Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3177 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26294-2019 proposto da:

T.F., titolare do “ITALINFISSI SUD DI T.F.”, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DENTE;

– ricorrente –

contro

TO.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 222/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno dichiarava inammissibile l’appello proposto da T.F. avverso la sentenza di primo grado che, in contumacia del resistente, aveva ritenuto fondata la domanda proposta da To.Ma. per spettanze retributive, compensi per permessi e ferie non goduti, oltre a quota di TFR;

la Corte territoriale disattendeva la censura attinente alla nullità della notifica del ricorso introduttivo, con rimessione in termini per la proposizione dell’appello, motivata in ragione dell’avvenuta conoscenza dell’esistenza del procedimento solo dopo la scadenza del termine per l’impugnazione, a seguito della notifica via pec di due atti di precetto, sul rilievo che l’indirizzo al quale l’atto era stato notificato a mezzo posta era quello di residenza del titolare dell’impresa individuale formalmente noto ai terzi, perchè risultante all’epoca dalla visura della camera di commercio (in Scafati alla via *****, 84018), che mancava una comunicazione ufficiale di variazione di indirizzo, che dalla attestazione toponomastica rilasciata dal Comune di Scarfati su richiesta dell’appellante risultava che l’abitazione attualmente sita in via *****, a seguito di mutamento della denominazione stradale risalente al 1998, era la stessa censita alla via *****, sicchè correttamente era stata dichiarata la contumacia;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.F. sulla base di due motivi;

To.Ma. ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, poichè la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di rimessione in termini per la proposizione del gravame presupponendo erroneamente l’assenza di prova circa la non imputabilità della mancata conoscenza della notificazione e circa il nesso di causalità di detta mancata conoscenza rispetto alla dedotta nullità del procedimento notificatorio;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 153 c.p.c., poichè la Corte territoriale, pur avendo ritenuto esistente la presenza di tutti i tre momenti della fattispecie progressiva notificatoria, non ha argomentato in merito alla mancata prova della consegna della raccomandata e del conseguente ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario;

il primo motivo è inammissibile, poichè articolato in difetto dei parametri per la deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come enunciati e precisati da Cass. n. 8053 del 07/04/2014, necessariamente riferiti a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397 del 06/09/2019, vedi anche Cass. n. 34476 del 27/12/2019), sicchè il ricorso per cassazione, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. n. 34476 del 27/12/2019);

il secondo motivo è privo di fondamento, poichè la Corte territoriale ha dato conto (si veda la sentenza impugnata alle pg. 4 e 5) che la diversa denominazione stradale era puramente formale e non idonea a incidere sulla effettività delle attività compiute dall’ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 13917 del 06/07/2020), risultando da attestazione toponomastica comunale l’identità tra l’abitazione attualmente sita in via *****, a seguito di mutamento della denominazione stradale, e quella censita alla via *****;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza provvedimento alcuno in ordine alla liquidazione delle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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