Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31494 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 354/2016 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, in via Antonio Gramsci n. 14, presso lo studio dell’avvocato Siciliano Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Mendolia Stefano, Pedercini Katia, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca di Credito Cooperativo Agro Bresciano s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Virgilio n. 18, presso lo studio dell’avvocato Grisolia Carmine, che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Perrone Andrea Paolo, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1472/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

F.G., premesso di aver rilevato, verso la fine del 1998, che nel prospetto del deposito di titoli risultavano in carico obbligazioni ***** acquistate per la somma di Euro 144.342,50, in distinte occasioni (30.3; 27.3 e 29.7.98), per le quali però non aveva mai impartito ordini di acquisto, convenne innanzi al Tribunale di Brescia la banca Cooperativa dell’Agro Bresciano deducendo la nullità degli ordini d’acquisto dei titoli e, in subordine, l’inadempimento della banca convenuta per violazione degli obblighi informativi, chiedendo la risoluzione contrattuale e, in ulteriore subordine, il risarcimento dei danni. Si costituì la banca eccependo l’infondatezza della domanda.

Con sentenza del 17.2.2020, il Tribunale accolse la domanda sotto il profilo della mancata registrazione degli ordini sul supporto magnetico, condannando la banca al pagamento della somma di Euro 116.561,12; la banca propose appello, assumendo che la normativa, primaria e secondaria, escludeva che gli ordini di borsa richiedessero la forma scritta, neppure ad probationem e che, in ogni caso, all’epoca degli acquisti, la Consob aveva disposto la proroga dell’entrata in vigore della registrazione degli ordini telefonici al 31.12.98, con la momentanea facoltà di continuare a applicare la precedente normativa che non contemplava l’obbligo di registrazione su supporto magnetico. Resisteva il F. il quale propose anche appello incidentale avente ad oggetto l’accertamento di nullità degli ordini d’acquisto e, in subordine, la pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento della banca.

Con sentenza emessa l’11.12.04, la Corte d’appello di Brescia accolse l’impugnazione principale, rigettando le domande del F. e condannando quest’ultimo alla restituzione in favore della banca di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali.

In particolare, la Corte territoriale osservò che: la Delib. n. 11254 della Consob, emessa il 25.2.98, stabiliva che, in deroga al precedente comma 2, nel corso del periodo di adeguamento degli intermediari alle disposizioni sugli obblighi di registrazione degli ordini telefonici entro il 31.12.98, gli stessi intermediari che intendevano dare esecuzione ad ordini telefonici, avrebbero dovuto munirsi di procedure che assicurassero la comunicazione tempestiva alla clientela dell’attestazione dei suddetti ordini; il fatto che tale Delib. Consob non fosse stata richiamata in primo grado, non rendeva nuovo l’argomento, essendo obbligo del giudice applicare le norme alla fattispecie concreta; dato che gli ordini in questione risalivano al periodo dal marzo al luglio 1998, non era dubbio che all’epoca l’obbligo di registrazione telefonica fosse stato prorogato, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale; degli ordini d’acquisto costituiva prova la relativa annotazione nei registri della cassa, corrispondenti alle comunicazioni al cliente. La Corte respinse invece l’appello incidentale, osservando che: non era stato violato l’art. 2 del contratto-quadro in quanto le obbligazioni acquistate erano titoli di *****; la mancata consegna del documento informativo relativo ai rischi generali degli investimenti non aveva spiegato alcuna incidenza causale sulla determinazione del F. di acquistare i titoli; al riguardo, dalla prova testimoniale acquisita si evinceva che l’attore originario aveva chiesto consigli su scelte d’investimento ad un dipendente della banca, tra cui le obbligazioni *****, riservandosi di decidere, pur avvisato della maggiore rischiosità di tali titoli rispetto ai titoli di Stato italiani, dimostrando ciò che il F. era un investitore esperto; alla date degli acquisti i titoli in questione non presentavano un particolare livello di rischio (poiché il primo declassamento fu effettuato nell’ottobre 1999 da una sola agenzia di rating); non era pertanto possibile ritenere che la banca avesse negligentemente omesso di fornire informazioni, considerata anche la composizione diversificata del portafoglio dell’appellato all’epoca degli acquisti dei titoli.

Il F. ricorre in cassazione con sette motivi; resiste la banca di credito Coop. con controricorso.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e violazione dell’art. 345 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe accolto un’eccezione nuova proposta dalla banca per la prima volta in appello in ordine all’applicabilità della Delib. Consob circa l’insussistenza degli obblighi di registrazione degli ordini telefonici prima del 31.12.98, estendendo la propria cognizione ad un fatto nuovo. In particolare, il ricorrente adduce che la questione non era di puro diritto, ma presupponeva accertamenti di fatti, non dedotti in precedenza, e cioè il rispetto della condizione, apposta alla proroga, costituita dall’adozione da parte dell’intermediario di “procedure che assicurino la comunicazione tempestiva alla clientela dell’attestazione degli ordini ricevuti telefonicamente”.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, artt. 29 e 36 reg. n. 10943/97 e art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello applicato la disposizione di cui alla Delib. Consob n. 11254 del 1998 (che consentiva alla banca di omettere la registrazione degli ordini telefonici, entro il 31.12.98, a condizione dell’esistenza di adeguate procedure di comunicazione degli ordini ricevuti dal cliente) in assenza delle procedure vigenti nel periodo transitorio sino al 31.12.98, con la conseguente nullità degli ordini d’acquisto.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e vanno disattesi.

