Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30489 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21406/2015 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, ANTONELLA FRASCHINI, VINCENZA PALMIERI;

– ricorrente –

contro

UNIONE SINDACALE DI BASE, già SINDACATO DEI LAVORATORI INTERCATEGORIALE e già SDB, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati DARIO MARCHESI, GIANLUIGI VALESINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2015 R.G.N. 112/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto dalla Unione Sindacale di Base (già Sindacato dei Lavoratori Intercategoriale) in opposizione al provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore del Comune di Milano, degli importi erogati a fronte della mancata prestazione lavorativa da parte di propri dipendenti i quali avevano fruito di permessi sindacali retribuiti non spettanti, con riferimento all’anno 1998, pari ad Euro 21.175,89.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che annullava il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla era dovuto all’ente appellante.

La cassazione di tale decisione è domandata dal Comune di Milano sulla base di unico motivo, successivamente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Resiste con controricorso la parte intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., dell’art. 10 c.c.n.q. 7/8/1998, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 42, art. 43, comma 6, D.Lgs. n. 396 del 1997, art. 8, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 44.

Si critica la statuizione con la quale la Corte di merito ha ritenuto che, prospettata la sussistenza di una causa petendi riconducibile alla ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., si sarebbe configurata una – carenza di legittimazione passiva del sindacato giacché rappresentando l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo un’azione di natura restitutoria, a carattere personale – il soivens può pretendere la restituzione dell’indebito solamente nei confronti del soggetto destinatario del pagamento, ovverosia dei lavoratori, e non della Organizzazione Sindacale che li rappresenta.

Si osserva, per contro, che la causa petendi era stata precisata mediante il richiamo espresso alla comunicazione del 30/7/2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che recava “l’invito a procedere ex art. 2041 c.c., al recupero delle somme nei confronti di SDB”. Non si ritiene corretto, quindi, assumere che il Comune avrebbe dovuto agire in ripetizione ex art. 2033, nei confronti dei propri dipendenti, dal momento che sussistevano tutti i presupposti di legge per addivenire all’accoglimento del diritto azionato per arricchimento senza causa nei confronti del sindacato, unico beneficiario della attività resa dai propri dirigenti dipendenti del Comune di Milano – durante le ore di permesso sindacale retribuite ma non spettanti.

Non si verteva, pertanto, in ipotesi di ripetizione di un pagamento non dovuto ex art. 2033 c.c., ma di proposizione di azione diretta “nei confronti di un terzo per il suo arricchimento ingiustificato a fronte delle prestazioni rese dai dipendenti del Comune”.

2. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito ha proceduto alla interpretazione della domanda ad, essa riservata, in conformità al costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del gravame non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta (ex multis, vedi Cass. 21/5/2019 n. 13602) ovvero di alterare il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (vedi Cass. 5/2/2004 n. 2148).

All’esito della complessa attività interpretativa esplicata, il Collegio di appello ha, invero, conclusivamente affermato che nello specifico una azione di ingiustificato arricchimento da parte ricorrente (che l’ente prospetta quale effettiva causa petendi dell’azione), non poteva ritenersi ammissibile, data la natura sussidiaria della azione e considerato che sarebbe stata congruamente esperibile l’azione di ripetizione d’indebito nei confronti dei propri dipendenti percettori dei permessi retribuiti non dovuti.

Il procedimento ermeneutico esplicato dal giudice del gravame e le conclusioni alle quali è pervenuto, non hanno vulnerato i ricordati principi, e, nei suoi definitivi approdi, si colloca nel solco dei consolidati dicta di questa Corte secondo i quali l’azione di arricchimento senza causa – che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico – non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, la valutazione dell’esistenza dell’altra azione dovendo essere svolta in astratto, prescindendo dalla previsione dell’esito dell’azione tipica, quale l’azione ex art. 2033 c.c. (vedi Cass. 10/6/2005 n. 12265).

Nella specie, non si verte in ipotesi di prestazioni irripetibili per le quali non era da parte datoriale esperibile l’azione di ripetizione di indebito, essendo invece la stessa, anche in astratto, chiaramente esperibile (ma nei confronti dei dipendenti) così come congruamente statuito dal giudice del gravame.

E questa conclusione è corretta in diritto per quanto sinora detto, così assorbendo ogni ulteriore profilo di doglianza.

Il ricorso alla stregua delle superiori argomentazioni, va, pertanto, respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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