Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34206 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32956/2019 proposto da:

N.M., A.M., A.A., A.B., quali eredi legittimi di A.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Matteo Torre, e dall’Avv. Prof. Alberto Azzena, giuste procure speciali a margine del ricorso per cassazione, domiciliati in Roma, via degli Scipioni, n. 267, presso lo studio dell’Avv. Daniela Ciardo.

– ricorrenti –

contro

Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5, giusta procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di Sassari, n. 385/2019, pubblicata il 2 agosto 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 44/2005 del 31 gennaio 2005, il Tribunale di Tempio Pausania aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, sia la domanda proposta in via principale da A.G. di risarcimento dei danni per occupazione appropriativa, nella misura pari al valore dei terreni di sua proprietà, occupati illecitamente per la realizzazione delle strade di collegamento tra i rioni Ospedale e *****, sia la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Olbia di pagamento delle spese sostenute per la sistemazione delle strade e la realizzazione del depuratore nelle aree di proprietà dell’ A., sulle quali lo stesso aveva ottenuto il rilascio di diverse concessioni edilizie, subordinate alla realizzazione delle dette opere, rimanendo tuttavia inadempiente a tali obbligazioni, pur avendo realizzato gli immobili oggetto di concessione.

2. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 438/2006 del 21 dicembre 2006, aveva rigettato l’appello principale e quello incidentale proposto dalle parti, confermando la sentenza di primo grado sulla prescrizione dei relativi crediti.

3. La Corte di Cassazione, adita da entrambe le parti, con sentenza n. 18552/2015 del 21 settembre 2015, aveva accolto il ricorso principale di A.G. e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Olbia, cassando la sentenza e rimettendo gli atti alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.

4. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto che non si era formato alcun giudicato implicito sui fatti impeditivi del risarcimento dei danni richiesto da A.G. e, per questi, dai suoi eredi, ha rilevato che il Comune di Olbia, fin dal giudizio di primo grado, aveva eccepito che in capo all’ A. non era configurabile alcun diritto al risarcimento dei danni per accessione invertita, in quanto le aree occupate dal Comune erano state destinate a strada pubblica dallo stesso progetto di lottizzazione presentato dall’ A. nel 1957, tanto che le concessioni edilizie rilasciate in suo favore erano tutte subordinate alla sistemazione delle strade adiacenti e che l’ A., essendosi impegnato a cedere “gratuitamente e volontariamente” le proprie arre per la viabilità del comparti, non poteva dolersi di alcun pregiudizio; che le risultanze della consulenza integrativa del 3 maggio 2002, disposta in primo grado, avevano confermato la richiesta di lottizzazione presentata nel 1957 dall’ A., la corrispondenza tra la chiesta lottizzazione e l’assetto viario poi realizzato, la presenza nelle planimetrie di progetto delle strade di accesso al lotto e la loro finalità di accesso ai fabbricati da realizzare; che l’ A., soltanto dopo l’epletamento della consulenza tecnica d’ufficio integrativa, aveva ampliato l’originaria domanda, riguardante i soli mappali su cui erano state realizzate le *****, all’intera superficie viaria del comparto per mq. 23596, senza peraltro nulla specificare in merito all’asserita occupazione dei relativi mappali; che era stato accertato che le aree adibite a strada nel comparto lottizzato dall’ A. erano state destinate a tale uso dallo stesso proprietario, anche se poi era stato l’Ente pubblico a proprie spese a costruire le strade in violazione delle norme sul procedimento di esproprio; che l’Ente pubblico si era, quindi, di fatto sostituito all’ A. negli obblighi su di lui incombenti e del tutto gratuitamente e senza esborso per il proprietario, facendogli conseguire un vantaggio certo ed immediato, con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per il completamento della lottizzazione; che il consulente tecnico d’ufficio aveva riferito che il progetto di lottizzazione dei terreni, approvato in data 23 marzo 1957, avrebbe dovuto essere ripresentato in conformità alle disposizioni della Legge Ponte n. 765 del 1967, ovvero con la cessione gratuita delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, mentre il Comune di Olbia aveva proceduto, con una condotta non sempre lineare, a fronte di una lottizzazione privata, ad una occupazione d’urgenza per sistemare aree, di fatto, già adibite a strada, che “una pianificazione più attenta e precisa” avrebbe verosimilmente evitato.

5. N.M., A.M., A.A., A.B., quali eredi legittimi di A.G., avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, hanno depositato ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi.

