Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32495 del 08/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31218-2019 proposto da:

ERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA PIGNATELLI 362, presso lo studio dell’avvocato SELMI CARLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TERRE DEL RENO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MACCAFERRI RICCARDO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1130/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Ferrara, con sentenza n. 313/17, sez 1, rigettava il ricorso proposto dalla Era srl avverso l’ingiunzione di pagamento n. ***** per ICI 2011.

Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 1130/1/2019, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Terre del Reno.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la Era srl deduce la nullità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo del servizio postale a mani di soggetto diverso dal legale rappresentante in quanto non si erano rispettate le condizioni di cui all’art. 145 c.p.c., nonché degli artt. 138,139,140 e 141 c.p.c…

Va preliminarmente dichiarata infondata l’eccezione del Comune resistente di inammissibilità del ricorso.

Il predetto Comune non ha infatti riportato, in violazione del principio di autosufficienza, il testo del verbale di accertamento e non indica dove la notifica del ricorso sia rinvenibile nel fascicolo di parte.

Ciò posto, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.(Cass. 29642/19; Cass. n. 8293 /2018; Cass. n. 19795/2017Cass. 15315/2014; Cass. n. 14501 /2016).

Alla luce di siffatta giurisprudenza deve ritenersi che non rilevi la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica purché questa sia avvenuta presso il domicilio del destinatario e che non è necessario l’invio di una seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna.

Si osserva a tale ultimo proposito che nel ricorso non si rinviene esplicita contestazione circa il fatto che la notifica sia effettivamente avvenuta presso la sede sociale né la ricorrente ha dedotto e provato di essersi trovata nella impossibilità di prendere conoscenza dell’avvenuta notifica.

E’ appena il caso di osservare che nella fattispecie in esame, essendo stato notificato l’atto presso la sede sociale a mani di soggetto individuato in sede di relata di notifica non trova applicazione quanto affermato dalla Sezioni unite di questa Corte secondo cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Cass., Sez. U., n. 10012 del 2021).

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori e spese generali 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472