Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30898 del 29/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26483-2017 proposto da:

IMMOBILIARE TIRRENA SRL, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente Cavour presso domiciliata in la cancelleria ROMA, della Piazza Corte di Cassazione, rappresentata e di fesa dall’avvocato DOMENICO PUTZOLU;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1488/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

PREMESSO che:

1. La srl Immobiliare Tirrena ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione di essa ricorrente contro l’avviso di iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti tributari per meno di Euro 700 e non tributari per circa Euro 35.000;

2. l’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.

Considerato

che:

1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33. La ricorrente espone di avere chiesto, con l’originario ricorso, che la causa fosse trattata in udienza pubblica. Espone ancora che la CTP aveva respinto tale richiesta disponendo per la trattazione delle causa in camera di consiglio. Deduce che, con ciò, la CTP aveva violato il diritto di difesa di essa ricorrente e che, per conseguenza, la decisione di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla. Sostiene che la denunciata violazione sia consistita nell’avere la CTR disatteso l’eccezione di nullità formulata con l’atto di appello con la motivazione che essa ricorrente “dopo avere ricevuto l’avviso per la trattazione in camera di consiglio della controversa, non aveva insistito nella sua istanza di trattazione né impugnato questo atto”;

2. riguardo al motivo in esame deve osservarsi quanto segue.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33 stabilisce che “La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2”. Nessuna norma stabilisce che la parte che abbia presentato l’apposita istanza nel ricorso originario abbia l’onere di insistervi, pena l’impossibilità di lamentarsene in appello.

Nessuna norma dà modo alla parte di impugnare l’avviso di trattazione della causa in camera di consiglio.

La CTR pare avere applicato il principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (v. ex plurimis, Cass. 14/10/2008, n. 25157).

Detto principio è basato sugli artt. 178 e 289 c.p.c. che niente hanno a che vedere con la richiesta di trattazione della causa tributaria in udienza pubblica. Ciò posto, vi è tuttavia da osservare che, come pure questa Corte ha ripetutamente affermato, “In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza in tal senso di una delle parti ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, costituisce una nullità processuale che, pur travolgendo la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, e costituendo l’appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia” (Cass. n. 19579 del 24/07/2018; Cass. n. 10678 del 2009; Cass. n. 20852 del 2005).

In considerazione di quanto precede e del fatto che la CTR ha proceduto a pronunciarsi e a decidere della controversia confermando nel merito la sentenza di primo grado, il motivo in esame va dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art. 100 3. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e 23. La ricorrente espone che la Agenzia delle Entrate Riscossione si è era costituita in primo grado solo il giorno della camera di consiglio. Sostiene che la CTP avrebbe dovuto dichiarare la costituzione inammissibile. Sostiene che la CTR abbia commesso la denunciata violazione laddove la stessa ha disatteso l’eccezione di inammissibilità formulata con l’atto di appello, sul motivo che il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 non è perentorio;

4. il motivo è inammissibile. Ai fini della ammissibilità dell’impugnazione di una pronuncia per asserita violazione di regole processuali occorre che sia allegato un concreto pregiudizio causato dalla violazione stessa. L’art. 100 c.p.c. esclude che possa proporsi un’impugnazione che, non essendo sorretta da simile allegazione, si sostanzia nella richiesta di un sindacato astratto sulla presenza di un error un procedendo. Per completezza si aggiunge il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 stabilisce che la parte nei cui confronti è proposto il ricorso deve costituirsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso stesso ma, come correttamente, affermato dalla CTR, non stabilisce che il termine è perentorio. Ne’ specificamente -a differenza di quanto l’art. 22 prevede per il termine di costituzione del ricorrente- stabilisce che l’inosservanza del termine comporta l’inammissibilità della costituzione. L’inosservanza del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 comporta conseguenze diverse: la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi (Cass. 2585/2019);

5. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 23 e 32. Espone la ricorrente che l’Agenzia, all’atto della costituzione tardiva, aveva prodotto documenti poi risultati decisiva per la la pronuncia di primo grado. Sostiene che tale produzione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Sostiene quindi che la denunciata violazione è consistita nell’avere la CTR disatteso l’eccezione di inammissibilità formulata con l’atto di appello;

6. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Sebbene sia vero che la facoltà delle parti di produrre documenti va esercitata entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, e che, come più volte affermato da questa Corte, tale termine deve ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria (tra altre, Cass. 655/2014 e 2787/2006), tuttavia, atteso che in base al medesimo D.Lgs. n. 546 del 9992, art. 58 le parti possono produrre documenti nuovi in appello e che questa facoltà logicamente include quella di produrre di nuovo documenti prodotti tardivamente in primo grado, l’inosservanza del termine di cui all’art. 32 è irrilevante allorché la parte abbia prodotto quei documenti nel termine -da osservarsi pure in appello in base al richiamo operato dall’art. 61 all’art. 32- anche davanti alla CTR. Il che è quanto l’Agenzia ha fatto nel caso di specie;