Essi si basano, invero, sull’erroneo presupposto che la registrazione degli ordini telefonici prevista dalle richiamate disposizioni regolamentari Consob costituisca requisito di forma degli ordini stessi a pena di nullità. Il che però è escluso dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito trattarsi di mero dovere di comportamento imposto all’intermediario, e non già di requisito di forma contrattuale ad substantiam o anche soltanto ad probationem: del quale non vi è traccia nella disciplina legislativa primaria e che dunque non avrebbe potuto essere introdotto dalla normativa regolamentare secondaria (Cass., n. 612/2016; n. 3087/2018). Sul punto occorre, semmai, solo rettificare la motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1370 c.c., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che l’art. 2 del contratto-quadro, nella parte in cui prescriveva la forma scritta per gli ordini di acquisto di valori mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati nei mercati regolamentari, si riferisse ai titoli emessi da qualunque Stato e non solo ai titoli nazionali e che, nel dubbio, la clausola contrattuale, predisposta dall’intermediaria, andava interpretata a suo sfavore (art. 1370 c.c.).

Il motivo è infondato. L’interpretazione fornita dalla Corte d’appello è corretta, poiché il suddetto art. 2 è chiaramente riferito ai titoli di Stato in generale, per cui non è dato comprendere, dalla lettura del motivo di impugnazione, per quale ragione l’espressione “titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati nei mercati regolamentati” deporrebbe sul piano letterale per una lettura univocamente riferita ai titoli di Stato italiani. Pertanto, l’interpretazione data della clausola dalla Corte di appello, sul piano dell’interpretazione del dato strettamente letterale, è plausibile, sicché neppure si pone il problema dell’interpretazione contra stipulatorem, essendo la statuizione della Corte d’appello, alla luce dei principi prima esposti, incensurabile in questa sede (v. Cass., n. 17194/16).

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 10943/97 – poi art. 28 reg. 11522/98- e dell’art. 1418 c.c., non avendo il giudice di secondo grado ritenuto che la violazione dei doveri d’informazione comportasse la nullità degli ordini d’acquisto, venendo in rilievo l’inosservanza di una norma imperativa.

Il motivo è infondato, poiché l’invocata violazione di legge non è causa di nullità virtuale dei contratti d’acquisto dei titoli, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema intermediazione finanziaria (v. S.U., n. 26724/07; Cass., n. 23454/2020; n. 12262/15) secondo la quale la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non può determinare l’invalidità del contratto-quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base allo stesso, ma può dar luogo soltanto a conseguenze risarcitorie, costituendo fonte di responsabilità precontrattuale ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, nonché causa di risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., art. 5, comma 1, lett. b), reg. Consob 10943/97, poi art. 28, comma 1, lett. b) reg. 11522/98. Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte d’appello, pur confermando la violazione dell’obbligo sulla consegna dei documenti informativi sui rischi generali degli investimenti, ne abbia motivato l’irrilevanza argomentando dalla inefficienza causale della stessa rispetto alla scelta di investimento del cliente, non avendo invece accertato che tale violazione configurasse un inadempimento grave legittimante la risoluzione dei singoli contratti d’acquisto.

Il motivo è fondato. E’ incontestato che la banca intermediaria non consegnò il documento generale sui rischi degli investimenti; sul punto, la sentenza impugnata ritiene irrilevante l’inosservanza dell’art. 28 reg., comma 1, lett. b, n. 11522/98, in quanto essa non avrebbe determinato un’incidenza causale sulla scelta d’investimento del ricorrente.

Tale motivazione è erronea in diritto, atteso che la valutazione di non scarsa rilevanza dell’inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c., è in sé diversa dall’accertamento del nesso causale, e la Corte d’appello ha mostrato di averla, dunque, totalmente omessa, o non comprensibilmente motivata, nonostante la doverosità della stessa ai sensi della norma sopra richiamata.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. b), reg. Consob 10943/97 e art. 28, comma 2, reg. 11522/98, anche in relazione al D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, comma 5, (poi art. 23, comma 6, Tuf), avendo la Corte d’appello affermato che un singolo colloquio telefonico fosse sufficiente ad integrare il rispetto dell’obbligo di specifica informazione relativo alle tre operazioni d’investimento.

Il motivo è inammissibile, in quanto afferente ad una censura di merito. Invero, la Corte territoriale ha accertato, sulla base di prova testimoniale, che il ricorrente era stato informato che le obbligazioni ***** presentavano margini di rischio maggiori in quanto emesse da un paese emergente, sicché tale accertamento sfugge al controllo di legittimità.

Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 reg. Consob 10934/97 (poi art. 29 reg. 11522/98), avendo la Corte d’appello ritenuto che gli acquisti delle obbligazioni ***** fossero adeguati sotto il profilo della rischiosità, tenuto conto della diversificazione del patrimonio del F., oltre che dell’esperienza e delle conoscenze specifiche dell’investitore. Il ricorrente censura pertanto l’erronea applicazione della norma richiamata, avendo invece la Corte territoriale omesso di parametrare il requisito dell’adeguatezza degli investimenti alla relativa tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, essendo peraltro irrilevanti le conoscenze dell’investitore in materia.

Il motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti. Invero, il giudice di secondo grado ha espressamente indicato le ragioni per cui non sussisteva la dedotta inadeguatezza. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha valutato l’adeguatezza dell’investimento sotto il profilo sia della rischiosità, sia della diversificazione, sia quantitativo, sia delle conoscenze specifiche dell’investitore (v. pag. 12 della sentenza impugnata), con apprezzamento di fatto censurabile, eventualmente, ai sensi del n. 5 dell’art. 360, c.p.c.; sennonché, di una siffatta censura nel ricorso non vi è traccia, né formalmente, né sostanzialmente.

Per quanto esposto, in accoglimento del quinto motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, anche perché provveda alla liquidazione delle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo, respinge i primi quattro, dichiarati inammissibili il sesto e settimo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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