LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28279/2019 R.G. proposto da:
C.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amedeo Di Segni e Renato Veneruso;
– ricorrente –
contro
Fata Assicurazioni Danni S.p.a. e B.A.;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1914/2019, depositata il 20 febbraio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
C.G. ricorre, con due mezzi, nei confronti della Fata Assicurazioni Danni S.p.a. e di B.A., per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha confermato il rigetto, pronunciato in primo grado dal Giudice di pace di Portici, della sua domanda volta alla condanna della predetta compagnia, in quanto assicuratrice del B., al risarcimento dei danni subiti quale terzo trasportato a bordo del motociclo di proprietà del B. a seguito di sinistro occorso in data 11 luglio 2010;
nessuno dei due intimati ha svolto difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141 (Codice delle assicurazioni private) per avere ritenuto presupposto indefettibile per l’applicazione della detta norma (ossia dell’ivi prevista azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro) l’essere il danno conseguenza dello scontro tra due veicoli, (risultando, per tal motivo, malamente invocata la norma nel caso di specie in cui il trasportato lamentava lesioni per caduta da un motociclo del quale il conducente aveva perso il controllo in difetto di coinvolgimento di altro veicolo);
con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.:
a) per avere il giudice a quo, respingendo la domanda per mancanza di prova della colpa del conducente nella verificazione del sinistro, operato una inversione dell’onere della prova in contrasto con il criterio dettato dall’art. 2054 c.c., comma 1, in virtù del quale “e’ piuttosto il conducente che deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”;
b) comunque, per non avere considerato la presunzione di corresponsabilità fra il conducente del veicolo e la sua presumibile condotta imprudente, da un lato, e, dall’altro, quella dell’ente titolare della strada da cui non era stato rimosso il pietrisco (sulla presenza e pedissequa pericolosità afferma esservi stato accertamento di fatto coperto da giudicato) e la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.;
occorre preliminarmente rilevare che risulta non essersi perfezionata la notifica del ricorso, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nei confronti dell’intimato B.A.;
trattandosi di litisconsorte necessario, per ragioni processuali e prima ancora sostanziali, in relazione ad entrambe le prospettazioni censorie (cfr., ex aliis, Cass. del 22/11/2016, n. 23706), deve pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;
la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.A., fissando a tal fine termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021