LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29982-2017 proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO NICOLA URBANO;
– ricorrente –
contro
– BANCO DI NAPOLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono;
– GENERALI ITALIA S.P.A., – nuova denominazione di Ina Assitalia S.p.A e conferitaria del ramo d’azienda assicurativo di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2032/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/11/2017 R.G.N. 2743/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda proposta da F.F. nei confronti del Banco di Napoli s.p.a., volta a conseguire il risarcimento dei danni conseguiti da evento lesivo verificatosi a seguito di rapina a mano armata subita in data *****.
Nel pervenire a tali conclusioni, il giudice del gravame muoveva dal principio giurisprudenziale alla cui stregua l’ambito di applicazione dell’obbligazione di sicurezza posta dall’art. 2087, esteso anche a misure non espressamente nominate, non integra ipotesi di responsabilità oggettiva tale da comprendere ogni ipotesi di danno pur se conseguente ad eventi incolpevoli.
Nello specifico evidenziava che la filiale, ove l’evento infortunistico si era verificato, era dotata di dispositivo di prevenzione con vocazione dissuasiva e protettiva, costituita da un accesso presidiato da metal detector, sistema di videoregistrazione e meccanismo di temporizzazione delle casseforti, elementi tutti idonei ad esercitare un’efficace azione di deterrenza e di prevenzione tanto che, nello specifico, proprio in relazione al meccanismo di temporizzazione delle casseforti, i malviventi avevano dovuto ripiegare su obiettivi di più facile conseguimento, quale il denaro contante custodito presso la cassa aperta al pubblico; la presenza di una guardia giurata, avrebbe potuto, del resto, rendere ancor più cruente le stesse modalità esecutive dell’azione delittuosa, una volta posta l’esigenza di guadagnare una via di fuga.
Avverso tale decisione F.F. interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, successivamente illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Resiste con controricorso la s.p.a. Banco di Napoli nonché la s.p.a. Generali Assicurazioni la quale ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087,1218,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si deduce, mediante richiamo alle deposizioni testimoniali acquisite, che la filiale di ***** alla quale era addetto il ricorrente, era di peculiare importanza in ambito territoriale, essendo centro di movimentazione di danaro sicuramente superiore a quello di una semplice filiale di provincia. Viene rimarcato che in un breve arco temporale, circa due anni, in quella stessa filiale si erano verificate altre rapine a mano armata, sicché l’azienda, solo dopo il verificarsi di ulteriori episodi, si era risolta ad assegnare ad essa una postazione di guardia giurata fissa, successivamente rimossa.
Ci si duole della interpretazione che la Corte distrettuale aveva reso della disposizione di cui all’art. 2087 c.c. assumendosi che la presenza delle ulteriori misure di sicurezza suggerite dalle nozioni di comune esperienza avrebbe svolto un ruolo dissuasivo e protettivo da azioni aggressive e lesive della integrità psicofisica dei lavoratori.
2. Il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si lamenta che il giudice del gravame non abbia tenuto in alcun conto la circostanza, espressamente richiamata in atto introduttivo del giudizio, e confermata in corso di causa, secondo cui la presenza della vigilanza armata presso quella filiale si era rivelata essenziale, in quanto già adottata dall’Istituto di credito prima dell’evento criminoso, poi soppressa, quindi ripristinata per il ripetersi di ulteriori episodi di rapina, a seguito delle sollecitazioni ricevute dalla Prefettura di Bari e dalla stessa Direzione aziendale locale.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2087,1218,1223,1226,2056,2059 c.c., art. 32 Cost.
Si deduce che, in ipotesi di omessa cassazione della sentenza con rinvio, la stessa sarebbe affetta dal vizio di omessa pronuncia in ordine alle doglianze formulate dal ricorrente “in merito alla sussistenza degli elementi fondanti la richiesta attorea di conferma della sentenza di primo grado”.
4. I primi due motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati.
Per un ordinato iter motivazionale, è bene rammentare in via di premessa che, secondo l’insegnamento di questa Corte, il disposto dell’art. 2087 c.c. – avente una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore – abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così come è stato posto in rilievo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 399 del 1996 (cfr. Cass. 23/4/2012 n. 6337, Cass. 7/3/2006 n. 4840).
