LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12336-2020 proposto da:
D.N.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO URICCHIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1729/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 174/2017, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da D.N.M.L. avverso una serie di estratti di ruolo e ai sottostanti avvisi e cartelle di pagamento, avendo ritenuto adeguatamente dimostrata la rituale notifica dei titoli -anche in ragione della presentazione di istanze di rateizzazione e parziali pagamenti- e non decisivo il termine di prescrizione quinquennale.
2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1729/2019, ha rigettato il gravame proposto da D.N.M.L..
3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che, nel caso in esame, le notificazioni erano regolari secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in tema di procedimento da parte del Concessionario, in assenza, peraltro, di specifiche contestazioni con riguardo alla conformità dei documenti attestanti la notificazione delle cartelle agli originali; hanno, poi, precisato che l’eccezione di intervenuta prescrizione degli obblighi contributivi era stata posta con assoluta genericità così come estremamente generica appariva la doglianza con riguardo alla decorrenza dell’invocato termine estintivo quinquennale.
4. D.N.M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’INPS.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 11, così come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. d), degli artt. artt. 83 e 125 c.p.c., dell’art. 182 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto rituale la costituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (e conseguentemente la documentazione prodotta) nonostante si fosse costituita conferendo la rappresentanza processale ad un professionista esterno alla struttura e non rivolgendosi, invece, all’Avvocatura dello Stato.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2702,2714,2719,2724 e 2725 c.c., e degli artt. 214 c.p.c. e ss., inriferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito riconosciuto valenza probatoria alla documentazione, depositata in fotocopia, dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione – e dall’Ente impositore posta a fondamento della pretesa impositiva – nonostante la stessa fosse stata oggetto di formale disconoscimento, sin dal primo grado (e senza richiesta di verificazione dei documenti disconosciuti).
4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione/errata applicazione degli artt. 137 c.p.c. e ss., in combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., nonché del D.P.R. n. 68 del 2005 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere considerato la Corte di appello che la relata di notifica è prevista come un momento fondamentale del procedimento notificatorio, non essendo surrogabile dall’attività dell’agente postale, soprattutto laddove il piego non venga consegnato personalmente al destinatario.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché la nullità della sentenza o del procedimento, per non avere i giudici di secondo grado valutato adeguatamente i fatti e i documenti posti a fondamento delle domande (prove).
6. Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la motivazione della sentenza impugnata risultava essere insufficiente, illogica e contraddittoria, anche nella parte in cui la Corte di merito, in violazione del principio costituzionale sancito dall’art. 24 Cost. nonché del principio del chiesto/pronunciato, aveva erroneamente valutato l’eccepita prescrizione del diritto di credito incorporato nelle cartelle esattoriali, impugnate in uno all’estratto di ruolo, mai regolarmente notificate.
7. Il primo motivo è infondato.
8. Invero, è stato precisato in sede di legittimità (Cass. n. 30008/2019; Cass. n. 31240/2019), con un indirizzo cui si intende dare seguito, che è possibile la costituzione in giudizio dell’ADER a mezzo legale del libero foro (Cass. n. 30008/2019; Cass. n. 31240/2019), in presenza del relativo presupposto di legge (la cui mancanza non è stata espressamente e specificamente indicata nel caso di specie) e senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo.
9. Il secondo motivo è anche esso infondato: la valutazione di diritto della Corte di merito sulla possibilità dell’ADER di produrre in giudizio la documentazione in fotocopia e sulle modalità del disconoscimento, ritenuto – nel caso di specie – generico con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, è corretto e conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25292/2018; Cass. n. 15790/2016).
10. Il terzo motivo è parimenti infondato.
11. L’assunto della Corte territoriale, secondo cui ai fini della notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario, il procedimento si perfeziona mediante l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento e con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso predetto, senza necessità di una apposita relata, è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 20918/2016; Cass. n. 23902/2017) che il Collegio condivide pienamente.
12. Il quarto motivo è inammissibile.
13. Invero, in tema, poi, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
14. Il quinto motivo, infine, è pure esso inammissibile.
15. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020): nel caso in esame l’iter logico seguito dalla Corte territoriale, nell’avere respinto l’eccezione di prescrizione è stato, invece, chiaro, congruo ed esplicito.
16. Inoltre, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017).
17. Nel caso in esame, l’eccezione di prescrizione è stata valutata dai giudici del merito e rigettata sia per ragioni sostanziali (con riguardo alle plurime istanze di rateizzazione presentate dal D.N.), sia per ragioni formali, essendo stata ritenuta l’eccezione genericamente formulata.
18. Ne consegue l’insussistenza delle denunciate violazioni di legge.
19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
20. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e, in favore dell’INPS, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021
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