LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24366-2015 prcposto da:
D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AURELIO FAVARO’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
– DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti –
nonché contro EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 521/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il C9/10/2015 R.G.N. 919/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. in seguito ad accertamento eseguito da ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria presso la società C.S.T. F. Srl, per violazioni connesse alla irregolare assunzione di una lavoratrice vennero adottate due ordinanze ingiunzione (n. 227 e n. 228 del 2009), l’una nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della società D.M.M. e l’altra nei confronti del vice presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato F.F.;
solo quest’ultimo propose tempestiva opposizione all’ordinanza ingiunzione, mentre il D.M. adì comunque il Tribunale di Alessandria contestando per vizi formali la cartella esattoriale nel frattempo notificatagli e formulando altresì domanda volta all’accertamento del diritto di avvalersi delle decisioni favorevoli emesse nei confronti del F.;
2. il Tribunale rigettò il ricorso e la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 13 marzo 2015, ha respinto l’appello del D.M.;
3. la Corte territoriale – in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva – ha innanzitutto considerato che la “sentenza F. prodotta dall’appellante, anche se passata in giudicato, non apporta alcun elemento utile alla tesi dell’appellante”, stante il fatto che l’art. 1306 c.c. “non può che trovare applicazione solo per obbligazioni di natura privatistica”;
inoltre la Corte ha osservato che nella L. n. 689 del 1981, art. 3 “l’uso del pronome ciascuno rende evidente che in quel campo la responsabilità è individuale per cui chi non ha impugnato un provvedimento non può affatto pretendere di vedersi estendere le conseguenze favorevoli ottenute, invece, da chi quel provvedimento ha impugnato, naturalmente assumendo anche i rischi di una decisione negativa”.
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.M.M. con 2 motivi, cui ha resistito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria con controricorso; non ha svolto attività difensiva l’intimata Equitalia Esatri Spa.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., sostenendo che la Corte di Appello avrebbe errato a ritenere non applicabile la disposizione del codice civile sull’assunto che la stessa opererebbe solo per obbligazioni di natura privatistica;
il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 5 dell’art. 587 c.p.c., comma 1, dell’art. 3 Cost. e del principio di parità di trattamento; si lamenta che “anche il secondo argomento utilizzato dalla Corte di Appello”, riferito alla L. n. 689 del 1981, art. 3 che “sancisce il principio della responsabilità individuale di ciascuno dei soggetti che abbia commesso l’illecito”, violerebbe il principio di parità di trattamento dei “soggetti coimputati di illeciti amministrativi, che versino in identiche condizioni”, a ciascuno dei quali dovrebbe “estendersi il giudicato favorevole emesso nei confronti di altro coimputato”, anche in ragione dell’art. 587 c.p.p., “applicabile al… caso ex art. 12 preleggi”;
2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento;
secondo la giurisprudenza di questa Corte il sistema della L. n. 689 del 1981 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell’elemento soggettivo” della violazione (art. 3), delle “cause di esclusione della responsabilità” (art. 4), del “concorso di persone” (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l’istituto della “solidarietà” (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l’ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della “riserva di legge” fissato nell’art. 1 stessa legge (Cass. n. 15088 del 2006; Cass. n. 12321 del 2004);
occorre dunque distinguere l’ipotesi del concorso di persone in una violazione amministrativa, regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 5 per il quale ciascuno soggiace per intero alla sanzione stabilita per l’infrazione, dall’ipotesi disciplinata dall’art. 6, che riguarda non il concorso di persone nell’illecito, bensì la solidarietà con l’autore dell’illecito di soggetto che non abbia concorso nella consumazione della violazione, com’e’ il caso della responsabilità di un imprenditore, di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica che risponde del fatto commesso dal rappresentante o dal dipendente (art. 6, comma 3);
da tale distinzione discende la rilevante conseguenza che quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla relativa sanzione salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, restando, in tal modo, la pena pecuniaria applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell’illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l’evento punito costituisce il risultato (Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 21797 del 2006);
solo nella diversa ipotesi regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 opera la disciplina della solidarietà, sicché, ad esempio, il pagamento in misura ridotta produce effetto anche nei confronti degli obbligati solidali, mentre tale conseguenza non si estende nei confronti degli altri soggetti che hanno concorso nella commissione della violazione e ciò in sintonia con il principio della natura afflittiva della sanzione amministrativa che deve essere pagata da tutti i trasgressori, mentre il principio di solidarietà e la sua applicazione risponde alla diversa esigenza di garantire il pagamento della sanzione unica; dunque l’art. 5 cit. stabilisce un principio di carattere generale che può essere derogato solo in presenza di una specifica disposizione legislativa che non può ravvisarsi nel successivo art. 6 (che prevede) non il concorso di persone, ma la solidarietà con l’autore dell’illecito del soggetto extraneus, ossia di quel soggetto che non ha concorso nella violazione (Cass. n. 13134 del 2015); analogamente, nell’ipotesi di concorso di più persone nella violazione non è applicabile la disposizione dell’art. 1310 c.c. in tema di interruzione della prescrizione (Cass. n. 2088 del 2000);
allo stesso modo, nella controversia che ci occupa, non poteva operare l’art. 1306 c.c. – sebbene per una ragione diversa da quella ravvisata dalla Corte territoriale – che afferisce al regime delle obbligazioni solidali, mentre è pacifico che le due distinte ordinanze ingiunzioni sono state adottate nei confronti di D.M. e di F. in quanto amministratori e componenti del consiglio di amministrazione della società C.S.T. F. Srl, essa sì “obbligata in solido per il caso di mancato pagamento da parte di ciascuno dei trasgressori” (come riconosce il ricorrente per cassazione, pag. 2);
quanto alla pretesa violazione dell’art. 587 c.p.p., oltre che di principi costituzionali (che è superfluo rammentare di per sé non possono determinare una violazione di legge non specificamente individuata), questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di sanzioni amministrative non risulta positivamente posto un principio omologo a quello dell’art. 587 c.p.p.” (in termini Cass. n. 21347 del 2018), né può essere invocata l’efficacia riflessa del giudicato formatosi in altro giudizio, non essendo stato trascritto il contenuto della sentenza resa tra parti diverse, sicché è precluso a questa Corte verificare se in essa fosse contenuto un accertamento idoneo ad elidere in radice l’oggettiva sussistenza dell’illecito anche nei confronti del concorrente attuale ricorrente (cfr. Cass. n. 5811 del 2012; conf. Cass. n. 26345 del 2020);
3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021