LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27041-2015 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA N. 2, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO LA GLORIA;
– ricorrente principale –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
nonché contro M.F.;
– ricorrente principale –
controricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 501/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 14/05/2014 R.G.N. 1856/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con sentenza in data 14 maggio 2015 n. 501 la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, accoglieva la domanda proposta da M.F., docente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) per il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito dell’originaria esclusione dalla sessione riservata per la abilitazione all’insegnamento nella scuola superiore- la cui illegittimità era stata accertata da giudicato amministrativo- e dal conseguente ritardo nel passaggio dall’insegnamento nella scuola media a quello nella scuola superiore (avvenuto di fatto dall’anno scolastico 2001/2002 invece che dall’anno 1993/1994). Confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento delle spese di viaggio sostenute dal M. per recarsi presso gli Istituti della scuola secondaria inferiore cui era stato assegnato negli anni in cui aveva diritto al passaggio di ruolo.
2. La Corte territoriale riconosceva il diritto del M. al risarcimento del danno biologico, in adesione alla conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato nel grado d’appello, secondo il quale l’attività lavorativa degli anni 1993/2001 aveva avuto incidenza stressogena ed era stata quantomeno concausa efficiente della malattia ipertensiva, non solo per la necessità degli spostamenti geografici ma anche per il disagio psichico derivante dalla consapevolezza che ciò derivava dalla violazione di un proprio diritto; trattandosi di soggetto diabetico, avevano rivestito efficienza causale anche i forti condizionamenti che gli spostamenti avevano determinato sull’igiene di vita. Il danno biologico era quantificabile nella misura del 5%.
3. Il giudice dell’appello respingeva, invece, il gravame avverso il rigetto nel primo grado della domanda di risarcimento delle spese di trasporto per raggiungere le varie sedi lavorative, osservando essere carente la prova del danno e ritenendo di non poter valutare la documentazione prodotta nel grado d’appello, in quanto tardiva.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.F., articolato in tre motivi di censura, cui ha opposto difese il MIUR con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, affidato a quattro motivi di censura. Il M. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta error in procedendo, violazione degli artt. 112,421 e 437 c.p.c. nonché -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5,- omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2. Si assume che erano stati ritualmente prodotti in causa: i certificati di servizio, che davano atto delle sedi scolastiche di assegnazione nel periodo di causa; l’attestazione della Polizia Municipale del Comune di Vallo della Lucania sulle distanze chilometriche tra il luogo di residenza e dette sedi; un prospetto riepilogativo, per i singoli anni scolastici e gli effettivi giorni di servizio, dei chilometri complessivi percorsi, delle ore di viaggio e di attesa e delle spese di viaggio.
3. Si contesta, alla luce di tali risultanze documentali, il giudizio, di mancanza di prova delle spese sostenute, espresso dalla Corte territoriale.
4. Il motivo è inammissibile.
5. L’apprezzamento degli esiti della prova compiuto dal giudice del merito è un giudizio di fatto, censurabile dinanzi a questo giudice di legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie applicabile, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
7. La parte ricorrente contesta il giudizio della Corte territoriale sulla mancanza di prova delle spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro, senza indicare alcun fatto storico non esaminato nella sentenza impugnata e di rilievo decisivo (nei termini specifici sopra indicati); piuttosto sottopone in via diretta a questa Corte il complesso degli elementi istruttori, assumendo che essi erano idonei alla prova, per tale via chiedendo a questo giudice di legittimità un non-consentito riesame del merito.
8. Con il secondo mezzo la parte ricorrente in via principale ha dedotto -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5,- error in procedendo, violazione degli artt. 112,421 e 437 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, denunciando la contraddittorietà tra il riconoscimento del danno biologico ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dai medesimi fatti.
9. Ha altresì censurato la sentenza per avere ritenuto la novità della documentazione prodotta nel grado d’appello, assumendo trattarsi di una mera specificazione del prospetto già prodotto nel primo grado.
10. Si aggiunge che il giudice del merito, ove avesse considerato tutti gli elementi istruttori, avrebbe potuto esercitare i suoi poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. che, peraltro, erano stati ritualmente sollecitati sia nel ricorso introduttivo sia in sede di appello, con la richiesta di una c.t.u..
11. Il motivo è inammissibile.
12. Si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, non più rilevante nella vigente declinazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la deduzione concernente la mancanza di novità del prospetto delle spese prodotto in appello è priva di specificità- per mancata trascrizione del documento e del prospetto che sarebbe stato prodotto nel primo grado- e comunque non riguarda un fatto storico ma un conteggio elaborato, per quanto dedotto, dalla stessa parte ricorrente.