6. Il Comune di Olbia ha depositato controricorso.

7. I ricorrenti, nella qualità, hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e dell’art. 112 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello, in violazione del giudicato statuito dalla Suprema Corte, rimesso in discussione l’accertamento dei fatti presupposti assunti a fondamento del principio di diritto enunciato nella sentenza n. 18552/2015, che aveva accertato che il diritto al risarcimento del danno per occupazione appropriativa non era prescritto e quindi, ne aveva incontrovertibilmente ed implicitamente certificato l’esistenza non potendosi predicare la prescrizione ad un diritto inesistente.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., afferente il giudicato della Corte d’appello di Sassari n. 438/2006 sulla non debenza ed indeterminatezza degli obblighi di urbanizzazione posti a carico dell’ A., avendo la Corte di appello violato il giudicato della sentenza della Corte d’appello di Sassari n. 438/2006, in ordine al rigetto della domanda creditoria azionata dall’amministrazione comunale per prescrizione e per indeterminatezza dell’oggetto relativamente agli obblighi di fare a carico dell’ A. e in assenza di prova che le opere, di cui alla perizia di parte prodotta dall’amministrazione, dovessero ritenersi necessariamente incluse tra gli adempimenti delle obbligazioni assunte dall’attore.

2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati.

2.2 E’ principio consolidato di questa Corte che “il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Cass., 17 aprile 2019, n. 10760).

Ed ancora questa Corte ha statuito che “in tema di giudizio di rinvio, il principio della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) in ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato con i principi che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza, ancorché non dedotte o rilevate in quel giudizio, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame neppure la questione concernente l’esistenza di un giudicato esterno o (come nella specie) interno, qualora l’esistenza di quest’ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio” (Cass., 30 luglio 2015, n. 16171) e che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità” (Cass., 22 agosto 2018, n. 20887).

2.3 Deve premettersi che, nel caso in esame, il ricorso principale per cassazione presentato da A.G. era stato affidato ad un unico motivo con il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., sostenendo che la Delibera del Comune di Olbia contenente il riconoscimento del debito e la relativa liquidazione, nell’ambito di una proposta transattiva al proprietario, costituiva atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, mentre con il ricorso incidentale depositato dal Comune di Olbia era stata prospettava l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero che la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la prova del credito relativo ad oneri di urbanizzazione, la quale risultava dalla relazione integrativa del consulente tecnico d’ufficio.

2.4 Ciò posto, la Corte di cassazione ha ritenuto pienamente fondato il ricorso principale così statuendo: “indipendentemente dall’efficacia interruttiva di una Delibera, che costituisce atto interno, laddove il riconoscimento del debito ha natura ricettizia, deve escludersi in apicibus che la prescrizione sia decorsa” e che “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione risarcitoria a seguito di occupazione acquisitiva o appropriativa non è sufficiente la mera consapevolezza di avere subito un’occupazione e/o una manipolazione senza titolo dell’immobile, ma occorre che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell’effetto estintivo-acquisitivo definitivo perseguito dall’amministrazione espropriante. L’onere di provare la ricorrenza del presupposto richiesto dall’art. 2947 c.c., coincidente con il momento in cui il trasferimento della proprietà venga o possa essere percepito dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, grava sull’amministrazione e, in mancanza di tale prova, si deve ritenere, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale della CEDU, che tale momento coincida con quello della citazione introduttiva del giudizio nel quale il proprietario richieda il controvalore dell’immobile (con i relativi accessori), incompatibile con il perdurare del suo diritto dominicale su di esso (Cass., 17 aprile 2014, n. 8965)” ed ancora che “l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente (Cass., Sez. unite, 19 gennaio 2015, n. 735)”.

La Corte ha, poi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, affermando quanto segue: “Infatti viene censurato unicamente il rilievo della corte territoriale circa la mancata dimostrazione dell’entità del credito, effettuato per completezza di argomentazione, mentre non viene attinta la fondamentale ed autonoma ratio decidendi in base alla quale l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ A. in grado di appello, in virtù della formulazione dell’art. 345 c.p.c., applicabile ratione temporis, doveva ritenersi validamente sollevata” (cfr. pag. 9 della sentenza della Corte di Cassazione n. 18552 del 2015).

2.5 Orbene, quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nei termini sopra precisati, ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione di estinzione del credito vantato dal Comune di Olbia per intervenuta prescrizione, contenuta nella sentenza di primo grado del Tribunale di Olbia n. 44/2005 del 31 gennaio 2005, poi confermata dalla Corte di appello di Cagliari, con la sentenza n. 438/2006 del 21 dicembre 2006, che aveva rigettato, oltre che l’appello principale proposto da A.G., anche l’appello incidentale del Comune di Olbia; ma non ha determinato, per i principi sopra richiamati, la formazione di alcun giudicato interno sulla domanda di risarcimento danni proposta da A.G..

