Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3048 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21475/2019 R.G., proposto da:

CTM S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luisa Giua Marassi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n. 104/C, presso il Dott. T.F..

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CAGLIARI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t..

– intimata –

avverso la sentenza del tribunale di Cagliari n. 135/2019, depositata in data 22.1.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI di CAUSA

La CTM s.p.a è stata sanzionata, quale proprietaria di un autobus, ai sensi dell’art. 145 C.d.S, commi 5-10, poichè il conducente del mezzo aveva omesso, in una rotatoria di intersezione, di dare la precedenza ad altra vettura che aveva già impegnato l’area di manovra.

L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia è stata respinta dal giudice di pace di Cagliari, con pronuncia confermata in appello.

Il tribunale ha ritenuto che: a) l’autobus della ricorrente, sebbene tenuto a dare la precedenza all’automobile che aveva già impegnato la rotatoria, aveva proseguito la marcia, scontrandosi con la fiancata della vettura; b) gli accertamenti svolti dal Pm non avevano rilevato tracce di frenata; c) la dinamica era confermata dalle simulazioni svolte dal c.t.u. riguardo ai tempi di percorrenza del tratto stradale, oltre che dalle dichiarazioni del conducente dell’autobus, che aveva riferito di essersi immesso nella rotatoria senza visionare il lato della strada da cui proveniva l’autovettura.

Per la cassazione della sentenza la CTM s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.

La Prefettura di Cagliari è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando al tribunale di non aver considerato che il c.t.u., nel ricostruire la dinamica del sinistro, aveva formulato più ipotesi, talune delle quali mostravano che il conducente dell’autobus aveva impegnato la rotatoria prima dell’arrivo dell’automobile, acquisendo la precedenza di fatto.

Secondo la ricorrente, il conducente dell’autobus non aveva affatto riferito di non aver visionato il punto da cui proveniva la vettura ed anzi aveva dichiarato che, al momento in cui si era immesso nella rotatoria, l’auto si trovava a circa cinquanta metri dal segnale di stop. Inoltre, il consulente del Pubblico ministero aveva riscontrato l’assenza di tracce di frenata della vettura, non anche dell’autobus.

Infine, il tribunale avrebbe dovuto tener conto del giudicato di cui alla sentenza n. 3142/2014 del Giudice di pace di Cagliari, con cui era stata accolta l’opposizione avverso la medesima ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, escludendo la responsabilità del conducente dell’autobus.

Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha valutato tutti gli elementi emersi in istruttoria, dando atto delle diverse ricostruzioni del sinistro effettuate dal consulente, ma ponendo in evidenza, con motivazione ampia, logica e pienamente condivisibile, le circostanze che, a suo parere, confermavano la sussistenza della violazione (ossia la posizione dei veicoli al momento dell’impatto rispetto alla collocazione del segnale di stop, i tempi di percorrenza accertati dal c.t.u. mediante le simulazioni eseguite e, infine, l’assenza di tracce di frenata), il che esclude la denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In realtà, la censura, anche per come ulteriormente sviluppata nella memoria illustrativa, si risolve in una critica al ragionamento decisorio e alla sufficienza delle argomentazioni fatte proprie dal tribunale, sollevando questioni incensurabili in cassazione (Cass. s.u. 8053/2014).

1.1. La ricorrente non può neppure invocare il giudicato di cui alla sentenza 3142/2014 e gli effetti favorevoli della pronuncia di annullamento della sanzione ai sensi dell’art. 1306 c.c.: la decisione risulta adottata prima della definizione del giudizio di appello, sicchè la parte era tenuta a sottoporla all’esame del giudice di merito, non potendo dedurla direttamente in cassazione (Cass. 24531/2017; Cass. 1112/2008; con specifico riferimento al giudicato tra coobbligati, ai sensi dell’art. 1306 c.c.: Cass. 14696/2008; Cass. 8816/2012; Cass. 9577/2013; Cass. 25401/2015).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura di Cagliari svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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