violazione e, quindi, non prima del 24.1.2011, data di trasmissione della nota da parte del Compartimento della Polizia che comunicava l’elenco delle società, tra le quali era ricompresa la KSM spa, che pur avendo fatto pervenire i bollettini non avevano provveduto al versamento dell’imposta. La pretesa tributaria, secondo il Ministero, è stata tempestivamente esercitata, dapprima con gli avvisi di regolarizzazione nell’agosto e nel novembre del 2011 e, successivamente, attraverso la notifica dell’impugnata cartella esattoriale.

2. Il motivo di impugnazione è infondato.

2.1 In materia di disciplina delle tasse sulle concessioni governative il D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, stabilisce che “L’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione”.

2.2 La chiara ed inequivoca espressione della diposizione normativa non lascia spazio ad interpretazione che non siano quella della natura decadenziale del termine triennale.

2.3 Quanto alla individuazione della decorrenza del termine la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo il quale ” il D.P.R. n. 472, art. 13, comma 1, stabilisce il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza in quello del “giorno nel quale è stata commessa la violazione”, la quale violazione ai sensi del citato D.P.R. n. 641, allegata Tariffa, art. 21, nota n. 1, deve essere ravvisata nella mancata riscossione della tassa; una riscossione che, ai sensi del combinato disposto del citato D.P.R. n. 641, ex art. 9, comma 2, e del citato D.P.R. n. 641, allegata Tariffa, art. 21, nota n. 1, deve avvenire con l’emissione della “bolletta” con la quale congiuntamente al canone di abbonamento deve in effetti essere richiesto anche il pagamento della tassa governativa. E di qui la conseguenza per cui il termine di decadenza deve essere fatto decorrere dal giorno entro cui deve pagarsi la “bolletta”” (Cass. n. 8825/2012 e n. 20522/2016).

2.3 La CTR si è attenuta a tale principio individuando il dies a quo nelle singole scadenze previste per il pagamento delle bollette.

2.4 Ma anche a voler seguire la tesi del Ministero, che pretende di far decorrere il termine triennale, non già dai termini annuali di scadenza dell’obbligazione del contribuente bensì, in applicazione dell’art. 2935 c.c., “dal giorno (indicato nel 21.1.2011) in cui è avvenuta contezza dell’avvenuta violazione e sia stato effettivamente possibile esercitare il diritto” il Ministero sarebbe ugualmente incorso nella decadenza prevista dal D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13.

2.5 L’impugnata sentenza, con accertamento in punto di fatto non sindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non ha ritenuto qualificabili come atti di accertamento suscettibili di consolidarsi per mancata impugnazione le comunicazione di irregolarità prodotte dal Ministero.

In conseguenza di ciò il primo ed unico atto impositivo è costituito dalla cartella di pagamento, notificata nell’agosto del 2014 e, quindi, oltre il termine triennale di decadenza.

2.6 Ne’ può attribuirsi alle note dell’agosto e del novembre 2012, anche a volerle qualificare come atti di messa in mora, qualsivoglia efficacia interruttiva, atteso che al termine di decadenza, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2964 c.c., non si applicano le norme sull’interruzione della prescrizione.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6 – Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.300,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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