LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4556/2021 proposto da:
ARCO SOCIETA’ COOPERATIVA – CONSORZIO AREZZO COSTRUZIONI SCRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez ed associati, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Pasquini;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI FIRENZE;
– intimata –
Avverso ordinanza n. 29986/2020 della Corte Suprema di Cassazione;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con ordinanza n. 29986/2020, depositata in data 19/12/2020, ha cassato la sentenza n. 1439/2014 della Corte d’appello di Firenze depositata il 12/9/2015, in controversia vertente su contratto di appalto stipulato tra la Arco soc. coop. Consorzio Arezzo Costruzioni s.c. a r.l. e la Provincia di Firenze il 3/2/1989, avente ad oggetto la costruzione di un edificio polivalente per istituti tecnici in Comune di Figline Valdarno, accogliendo, in motivazione, il “secondo motivo” di ricorso per cassazione, inerente a “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 13 nonché dell’art. 1372 c.c., del contratto di appalto dei 3/2/1989 rep. 12148 e del Capitolato Speciale di appalto, in relazione alle riserve nn. 2, 3, 4, 9”, riguardanti la richiesta di equo compenso, in applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 13, comma 5 per modifiche nelle quantità originariamente previste per i lavori concernenti le fondazioni, per avere la Corte di merito escluso qualsiasi rilievo al computo metrico estimativo, non tenendo conto delle clausole specifiche convenute nel capitolato speciale d’appalto, avente funzione integrativa del contratto di appalto e che includeva espressamente il computo metrico e l’elenco dei prezzi unitari, respinto il primo motivo, inammissibile il terzo (avente ad oggetto “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 13 in relazione alla riserva n. 5, attinente ad opere realizzate extra-contratto, non previste nel progetto e per le quali quindi non poteva operare l’art. 13 citato e non era necessario dimostrare la sussistenza del notevole pregiudizio economico per l’appaltatore, dovendosi esse liquidarsi come arricchimento indebito o comunque on una nuova determinazione del prezzo”), in quanto non pertinente al decisum (avendo la Corte d’appello “ritenuto che le opere inserite nella riserva n. 5… non costituissero lavori extracontrattuali” e limitandosi la ricorrente Arco, nella censura, a dedurre che si trattava di opere extracontrattuali), assorbito il quarto; nella parte conclusiva della motivazione e nel dispositivo della sentenza di questa Corte si è invece accolto “il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi, assorbito il quarto”, con cassazione della sentenza impugnata.
La società Arco, con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., notificato l’8/2/2021, affidato ad un motivo, nei confronti di Città Metropolitana di Firenze (che non svolge difese), ha chiesto disporsi la correzione dell’errore materiale posto in essere nel dispositivo dell’ordinanza, contrastante con la parte motiva, per mero errore materiale, laddove è stato indicato come accolto il terzo motivo in luogo del secondo, respinti i primi due, dovendosi invece sostituire le parole con le seguenti “accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti il primo ed il terzo”. E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, un contrasto, tra la parte motiva e la parte dispositiva per errore materiale.
2. La censura è fondata.
Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 668/2019, conf. a Cass. 15321/2012) che “il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità” (nella specie, questa Corte, in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, rilevato che in motivazione venivano dichiarati come fondati i primi due motivi di ricorso mentre nel dispositivo si rigettava il primo e si accoglieva il secondo, ha ordinato di completare il dispositivo dell’ordinanza mediante declaratoria di accoglimento sia del primo sia del secondo motivo).
Ora, nella motivazione dell’ordinanza n. 29986/2020 è chiaramente indicato, da pag. 4 a pag. 9, che dei quattro motivi di impugnazione solo il secondo motivo è stato ritenuto fondato, mentre sono stati respinti il primo ed il terzo (quest’ultimo ritenuto inammissibile), assorbito il quarto; risulta pertanto frutto di errore materiale sia la parte conclusiva, riassuntiva, della motivazione sia il dispositivo, laddove si è invece affermato “in accoglimento del terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi” e “La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi”. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va disposta la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 29986/2020, nel senso che laddove è scritto, alle pagg. 9 e 10, “in accoglimento del terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi” (paragrafo 7 della motivazione) e che “La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi ed assorbito il quarto” (dispositivo), debba invece leggersi e scriversi “in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinti il primo ed il terzo motivo” e ” La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti il primo ed il terzo motivo”. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte, n. 29986/2020, venga corretta nel senso che, laddove è scritto, alle pagg. 9 e 10, “in accoglimento del terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi” (paragrafo 7 della motivazione) e che “La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi ed assorbito il quarto” (dispositivo), debba invece leggersi e scriversi “in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinti il primo ed il terzo motivo” e “La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti il primo ed il terzo motivo”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021