Codice Civile > Articolo 1661 - Variazioni ordinate dal committente

Codice Civile

Vigente al

Il committente puo' apportare variazioni al progetto, purche' il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40122 del 15/12/2021

L’appalto costituisce un contratto a forma libera e il regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata muta a seconda che esse siano assunte a iniziativa dell’appaltatore o del committente; nel primo caso occorre che le modifiche siano autorizzate dal committente, mentre nel secondo caso l’art. 1661 c.c. riconosce all’appaltatore la facoltà di provare con tutti i mezzi consentiti, comprese le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dai committenti.

  • Cfr. Cass. 7242/2001; Cass. 19099/2011.

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