Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.3219 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7314-2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 67650/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione (dichiarato in data *****) proposta da S.R. contro la declaratoria di inammissibilità della propria domanda “ultratardiva” del 20/04/2017, con cui aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione o comunque con il privilegio ex art. 2751 bis c.c., del credito di Euro 19.913,89 a titolo di T.F.R., maturato con il licenziamento intimato dal curatore fallimentare in data 11/12/2014. Pur dando atto che “il diritto al trattamento di fine rapporto (…) sorge ai sensi dell’art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto”, il tribunale ha evidenziato che il S. – avendo già presentato domanda tempestiva in data 22/10/2013 ed essendo quindi a “conoscenza del fallimento” – ha insinuato al passivo tale credito “dopo tre anni dalla comunicazione del curatore della risoluzione del rapporto di lavoro e (…) quindi oltre il termine decadenziale di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuto (…) il 3.10.2014”.

2. Il S. ha proposto ricorso affidato a due motivi, corredato da memorie. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 101, commi 1 e 4, poichè il credito per TFR, in quanto sorto dopo il fallimento, non sarebbe soggetto ai termini di decadenza di cui alla L. Fall., art. 101.

3.2. Il secondo mezzo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè della L. Fall., art. 101, commi 1 e 4, in quanto il ricorrente, avendo ricevuto il “CUD 2014” attestante il “TFR maturato dall’1/1/2001 e rimasto in azienda”, aveva confidato nel suo pagamento ai sensi della L. Fall., art. 111-bis, trattandosi di credito di massa, prededucibile, liquido, esigibile e non contestato; inoltre, il credito per TFR era stato già richiesto con la domanda tempestiva del 22/10/2013, e il giudice delegato, con decreto del 30/09/2014, pur quantificandolo in Euro 19.913,89 alla data del fallimento, non lo aveva ammesso perchè “non venuto ad esistenza”. Pertanto, solo dopo aver constatato che tale credito (a differenza di altre spettanze) non era stato inserito nel Piano di riparto parziale del *****, egli si era determinato ad insinuarlo al passivo ad aprile 2017, con un ritardo perciò dovuto a causa non imputabile, vieppiù in presenza di “una condotta in evidente contrasto con i principi di correttezza e buona fede”. Il ricorrente rappresenta infine i gravi effetti preclusivi che la mancata ammissione del credito determinerebbe sull’intervento del Fondo di garanzia INPS.

4. In assenza di una specifica disciplina sui termini per l’insinuazione al passivo dei crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento – ed avendo anzi il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 8, abrogato l’unica disposizione che faceva espresso riferimento ai crediti (prededucibili) “sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita” (L. Fall., art. 111-bis, originario comma 2) – si registrano pronunce di questa Corte non univoche nelle soluzioni interpretative, ma convergenti sulla premessa per cui non sia ammissibile, in un moderno sistema concorsuale, che l’insinuazione dei crediti in questione (quando necessaria) possa avvenire sine die.

4.1. In estrema sintesi, e limitando la disamina angli approdi più recenti, a fronte di un orientamento che, per colmare detto vuoto normativo, ha adottato (mutatis mutandis) le scansioni organizzative del procedimento di accertamento del passivo di cui alla L. Fall., Tit. II, Capo V – tenendo conto anche dell’ulteriore impronta acceleratoria del Codice della crisi e dell’insolvenza di futura applicazione, il cui art. 208, onera i creditori cd. “ultratardivi” di presentare la domanda entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ha impedito il deposito tempestivo – (Cass. 17594/2019, con richiami a Cass. 19679/2015), è risultato prevalente l’orientamento che ha invece elaborato per via giurisprudenziale una disciplina ad hoc, sulla base dei seguenti criteri: i) “l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, commi 1 e 4” (v. Cass. 16218/2015, 20310/2018, 1391/2019, 13461/2019, 18544/2019, 28799/2019); ii) “in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. 16218/2015) l’opinione secondo cui, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c.”; iii) “tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema in materia”, decorrente però “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” (Cass. 3872/2020), ovvero “dalla maturazione del credito” (Cass. 18544/2019).

5. Su queste basi la vicenda in esame merita, ad avviso del Collegio, un approfondimento in pubblica udienza, specie con riguardo al presupposto della “non contestazione” ex art. 111 bis L. Fall., comma 1, che esonera dall’accertamento dei crediti prededucibili “con le modalità di cui al capo V”, non sussistendo le condizioni per una decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile e dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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