LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27158 – 2019 R.G. proposto da:
T.F., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avvocato Fabio Piacentini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio separato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
M.M., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Isola del Liri (Fr), alla via Pietro dell’Isola, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Roberto A.
Catanzariti che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1251/2019 della Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto ritualmente notificato T.F. citava a comparire dinanzi al tribunale di Velletri M.M..
Esponeva che aveva eseguito a marzo del 2011 lavori di ristrutturazione all’interno ed all’esterno dell’abitazione del convenuto per il complessivo importo di Euro 27.830,57, come da fatture n. 12/2011 e n. 13/2011; che aveva ricevuto, a titolo di corrispettivo, unicamente l’importo di Euro 2.400,00.
Chiedeva che il convenuto fosse condannato a pagargli la complessiva somma di Euro 25.430,57 con gli accessori e con il favore delle spese.
2. Si costituiva M.M..
Deduceva tra l’altro che l’attore non aveva eseguito i lavori a regola d’arte e non aveva realizzato opere extracontratto.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed, in via riconvenzionale, per la condanna dell’attore al risarcimento dei danni; in subordine, perchè l’avversa pretesa fosse compensata con il suo acclarando credito risarcitorio.
3. Espletata la consulenza tecnica disposta nei termini prospettati dal convenuto, con sentenza n. 2726/2017 il Tribunale di Velletri accoglieva in parte le domande hinc et inde esperite, regolava le spese di lite e di c.t.u..
4. Proponeva appello T.F..
Resisteva M.M.; esperiva appello incidentale.
5. Espletata nuova c.t.u., del pari nei termini prefigurati dall’appellato, con sentenza n. 1251/2019 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame principale, accoglieva in parte il gravame incidentale e, per l’effetto, condannava il T. a pagare al M. la somma di Euro 13.185,50, oltre interessi; regolava le spese di lite e di ambedue le c.t.u..
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso T.F.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
M.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
7. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1659 e 1661 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c..
Deduce che l’esecuzione dei lavori extracontratto è stata domandata dal committente durante l’esecuzione dei lavori di cui al contratto d’appalto.
Deduce che la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 1661 c.c., che consente all’appaltatore di provare con ogni mezzo, anche in via presuntiva, le variazioni apportate al progetto dal committente.
Deduce che nel corso del giudizio ha allegato un dettagliato elenco di lavori extracontratto richiesti dal committente e regolarmente eseguiti ed ha formulato richiesta di prova per testimoni disattesa dai giudici di merito.
Deduce che la corte di merito avrebbe dovuto senz’altro ammettere la consulenza tecnica all’uopo richiesta.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c..
Deduce che ha errato la corte distrettuale a non ammettere la c.t.u. richiesta e in primo e in secondo grado; che la denegata ammissione della c.t.u. non è stata per nulla motivata dalla corte distrettuale.
Deduce altresì che la c.t.u. va senz’altro ammessa quando occorre accertare fatti riscontrabili unicamente attraverso specifiche cognizioni tecniche.
10. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
11. In ogni caso, pur al di là del testè riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
Cosicchè i motivi di ricorso – da disaminare contestualmente siccome significativamente connessi – sono senz’altro inammissibili, propriamente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè la Corte d’Appello di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
12. Si premette che la controversia tuttora si protrae con riferimento alla remunerazione dei pretesi lavori extracontratto (“non vi è dubbio che i lavori extra contratto venivano espressamente richiesti dal committente (…)”: cfr. ricorso, pag. 12; “non ammettendo la C. T. U. (…) ai fini della dimostrazione dell’effettiva realizzazione dei lavori extracontratto ordinatigli dal committente”: così ricorso, pag. 15).
Si premette che la corte territoriale, in ordine al primo motivo del gravame principale – con cui T.F. aveva censurato il primo dictum nella parte in cui aveva disconosciuto qualsivoglia corrispettivo per i pretesi lavori extracontratto – ha puntualizzato che l’appellante principale, all’uopo onerato, neppure aveva addotto “quando, dove e come” avesse dato prova dell’accordo siglato con controparte circa i pretesi lavori extracontratto (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 – 5. In verità già il tribunale aveva respinto la pretesa creditoria a tale titolo azionata dal ricorrente per difetto di prova: cfr. ricorso, pag. 5).
13. In questo quadro la motivazione sulla cui scorta la Corte di Roma ha opinato per il difetto di prova, oltre che congrua, è ineccepibile in diritto.
Più esattamente si osserva quanto segue.
14. In primo luogo, il ricorrente di certo non può ritenere provato il preteso accordo circa i lavori extracontratto per difetto di specifica contestazione, alla stregua del rilievo per cui il committente aveva addotto che “molti dei lavori che la stessa definisce extra sono una duplicazione di voci o comunque una descrizione specifica di singole fasi delle opere già concordate in preventivo” (cfr. ricorso, pag. 13).
Si tratta viceversa di una vera e propria contestazione – confutazione (in parte qua si condivide l’assunto del controricorrente: cfr. pag. 21), che sicuramente non può valere quale implicita ammissione dell’esecuzione dei lavori.
15. In secondo luogo, il ricorrente di certo non può ritenere provato il preteso accordo circa i lavori extracontratto alla stregua del non meglio qualificato elenco dettagliato di lavori extracontratto asseritamente richiesti dal committente e regolarmente eseguiti.
In parte qua il primo motivo di ricorso difetta del tutto di specificità ed “autosufficienza” (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048).
Analogamente il ricorrente non può limitarsi in ricorso a dedurre tout court di aver formulato istanza di prova per testimoni.
Evidentemente soccorre l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'”autosufficienza” del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. (ord.) 30.7.2010, n. 17915; Cass. 19.3.2007, n. 6440).
16. In terzo luogo, il ricorrente di certo non poteva e non può ambire a dar riscontro dei pretesi lavori extracontratto a mezzo di c.t.u..
Occorreva dapprima che fornisse prova della pattuizione siglata in merito ai lavori extracontratto e prova della tipologia dei lavori extra da eseguire e dipoi sarebbe stato legittimo invocare una consulenza tecnica ai fini della loro valutazione (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219, secondo cui la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o sia richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati).
Ovviamente nella fattispecie non vi era e non vi è margine alcuno perchè il ricorrente potesse e possa invocare i principi in tema di consulenza tecnica cosiddetta “percipiente”.
17. La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
18. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Non sussiste invero, anche ai fini di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3 il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul plano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione).
Propriamente è da escludere che l’esperito ricorso per cassazione si sia risolto in una iniziativa pretestuosa.
19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dal controricorrente; condanna il ricorrente, T.F., a rimborsare al controricorrente, M.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021
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