Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.34201 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27512/2018 proposto da:

Poste Italiane s.p.a., nella persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Maria Rosaria Ursino, in virtù dei poteri conferiti all’Avv. Andrea Sandulli, responsabile della Funzione Affari Legali di Poste Italiane s.p.a., con procura per atto Notaio A.P., del 10 giugno 2014, rep. *****, registrato l’11 giugno 2014, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa, n. 190, presso l’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, giusta delega a margine del ricorso per cassazione.

– ricorrente –

e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI s.p.a.), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Patrizia Cicero, in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Cristiano;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA, n. 1399/2018, pubblicata in data 1 marzo 2018, non notificata;

udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 9 settembre 2021, dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per il rigetto del primo e del quarto motivo di ricorso, per l’accoglimento del terzo motivo, con assorbimento del quinto motivo (e del ricorso incidentale);

udito, per la ricorrente, l’Avv. Pasquale di Ieso, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avv. Cristiano Castrogiovanni, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza dell’1 marzo 2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 14960/2016 del 5 luglio 2016, che l’aveva condannata a pagare alla Fondiaria s.p.a., poi Unipolsai Assicurazioni s.p.a., la somma di Euro 9.200,00, oltre rivalutazione monetaria e spese di lite e con condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

2. Il tribunale di primo grado aveva ritenuto responsabile Poste Italiane s.p.a. perché un assegno di traenza intestato a Castellucci Trasporti, tratto da Fondiaria s.p.a. sul proprio conto corrente, acceso presso la Banca SAI s.p.a. e spedito per posta ordinaria, non era giunto al destinatario ed era stato negoziato presso un Ufficio di Poste Italiane da persona diversa dal beneficiario, che aveva presentato documenti falsi per l’identificazione.

3. La Corte d’appello ha affermato, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14712 del 2007, la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice e l’applicabilità della disciplina dell’art. 1218 c.c.; che era irrilevante, ai fini della valutazione della sussistenza della colpa di Poste Italiane s.p.a., l’assenza di segni di contraffazione dell’assegno e la circostanza della avvenuta regolazione dell’assegno in stanza di compensazione, oltre che l’assenza di eccezioni o rilievi da parte della Banca emittente, tenuta alla sola verifica sommaria della regolarità formale del titolo e non anche della documentazione presentata dal sedicente beneficiario e dei relativi dati anagrafici; che il controllo dell’identità del soggetto attraverso l’esame della carta d’identità e della tessera sanitaria non era sufficiente quando a presentare il titolo era un soggetto non cliente abituale, non in precedenza identificato, che non aveva con la banca alcun rapporto, né aveva dimostrato il collegamento dell’incasso dell’assegno ad una attività economica o di risparmio; che non erano stati richiesti al presentatore dell’incasso due documenti muniti di fotografia, come raccomandato dalla circolare ABI e che la mancata conformazione alle raccomandazioni dell’ABI da parte di Poste Italiane s.p.a. costituiva un indicatore di negligenza, alla luce anche delle conosciute modalità operative della commissione dell’illecito; che, come affermato dalla Corte di Cassazione, la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non aveva alcun nesso causale con il danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione del presentatore, anche perché la disciplina legislativa in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore riguardava solo i rapporti tra l’ente postale e chi effettuava la spedizione e non anche il soggetto danneggiato, che aveva fornito la provvista e aveva effettuato il doppio pagamento.

4. Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi.

5. Unipol Assicurazioni s.p.a. ha depositato controricorso.

6. In data 7 gennaio 2020, il Consigliere relatore ha proposto, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata e, rilevato che il tema oggetto del secondo motivo era stato sottoposto al primo Presidente per l’eventuale assegnazione all’esame delle Sezioni Unite, con ordinanza del 5 agosto 2019, n. 20900, quale questione di particolare importanza, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza della prima sezione civile.

7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 16 luglio 2021, le sue conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 18736 del 1933, art. 43, art. 1218 c.c., art. 1176 c.c., comma 2 e art. 1992 c.c. e della L. n. 445 del 2000, nonché l’omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte d’appello aveva ritenuto la sua responsabilità quale banca negoziatrice, senza verificare la necessaria sussistenza della colpa e senza considerare che l’assegno era stato pagato previa verifica dell’integrità del titolo di credito e dell’identità del presentatore sulla base di carta di identità e codice fiscale, dopo avere ricevuto l’incasso e l’autorizzazione al pagamento della banca trattaria/emittente a seguito di scambio del titolo in stanza di compensazione.

1.1. Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito dell’attinenza della censura alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata.

1.2 La Corte di appello ha, infatti, accertato in concreto, la sussistenza della colpa della società Poste Italiana s.p.a., quale banca negoziatrice, individuata nell’omissione della cautela di acquisire due documenti di identità, entrambi con fotografia, del portatore dell’assegno, ritenendo che, per le ragioni correlate alle caratteristiche dell’assegno di traenza, il controllo dell’identità del soggetto attraverso l’esame della carta d’identità e della tessera sanitaria non era sufficiente, perché a presentare il titolo era stato un soggetto che non era un cliente abituale e non era stato in precedenza identificato, un soggetto che non aveva mai avuto rapporti con la banca e che non aveva dimostrato il collegamento dell’incass,o dell’assegno ad una specifica attività economica o di risparmio.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83 e del D.M. 26 febbraio 2004 (Carta della qualità del servizio postale) in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1 e all’art. 43 della Legge sull’assegno, nonché l’omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte d’appello aveva erroneamente considerato ininfluente la spedizione da parte di Unipolsai dell’assegno di traenza per posta ordinaria, senza prova del suo ricevimento dall’effettivo destinatario, escludendo così indebitamente il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del pregiudizio.

2.1 Il motivo è fondato, dovendosi richiamare il principio di diritto affermato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore” (Cass., Sez. U., 26 maggio 2020, n. 9769).

2.2 La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, avendo sostenuto che la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non aveva alcun nesso causale con il danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione del presentatore, anche perché la disciplina legislativa in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore riguardava solo i rapporti tra l’ente postale e chi effettuava la spedizione e non anche il soggetto danneggiato, che aveva fornito la provvista e aveva effettuato il doppio pagamento, in tal modo escludendo la configurabilità del concorso di colpa della società resistente in relazione all’avvenuta spedizione dell’assegno per posta ordinaria ed attribuendo all’inadempimento dell’obbligo posto a carico della banca un’efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso, e ravvisandovi pertanto un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l’interruzione del nesso a determinare l’interruzione del nesso di causalità con la condotta della mittente.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio, nonché l’omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte di appello aveva accordato il risarcimento per un danno solo potenziale e non effettivo.

3.1 Il motivo è inammissibile, per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del principio secondo cui “Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio” (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).

4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, perché il debito era di valuta e non era stata fornita alcuna prova dell’esistenza e dell’ammontare del pregiudizio.

4.1 Il motivo è infondato, poiché il credito risarcitorio, quale è quello in esame, è credito di valore e non di valuta, con la conseguenza che dev’essere liquidato tenendo conto della rivalutazione monetaria.

5. Il quinto motivo, con il quale la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, perché la Corte d’appello aveva fondato la ravvisata colpa grave nell’avere Poste Italiane proposto il gravame anche sulla base delle raccomandazioni contenute nella circolare ABI, deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo.

6. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo, rigetta il quarto motivo, con assorbimento del quinto motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, stante l’impedimento dell’estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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