13. La censura di mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio manca del tutto, infine, della indicazione degli elementi probatori che il giudice avrebbe potuto acquisire d’ufficio sulla base di quanto emergente agli atti, non essendo idoneo il generico riferimento ad una ctu.
14. Anche in questo caso il motivo si risolve, dunque, in una non-consentita richiesta di rivalutazione del merito.
15. Con la terza critica si imputa al giudice dell’appello- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – error in procedendo, violazione degli artt. 112,421 e 437 c.p.c. nonché omissione di pronuncia; si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno in via equitativa.
16. Il motivo è infondato.
17. Esso poggia sul non-condivisibile assunto che la liquidazione del danno (nella specie patrimoniale) in via equitativa possa costituire oggetto di una specifica domanda, sulla quale sia necessaria una pronuncia del giudice. Trattasi, invece, di un potere discrezionale del giudice, che riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, presupposto che evidentemente la Corte di merito, nel rigettare la domanda risarcitoria, ha ritenuto nella specie non ricorrere.
18. Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.
19. Con il primo motivo del ricorso incidentale il MIUR ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione -proposta in appello e già articolata nel primo grado-in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
20. Con il secondo mezzo si denuncia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5,- l’omesso esame della medesima eccezione di prescrizione.
21. Il primo motivo è fondato.
22. Dalla sentenza impugnata, nel punto in cui si riportano le conclusioni delle parti, risulta che il MINISTERO appellato, nel resistere all’appello del M. avverso la sentenza del Tribunale, che aveva integralmente respinto la domanda, aveva chiesto in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, dell’appello di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno (pagina 2 della sentenza impugnata, in fine e pagina 3, in principio).
23. La parte ricorrente ha specificato di avere proposto detta eccezione sin dal primo grado, nel quale essa non era stata esaminata in quanto assorbita dal rigetto nel merito della domanda.
24. Sussiste dunque il vizio di omessa pronuncia su detta eccezione; resta assorbito il secondo motivo, con il quale si censura la medesima omissione sotto il profilo del vizio di motivazione.
25. La terza critica è proposta- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- per violazione degli artt. 1223,2043,2056 e 2697 c.c..
26. La censura afferisce alla condanna del MIUR al risarcimento del danno non patrimoniale.
27. Il MIUR ha dedotto che la statuizione risarcitoria richiedeva il previo accertamento del nesso di causalità tra la condotta illecita (la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore) e l’evento dannoso (l’assegnazione del docente a sedi di lavoro distanti dal luogo di domicilio); era invece carente la prova, come il Tribunale aveva già evidenziato, del fatto che il M.- ove tempestivamente immesso in ruolo- sarebbe stato assegnato ad una sede di servizio ricadente nel proprio comune di residenza.
28. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sempre in ordine al nesso causale tra la ritardata immissione in ruolo ed il pendolarismo del M.; si censura, altresì, la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine al nesso di causalità.
29. Il terzo motivo è fondato.
30. Il giudice del merito ha ritenuto che il danno biologico derivasse dallo stress fisico e dal disordine alimentare cui il M. era stato sottoposto nello svolgimento della docenza presso Istituti scolastici distanti dal proprio domicilio; anche il disagio psichico viene posto in relazione alla consapevolezza del M. che la trasferta sarebbe stata evitata in caso di tempestiva immissione nel ruolo della scuola superiore.
31. Per affermare una responsabilità risarcitoria della amministrazione era tuttavia necessario non solo l’accertamento dell’illecito- la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore- ma anche del rapporto di causalità tra la condotta illecita ed il danno. Occorreva cioè verificare se il M. in caso di tempestiva immissione nel ruolo della scuola superiore sarebbe stato effettivamente assegnato ad Istituti scolastici più prossimi al suo domicilio, sussistendo soltanto in questo caso il rapporto di causalità.
32. A tale accertamento il giudice dell’appello si è del tutto sottratto, condannando, pertanto, il MIUR al risarcimento del danno biologico in violazione del principio di responsabilità per fatto illecito, fondato sul rapporto di causalità fra l’evento dannoso e la condotta umana.
33. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, che ripropone la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
34. Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto; il ricorso incidentale va accolto quanto al primo ed al terzo motivo, assorbiti il secondo ed il quarto.
35. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione affinché, emendando l’errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata, proceda alla corretta verifica del rapporto di causalità tra il ritardo nella immissione del M. nel ruolo della scuola superiore ed il danno biologico dedotto.
36. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
37. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia- anche per le spese- alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
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