LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36410-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARINO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI N. 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LISA SORBELLO;
– controricorrente avverso il decreto n. R.G. 4577/2017 del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 12/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. A.A., premesso di aver lavorato come giornalista alle dipendenze della ***** srl dal ***** al *****, e da quest’ultima data fino al ***** alle dipendenze della cooperativa Kimon, prima con la qualifica di collaboratore fisso e dal 2004 come redattore, assumendo lo svolgimento di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato, ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento ***** srl per la somma di Euro 205.899,00 corrispondente alle retribuzioni e indennità rivendicate per il periodo dal ***** al *****;
2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Messina ha respinto con decreto del 12.11.2018;
3. il Tribunale, limitato l’esame della domanda alle pretese avanzate nei confronti della società ***** srl, premesso che grava sull’opponente l’onere di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto inidonei a tal fine i documenti prodotti, peraltro privi di data certa opponibile alla curatela (scrittura privata di “collaborazione giornalistica” datata 31.1.2995 in cui si fa riferimento ad una prestazione resa in “regime libero-professionale ed in piena autonomia”; dichiarazione del direttore responsabile del settimana Centonove anch’essa riferita ad una prestazione resa in autonomia) ed inammissibile la prova testimoniale perchè articolata in capitoli generici;
4. avverso tale decreto A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso il Fallimento ***** srl;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
6. con il primo motivo di ricorso A.A. ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale respinto la domanda senza tener conto dei documenti prodotti e senza ammettere le prove testimoniali richieste; omesso esame del fatto decisivo per il giudizio dell’essere la prestazione resa di natura subordinata e non di collaborazione;
7. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 – 115 c.p.c., degli artt. 2704 e 2697 c.c., per non avere il Tribunale tenuto conto dei documenti prodotti (estratti conto, sentenze penali, querele) e del principio di prova fornito, tale da imporre l’acquisizione d’ufficio dei documenti rilevanti e indispensabili;
8. col terzo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, violazione dell’art. 244 c.p.c., sul rilievo dell’erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale, di cui sono riportati i capitoli;
9. col quarto motivo si critica il decreto impugnato per violazione degli artt. 183 e 101 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost., per omessa attività istruttoria e violazione del contraddittorio;
10. col quinto motivo si deduce errore di diritto in relazione all’art. 24 Cost.;
11. col sesto motivo si deduce violazione della L.F., art. 99, degli artt. 116 e 210 c.p.c., per mancata acquisizione ed omesso esame dei documenti prodotti in sede di verifica dello stato passivo;
12. i motivi di ricorso sono inammissibili sotto più profili;
13. le censure, sebbene formulate attraverso la denuncia di diverse violazioni di legge, investono nella sostanza la valutazione, come operata dal Tribunale, della documentazione in atti; tali censure, in quanto attengono al merito della controversia, possono trovare ingresso in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; al riguardo, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), rileva l’omesso esame che deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori. Il ricorso in oggetto non soddisfa neanche i requisiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto non solo non individua un fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso ma sollecita nella sostanza una revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, di per sè estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione;
14. parimenti inammissibile è la censura di mancata ammissione delle prove testimoniali, atteso che il ricorso omette di indicare i testimoni e le ragioni per le quali essi sarebbero stati qualificati a testimoniare, elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (cfr. Cass. n. 19138 del 2004; n. 9748 del 2010), vale a dire la idoneità della prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass. n. 27415 del 2018; n. 5654 del 2017; n. 11457 del 2007);
15. neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, oppure inverta gli oneri di prova. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove;
16. per le considerazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;
17. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021
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