LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11136-2020 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARIA PANTONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SAVASTA;
– ricorrente –
contro
M.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2668/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che:
1. Previo ricorso al Tribunale di Foggia M.L. ne otteneva il decreto, in data *****, con il quale veniva ingiunto a C.V. il pagamento della somma di Euro 13.157,29, otre accessori, a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del predetto C., con mansioni di impiegato amministrativo dal ***** al *****, data in cui il M. aveva rassegnato le proprie dimissioni.
2. Proposta opposizione dall’ingiunto, l’adito Tribunale, con la pronuncia del 5.2.2018, la rigettava e la Corte di appello di Bari, sul gravame presentato da C.V., con la sentenza n. 2668/2019, confermava l’impugnata decisione.
3. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) la rinuncia al mandato del difensore del C. non costituiva causa di interruzione del processo ai sensi dell’art. 301 c.p.c., comma 3; b) la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta a mani del figlio del datore di lavoro non addetto all’azienda, non aveva determinato alcun pregiudizio nei diritti di difesa del C. che aveva compiutamente ed efficacemente spiegato le proprie difese; c) dalle ricevute delle fatture, dal modello CUD 2014 e dalla lettera di licenziamento emergeva la mancata corresponsione del TFR al lavoratore; d) al disconoscimento delle firme apposte in calce alle fatture e alle ricevute di consegna, depositate dal datore di lavoro, non era seguita l’istanza di verificazione e, comunque, le ricevute contenevano come oggetto generici incassi; e) la querela sporta nei confronti del M. per truffa, il cui procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento, non rilevava ai fini di una eventuale compensazione perché la pronuncia non conteneva (e non poteva contenere) la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile; f) l’importo richiesto in sede monitoria, sebbene al lordo delle ritenute di legge, coincideva con quello contenuto nel modello CUD 2014.
4. C.V. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. M.L. non svolgeva attività difensiva.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
6. Il ricorrente depositava memoria.
CONSIDERATO
che:
1 I motivi possono essere così sintetizzati.
2 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c.; la violazione ex art. c.p.c., nn. 3 e 5; il vizio di motivazione in relazione all’art. 2697 c.c., e la mancata valutazione della provata esistenza del credito da compensare. Sostiene che la Corte territoriale, dopo avere accertato in maniera corretta che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la sussistenza della penale responsabilità, sotto diverso profilo aveva poi ritenuto inammissibile la chiesta compensazione, senza aver considerato, tuttavia, le risultanze processuali e la documentazione acquisita.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; il vizio della motivazione; la violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 421 c.p.c.. Si obietta che la Corte territoriale, una volta dichiarata la possibilità di compensare i rispettivi crediti ed acclarata la responsabilità del M., non poteva rinviare l’accertamento dell’importo effettivamente dovuto al C. in altro giudizio, ma avrebbe dovuto istruire la causa e determinare la somma da portare in compensazione.
4. I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.
5. E’ un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indici se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.) (Cass. n. 20170 del 2018).
6. Inoltre, è stato affermato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere alla quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile (Cass. pen. n. 7021 del 2009).
7. Infine, è stato precisato che tanto la compensazione propria come quella impropria possono operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possieda il requisito della certezza (Cass. n. 7474 del 2017): occorre, in altri termini, che l’accertamento del controcredito sia definitivo (Cass. n. 23225 del 2016).
8. Nella fattispecie in esame, pertanto, premesso che la sentenza di patteggiamento con cui il M. era stato condannato, per il reato di cui all’art. 640 c.p., alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 120,00 di multa non può spiegare alcun effetto ai fini risarcitori nel processo civile e che il C., nel presente giudizio, non ha avanzato domanda di risarcimento del danno per indebito arricchimento, correttamente la Corte territoriale, adeguandosi ai principi sopra esposti, ha ritenuto che, allo stato, non vi fosse alcuna somma da porre in compensazione parziale, mancando i requisiti di certezza e definitività del credito opposto in compensazione e, in assenza di domanda risarcitoria, non ha proceduto ad alcun accertamento incidentale.
9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
10. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non essendo stata svolta dal M. attività difensiva.
11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1241 - Estinzione per compensazione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1243 - Compensazione legale e giudiziale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 421 - Poteri istruttori del giudice | Codice Procedura Civile