LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4057/2020 proposto da:
E.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELLA BANDA, MARCO PAGELLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA
– UFFICIO TERRRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO del 22/01/2019 R.G.N. 2169/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza depositata in data 22.1.2019, ha rigettato il ricorso proposto da E.K., cittadino della Nigeria, avverso il diniego della competente della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente, in estrema sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese per motivi economici.
3. A fondamento della decisione il Tribunale, ritenuta la inattendibilità in ordine alle vicende connesse al viaggio di espatrio, ha rilevato la insussistenza dei presupposti per concedere le chieste tutele.
4. Avverso tale decreto E.K. ha proposto ricorso per cassazione.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il ricorso per cassazione E.K., in primo luogo, chiede la rimessione in termini per proporre il gravame in quanto la decadenza si era verificata perché, provenendo da un Paese in cui la “Cultura” anche giuridica era profondamente diversa, non aveva avuto una esatta ed esaustiva rappresentazione della propria posizione processuale, dei possibili esiti della proponenda impugnazione, degli eventuali costi da sopportare, della possibilità di proporre gravami incidentali, dei vantaggi reali che potevano conseguire anche solo dal fatto della proposizione dell’impugnazione. Deduce, al riguardo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 153 c.p.c., per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non è prevista l’obbligatorietà della rimessione in termini a fronte di comprovata decadenza dai termini processuali conseguente a cause non imputabili alla parte, previa sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza. In secondo luogo, in ipotesi di rimessione in termini, il ricorrente chiede la nullità del provvedimento per i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5, in relazione all’art. 115 c.p.c., art. 2727 c.c., artt. 2 e 10 Cost. e della Convenzione di Ginevra, al D.P.R. n. 303 del 2004, art. 738 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18. Insta, infine, per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Osserva il Collegio, preliminarmente, che deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, la richiesta riguardante la sospensione del provvedimento impugnato (Cass. n. 27937/2019), la cui proposizione davanti a questa Corte non è prevista dalla legge (Cass. 9 luglio 2019, n. 18435), in quanto in base alla disciplina generale di cui all’art. 373 c.p.c., per la eventuale sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello è competente il giudice che ha emesso la sentenza stessa e il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza che sia stata impugnata per cassazione non è a sua volta impugnabile per cassazione, trattandosi di un provvedimento di natura ordinatoria privo di definitività e decisorietà, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio (Cass. n. 10540 del 2018, n. 13774 del 2015, n. 16537 e 17647 del 2009), analogamente a quel che accade in caso di proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia negato la sospensione dell’efficacia del decreto del Tribunale, di rigetto della domanda di protezione internazionale, cui a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, consegue il venire meno della sospensione degli effetti del provvedimento negativo emesso dalla Commissione territoriale, senza necessità di attendere l’esito del ricorso per cassazione (Cass. 13 dicembre 2018, n. 32319; Cass. 19 luglio 2019, n. 19602).
4. Ciò premesso, osserva il Collegio che la richiesta di rimessione in termini per ritenere tempestivo il presente ricorso per cassazione – fondata sull’assunto della impossibilità per la parte di avere avuto, all’esito del giudizio di primo grado, piena cognizione degli elementi necessari per decidere se proporre o meno la relativa impugnazione, in quanto di “Cultura”anche giuridica diversa da quella italiana – prodromica ad ogni altra valutazione, non è meritevole di accoglimento.
5. Il sistema normativo italiano in tema di protezione internazionale prevede, infatti, che il richiedente partecipi al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, se del caso retribuito dall’Erario attraverso il patrocinio statuale, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass. n. 23760/2019).
6. Inoltre, la decisione che definisce il grado del giudizio, nel nostro ordinamento processuale, viene comunicata, normalmente in via telematica, al difensore della parte regolarmente costituita, a cui pure deve essere indirizzata la notificazione dello stesso provvedimento al fine di provocare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c..
7. Una non corretta conoscenza formale dei meccanismi processuali nonché la mancanza di capacità tecnica per valutare l’opportunità di proporre impugnazione, per la parte richiedente, e’, pertanto, garantita dall’assistenza di un difensore abilitato che sopperisce a tali carenze.
8. A quanto sopra esposto consegue anche la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 153 c.p.c., perché l’assistenza tecnica di un procuratore, come detto, supplisce ad ogni problematica culturale del richiedente asilo nella valutazione di impugnare o meno la decisione negativa e, quindi, essendo la decadenza comunque imputabile alla parte, diventa irrilevante porsi il problema circa la sussistenza di un potere discrezionale (e non di un obbligo) per il giudice nel concedere la chiesta rimessione in termini.
9. Risultando, pertanto, il ricorso per cassazione tardivamente proposto, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, la trattazione di tutte le altre doglianze resta assorbita, essendo queste logicamente subordinate alla declaratoria di tempestività del ricorso.
10. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensive.
11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
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