LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18088-2020 proposto da:
AGRICOLA SIMEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato BARTOLOMEO MALFATTO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di ESTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA ZUOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1159/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1.Agricola Simec s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato il suo l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2009, in materia di Ici.
Il Comune di Este si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, in ordine all’eccepita inesistenza della notifica del ricorso, deve rilevarsi che comunque il controricorrente ha dedotto di aver ricevuto copia del ricorso in data 1 luglio 2020, ovvero entro il termine di decadenza dall’impugnazione (prolungato per effetto della sospensione legale derivante dall’emergenza epidemiologica), si è costituito tempestivamente e si è difeso anche sul merito della controversia, così sanando, attraverso il conseguimento dello scopo, le dedotte invalidità formali della notifica dell’atto introduttivo.
2. Con l’unico motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 1335 c.c..
Assume infatti sostanzialmente la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nell’affermare che fosse onere del contribuente dare la prova che la copia dell’accertamento controverso, ritualmente notificatagli, a mezzo raccomandata, in busta chiusa, fosse incompleta, difettando di alcune delle pagine dell’atto impositivo.
Il motivo è infondato.
E’ infatti “consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018 Rv. 649227 – 02; Sez. 5 -, Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019 Rv. 656342 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015 Rv. 635447 – 01). La lettera raccomandata costituisce infatti prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell’atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo, con conseguente trasferimento dell’onere probatorio al ricevente (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013 Rv. 628660 – 01).” (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 17029 del 13/08/2020, in motivazione, ex plurimis).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021