LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13377/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
M.R., rapp.to e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.to Sabina Ambrogetti, con la quale è
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Gondar n. 22, presso lo studio dell’Avv.to Maria Antonelli.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1182/2014, depositata in data 18/11/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021, dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.
RITENUTO
che:
1. Con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito, CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova che, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente M.R. avverso più avvisi di accertamento, per gli anni 2006, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
2. Avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3. M.R. resiste con controricorso e presenta memoria ex art. 380 bis-i c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. La difesa del controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate sul rilievo che risulta proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. 8 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni (cfr. Cass., 05/10/2012, n. 17060; Cass., 21/06/2013, n. 15471).
Deduce all’uopo che, dalla relazione di notificazione allegata al ricorso, risulta che lo stesso è stato spedito con raccomandata n. ***** del 18 maggio 2015, mentre, da un’informativa “prelevata” dal sito delle poste italiane risulta che la predetta raccomandata “e’ stata accettata dal centro postale il 19 maggio 2015”, quindi oltre il termine ultimo del 18 maggio 2015, trattandosi di sentenza depositata in data 18 novembre 2014.
1.1. L’eccezione è priva di pregio, considerato che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, fa fede, fino a querela di falso, solo il timbro postale (v. Sez. 5, 21/03/2019, n. 8082; Sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25285; Sez. 6-5, 19/07/2019, n. 19547), salvo che la spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica (cfr., Sez. U., 29/05/ 2017, n. 13452), a nulla valendo la stampa di una pagina del servizio “on line” dell’amministrazione postale (v. Sez. 6-3, 08/11/2012, n. 19387 secondo cui: “Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio “on line” dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione”).
1.2. La difesa del controricorrente eccepisce, altresì, l’inammissibilità del ricorso per violazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11, non essendo stato apposto sul plico, di cui all’atto spedito a mezzo posta, la sottoscrizione e il domicilio del notificante.
1.3. L’eccezione è inammissibile, prima ancora che infondata, considerato che il controricorrente non ha individuato alcuna delle cause di nullità della notificazione di cui alla cit. L., art. 11 (“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”) invocando una generica quanto irrilevante “mancanza di sottoscrizione e del domicilio del notificante”, senza porre mai in dubbio l’avvenuta conoscenza del ricorso.
2. Col primo mezzo, l’Amministrazione finanziaria deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 – nella formulazione previgente alla novella introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, conv. mod. in L. 30 luglio 2010, n. 122 – nonché dell’art. 2697 c.c., là dove la CTR ha annullato la ricostruzione sintetica dei redditi correlata alla spesa di un’autovettura in possesso del contribuente (BMW 2926 di cilindrata) ritenendo valide le giustificazioni rilasciate da M.R. in sede di restituzione del questionario secondo cui: “negli anni 2006-2007-2008 convivendo con la mamma che provvedeva a tutte le spese per vitto ed alloggio, nel 2006 (autovettura acquistata al luglio) avevo sostenuto spese di gestione (acquisto del carburante, assicurazione e tassa di possesso) dell’autovettura per c.a. Euro 1.000,00, somma che era salita ad Euro 2.400,00 per gli anni 2007 2008” (v. ultima pagina della sentenza impugnata, secondo capoverso). Sostiene l’Amministrazione ricorrente che la decisione dei secondi giudici violerebbe i principi che regolano l’accertamento sintetico, nonché quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il destinatario dell’accertamento sintetico avrebbe la possibilità di stornare da sé gli effetti giuridici discendenti dalla presunzione di legge posta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, solo dimostrando che il reddito presunto non rientri nella base imponibile da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
2.1. Col secondo mezzo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 61, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.c., art. 111 Cost., per difetto assoluto di motivazione rispetto alla prova gravante sul contribuente di dimostrare, non solo, la disponibilità dei redditi esenti ma anche l’entità del reddito e la durata del possesso, quali circostanze sintomatiche che la spesa fosse stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
3. Il secondo motivo di ricorso, poiché riguarda un vizio di nullità della sentenza che, se sussistente, travolgerebbe interamente la decisione impugnata, va esaminato prioritariamente rispetto al primo mezzo che, invece, riguarda il merito della pretesa erariale.
3.1. Tale motivo è infondato, perché non sussiste la dedotta nullità della sentenza in quanto la motivazione della CTR supera certamente l’asticella del cd. minimo costituzionale (cfr., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Sez. 6 – 5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248), avendo indicato le ragioni per le quali, secondo l’assunto dei secondi giudici, l’accertamento sintetico operato nei confronti del contribuente non era fondato. La CTR ha, infatti, ritenuto “valide le giustificazioni rilasciate dal contribuente in sede di restituzione del questionario e messe a verbale” (tali dichiarazioni sono riportate per intero a pag. 3, secondo capoverso, prima parte, della sentenza impugnata) e, quindi, ha ritenuto giustificate le spese per incrementi patrimoniali sopportate dal contribuente per l’anno 2006 (spese indicate in sentenza, alla pag. 3, seconda parte del secondo capoverso).
3.2. In ogni caso, là dove il parametro di censura evocato intenda sottoporre a questa Corte la verifica della correttezza dell’applicazione della regola iuris afferente alle regole di riparto dell’onere probatorio, esso rimane assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.
4. Il primo mezzo è fondato e va accolto.
4.1. In base alla disposizione di cui al D.P.R. cit., art. 38, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), applicabile alla fattispecie riguardante avvisi di accertamento per l’anno 2006-2007-2008, è consentito all’Ufficio di determinare sinteticamente un imponibile maggiore rispetto a quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di fatti (cd. indici di capacità contributiva, individuati con il D.M. della Finanze, 10 settembre 1992, per il periodo che concerne il biennio 2006-2007) che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito per il periodo fiscale interessato all’accertamento. La norma non esclude la possibilità di superare dette presunzioni, ma sempre che il contribuente soddisfi l’onere, a suo carico, di provare che la disponibilità di quel reddito presunto non rientra nella base imponibile da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle imposte. In particolare, la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, vigente “ratione temporis”, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (v. Sez. 5, 19/03/2014, n. 6396, indicata dalla ricorrente alla pag. 10 del ricorso).
4.2. Tali indici, considerati dal punto di vista delle regole sul riparto probatorio, pur invocate dalla ricorrente, legittimano l’ufficio finanziario a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 c.c., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, per converso, sul contribuente l’onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà. (Sez. 6-5, 14/02/2014, n. 3445). Tale prova, dal lato del contribuente, deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica. (v. Sez. 65, 28/03/2018, n. 7757).
4.3. Sulla base di tali principi, del tutto erronea risulta la decisione della CTR che ha ritenuto “valide” le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di “restituzione del questionario”, senza verificare, in primo luogo, che i fatti dichiarati fossero supportati da riscontro documentale, ed in secondo luogo, che la disponibilità di quel reddito (per l’acquisto dell’autovettura) non rientrasse nella base imponibile.
4.4. Viceversa, nella fattispecie in esame, per superare le presunzioni derivanti dall’applicazione dei parametri contenuti nei decreti ministeriali cui al D.P.R. cit., art. 38, comma 4, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare che, in base alla prova offerta dal contribuente, il reddito presunto non rientrava nella base imponibile presa in considerazione dall’Ufficio perché gli incrementi patrimonialì (acquisto delle due autovetture negli anni 2006, 2007 e 2008) non derivavano da redditi già disponibili nell’anno dell’accertamento.
5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, perché proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi innanzi esposti.
5. La CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021