LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25685-2019 proposto da:
G.A., P.E., rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO PARISI;
– ricorrenti –
e contro
GA.RO., GI.GI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 17/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
G.A. e P.E. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi (1: violazione dell’art. 327 c.p.c.; 2: violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 55 del 2014, in relazione alle spese liquidate; 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115,280,281 e 184 c.p.c., nonchè omessa motivazione; 4: violazione dell’art. 112 c.p.c.; 5: violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c.) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 17/2019 del 14 gennaio 2019.
Gli intimati Gi.Gi. e Ga.Ro. non hanno svolto attività difensive.
La Corte d’Appello di Messina ha dichiarato inammissibile per intempestività l’appello notificato il 30 ottobre 2015 da G.A. e P.E. contro la sentenza del Tribunale di Messina pubblicata il 9 settembre 2014, tenendo conto della prima sospensione feriale del termini fino al 15 settembre 2014, nonchè del secondo periodo di 31 giorni per l’anno 2015.
La prima censura assume che il termine per la notificazione dell’appello sarebbe scaduto soltanto il 3 novembre 2015, con conseguente tempestività della notifica effettuata il 30 ottobre 2015.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Collegio osserva che l’impugnata decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e il primo motivo di ricorso non offre argomenti per mutare orientamento, sicchè la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
L’inammissibilità del primo motivo di ricorso assorbe l’esame delle restanti censure.
Come da questa Corte più volte chiarito, in tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (nella formulazione applicabile per i giudizi, quale quello in esame, instaurati prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale – come avvenuto nel caso di specie -, nel qual caso esso decorre dal 16 settembre/1 settembre), la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre, ovvero tra il primo ed il trentuno agosto dopo l’entrata in vigore della modifica della L. n. 742 del 1969, art. 1, in forza del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 162 del 2014.
Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1 – la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), è, infatti, immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015 (Cass. Sez. 6 – 3, 19/09/2017, n. 21674; Cass. Sez. 6 – 2, 11/05/2017, n. 11758).
Nel caso in esame, il termine ultimo per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina pubblicata il 9 settembre 2014 scadeva, pertanto, il 16 ottobre 2015, restando inammissibile l’appello notificato il 30 ottobre 2015 da G.A. e P.E., come affermato dalla Corte d’Appello di Messina.
Conseguono l’inammissibilità del primo motivo del ricorso e l’assorbimento delle restanti censure, il cui esame resta impedito dalla corretta statuizione di inammissibilità dell’appello. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021
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