Nel richiamare, in proposito, il contenuto precettivo dell’art. 2087 c.c. disposizione fondata sul generico dovere di prudenza, diligenza, osservanza delle norme tecniche e di esperienze, parallela all’art. 43 c.p. secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, la Corte costituzionale ricordava l’interpretazione datane dalla Cassazione (Cass. n. 5048 del 1988), secondo cui tale disposizione “come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell’ordinamento alla sottostante realtà socioeconomica” e pertanto “vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest’ultima di adeguamento di essa al caso concreto”.
Le norme specifiche antinfortunistiche rappresentano, dunque, lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, sicché, a tal fine, vanno – proprio per la natura di “norma di chiusura” dell’art. 2087 c.c. – adottate tutte quelle misure che la specificità del rischio cui egli sia esposto impongono.
La sicurezza del lavoratore costituisce, infatti, un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 Cost., comma 2, limitante l’iniziativa privata in ragione della sicurezza) che impone – a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione – di anteporre al proprio (legittimo) profitto la integrità psicofisica di chi tale prestazione esegua, adottando ogni cautela che lo specifico contesto lavorativo richieda (Cass. 30/8/2004 n. 17314, Cass. 23/4/2012 n. 6337, Cass. 7/6/2013 n. 14468);
principi questi che hanno di recente rinvenuto ulteriore autorevole avallo da parte dei Giudici delle Leggi, i quali, con sentenza n. 58 del 2018, hanno ribadito che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, limitando la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la “sicurezza” del lavoratore.
Non possono essere trascurate le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.), posto che l’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.
E’ indubitabile, dunque, che fosse preciso dovere della parte datoriale predisporre e mantenere in efficienza quei mezzi di tutela, concretamente attuabili secondo la tecnologia disponibile nel periodo, almeno potenzialmente idonei a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, in ossequio al principio dettato dall’art. 2087 c.c. Il che non significa che tali mezzi dovessero essere certamente in grado di impedire il verificarsi di episodi criminosi a danno del dipendente, bensì che gli stessi dovevano consistere in quelle misure che, secondo criteri di comune esperienza, potevano risultare atte a svolgere, al riguardo, una funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva e protettiva.
L’adozione di particolari misure di sicurezza (cd. “innominate”) viene in rilievo, in particolare, con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose, in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata dal lavoratore, in ragione della movimentazione, da parte del medesimo, di somme di denaro (vedi Cass. 18/11/2019 n. 29879, Cass. 13/4/2015 n. 7405).
5. Deve ancora in via ulteriore rimarcarsi che il ricorrente aveva allegato una circostanza decisiva, oggetto di discussione fra le parti, ed ampiamente suffragata dalle acquisizioni probatorie in atti, secondo cui a far tempo dal 1997, presso la filiale ***** si era susseguita una serie di rapine proprio in concomitanza della assenza di un presidio esterno di sicurezza, successivamente ripristinato con cessazione degli episodi delittuosi. In seguito ad ulteriore smantellamento del servizio di guardiania – nel corso del quale si era verificato l’eventus damni oggetto di scrutinio nella presente sede – ed in ragione delle sollecitazioni esercitate da parte della autorità prefettizia, si era infine provveduto da parte datoriale alla rinnovata adozione della descritta, non sofisticata misura di sicurezza, all’esito della quale gli episodi criminosi erano nuovamente cessati.
Orbene, la Corte territoriale nel proprio incedere argomentativo, ha mostrato di non conformarsi ai summenzionati e consolidati principi di diritto che governano la materia, omettendo altresì di conferire rilievo alla da ultimo richiamata circostanza, assolutamente decisiva ai fini della soluzione della controversia.
L’indagine della Corte territoriale, diretta a dimostrare, in relazione al mezzo di tutela analizzato, la sua concreta inutilità, non appare correttamente centrata sull’ampio ambito applicativo dell’art. 2087 c.c., che presuppone l’apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell’integrità fisiopsichica dei lavoratori dall’attività criminosa di terzi, e specificamente nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, avendo trascurato di valutare fatti idonei a dimostrare l’idoneità della indicata misura di sorveglianza a rendere più difficoltoso ed aleatorio il realizzarsi di eventi criminosi analoghi, nelle loro modalità di realizzazione, a quelli in concreto verificatisi.
6. In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, i primi due motivi vanno accolti, assorbito logicamente il terzo, con rinvio alla Corte di merito designata in dispositivo, la quale provvederà a scrutinare la fattispecie in esame alla luce dei principi innanzi enunciati, disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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