7. con il quarto motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26, 50 e 77, art. 145 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 7. La ricorrente lamenta che la CTR ha violato le disposizioni suddette perché ha ritenuto validamente eseguita la notifica del preavviso d’iscrizione ipotecaria malgrado che il preavviso, inoltrato per posta raccomandata, fosse stato consegnato in data 13 dicembre 2013, -come la stessa CTR ha accertato- non al portiere ma “all’addetto alla pulizia” dello stabile condominiale ove aveva sede essa ricorrente e malgrado che fosse anche mancato l’invio della lettera raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1992, art. 7, u.c., introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater convertito dalla L. n. 31 del 2008;

8. il motivo è inammissibile.

Va premesso che la CTR ha dato conto del fatto che “dalla dichiarazione dell’amministratore del condomino emerge che, pur non essendovi da tempo nello stabile un servizio di portierato, la posta ordinaria viene ritirata dall’addetto alle pulizie che non ha mandato a ricevere atti giudiziari”.

La CTR ha aggiunto: “la raccomandata in questione, che non è un atto giudiziario, è stata quindi legittimamente consegnata a chi si è qualificato persona legittimata a ritirarla come attestato validamente dal postino”.

Va ancora premesso che “Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l’identità di “ratio”, della disciplina stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all’ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati” (Cass. 8086 del 3/4/2018).

Qualora la notifica del preavviso sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, che non prevedono tale successivo invio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2018, ha escluso l’illegittimità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, nella parte in cui, con l’applicazione di detto procedimento semplificato, non richiede la comunicazione informativa sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile.

Questa Corte ha inoltre specificato, con pronuncia avente riferimento agli atti impositivi ma riferibile anche al preavviso di fermo, che “In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 29642/2019).

Tutto ciò premesso, l’inammissibilità del motivo deriva dalla relativa non autosufficienza (art. 366 c.p.c.). La ricorrente ha infatti mancato di esporre, nel corpo del motivo, di avere nel giudizio di merito dedotto come la notifica era stata fatta. Si è limitata a dire che vi è stata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 perché la raccomandata sarebbe stata consegnata a soggetto diverso dal portiere e perché sarebbe mancata la notifica della raccomandata informativa. Questi adempimenti, come evidenziato dalla pronuncia di questa Corte sopra richiamate, sono o non sono necessari a seconda della modalità prescelta dal notificante il preavviso;

9. con il quinto motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 145 c.p.c. per avere la CTR ritenuto avvenuta la notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria benché dalla documentazione in atti risultasse che la notifica era avvenuta in luogo del tutto diverso da quello in cui essa ricorrente aveva la sede.

10. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) posto che esso non tocca la ratio della decisione adottata sul punto dalla CTR e che, quindi, quand’anche fosse fondato e accolto, il relativo accoglimento non comporterebbe la cassazione della sentenza impugnata. Quest’ultima non è centrata sul perfezionamento o non perfezionamento della notifica delle cartelle perché avvenuta, come sostiene la ricorrente nel motivo in esame, in ***** e non in ***** ove la medesima ricorrente aveva sede. La CTR ha infatti affermato che il preavviso di iscrizione ipotecaria “correttamente notificato alla contribuente” indicava le cartelle e ne riportava tutte le indicazioni contenutistiche cosicché “la contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle in questione entro 60 giorni dalla rituale notifica del citato preavviso”. Il riferimento è dunque alla notifica del preavviso e con questo delle cartelle non alla contestata pregressa notifica delle cartelle in sé. Alla notifica del preavviso è poi correlata la decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;

11. con il sesto motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 77 per avere la CTR considerato raggiunta la soglia minima di ventimila Euro, prevista dall’art. 77 (nella versione applicabile ratione temporis) come limite al di sotto del quale non può procedersi ad iscrizione ipotecaria, tenendo conto di tutti i debiti, tributari e non tributari, d’importo complessivo superiore a Euro 35.000, a garanzia dei quali l’ipoteca è stata iscritta invece che dei soli crediti tributari, pari a meno di Euro 700,00;

12. il motivo è infondato. La Corte ha già e in più occasioni affermato che per il raggiungimento della suddetta soglia minima occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, tributari e non (tra altre, Cass. 10585/2020; Cass. 4596/2017; Cass. 20055/2015).

Questa affermazione va ribadita: ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 50, il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può’ procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può’ promuovere azioni cautelari conservative, nonché’ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purché’ “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 23050 del 11/11/2016; Cass. n. 2190 del 31/01/2014). Ne consegue che, ai fini del superamento del limite di 8.000 Euro non assume alcuna rilevanza il fatto che alcuni crediti iscritti a ruolo non abbiano natura tributaria;

13. il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata a rifondere alla Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del presente giudizio.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la srl Immobiliare Tirrena a rifondere alla Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro4000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472