2.6 Appare, infatti, evidente al Collegio che, nelle affermazioni di questa Corte in merito all’accoglimento del ricorso principale presentato da A.G., fondato sul motivo sopra riportato, non sia possibile individuare una statuizione, nemmeno implicita, suscettibile di passare autonomamente in cosa giudicata, in ordine alla fondatezza o meno della domanda di risarcimento dei danni formulata dall’attore con l’atto di citazione notificata il 17 marzo 1994.

Non si e’, dunque, formato il giudicato interno invocato dai ricorrenti sulla pretesa creditoria azionata da A.G., che non era mai stata valutata nel merito sia dal Tribunale, che dalla Corte di appello, come correttamente affermato dalla Corte territoriale.

2.7 Ne’ la Corte territoriale ha violato il giudicato della sentenza della Corte di appello di Sassari n. 438/2006, non avendo assunto alcuna statuizione sulla domanda di credito azionata, in via riconvenzionale, dal Comune di Olbia, nel giudizio di primo grado, di pagamento delle spese sostenute per la sistemazione delle strade e la realizzazione del depuratore nelle aree di proprietà di A.G., dichiarata prescritta in primo e in secondo grado e in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale presentato dall’Ente territoriale, che, è utile ricordare, era fondato sulla circostanza che la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la prova del credito relativo ad oneri di urbanizzazione, la quale risultava dalla relazione integrativa del consulente tecnico d’ufficio.

2.8 La Corte territoriale, piuttosto, ha affermato, con un iter argomentativo che non è stato minimamente censurato dai ricorrenti, che, oltre alla pretesa creditoria azionata da A.G., non era stata mai esaminata nel merito l’eccezione difensiva, pure sollevata dal Comune di Olbia, con la quale l’ente pubblico aveva dedotto l’infondatezza della pretesa risarcitoria sull’assunto dell’inesistenza del diritto dello stesso al risarcimento del danno, dal momento che tutte le concessioni edilizie rilasciate in favore del proprietario erano subordinate alla sistemazione da parte dello stesso delle strade adiacenti e che le strade erano preesistenti alla sistemazione operata dal Comune, il quale non si era occupato dell’apertura di nuove strade, ma solo della sistemazione di quelle esistenti, con la conseguenza che l’ A., che aveva lasciato alla disponibilità della collettività le strade, non poteva dolersi della perdita di tali terreni, ormai fuoriusciti dalla sua disponibilità; inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che anche in sede di giudizio di rinvio il Comune di Olbia aveva insistito sulla infondatezza nel merito della pretesa creditoria dell’ A., ribadendo che i terreni oggetto di causa facevano parte di un più ampio comparto lottizzato dall’ A. nel 1957, secondo un progetto presentato dallo stesso, che prevedeva il tracciato delle strade oggetto del contenzioso, sostenendo l’impossibilità di configurare un’acquisizione appropriativa in favore dell’ente pubblico di aree previamente adibite a strade già dal privato proprietario delle stesse nel progetto di lottizzazione (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).

Deve, dunque, ribadirsi l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 765 del 1967, art. 8, avendo errato la Corte di appello a porre a fondamento della inesistenza di una occupazione espropriativa una lottizzazione presentata da A.G. nel 1957, stante l’assenza di una convenzione tra il Comune di Olbia e l’ A., con l’indicazione dei relativi obblighi a carico di costui, lottizzazione che, peraltro, sarebbe stata contraria alla zonizzazione urbanistica in oggetto, pacificamente riconosciuta come zona urbanistica B.

3.1 Il motivo è inammissibile, poiché si tratta di censura formulata per la prima volta in questa sede.

3.2 Ed invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712) e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).

Va, inoltre, precisato che si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l’applicabilità, ad elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., 27 novembre 1999, n. 13256; Cass., 13 febbraio 1996, n. 1084).

3.3 Ciò premesso, si legge, comunque, nella sentenza impugnata, a pag. 9, che la consulenza integrativa disposta in primo grado e depositata il 3 maggio 2002, aveva accertato che l’ A. aveva posto in essere una vera e propria opera di trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni configurabile quale lottizzazione della L. n. 1150 del 1942, ex art. 28; che l’assetto viario realizzato nel comparto era corrispondente a quello oggetto della richiesta di lottizzazione presentata dall’ A. nel 1957; che nelle planimetrie di progetto allegate alle richieste di concessione edilizia fondate su tale lottizzazione erano presenti le strade di accesso ai vari lotti; che tali vie erano necessarie per consentire l’accesso ai fabbricati da realizzare e che non vi era alcun dubbio che le stesse fossero destinate all’uso pubblico; nonché, a pag. 11 della stessa sentenza, che il progetto di lottizzazione dei terreni dell’ A. era stato autorizzato dall’Ufficio tecnico del Comune di Olbia in data 23 marzo 1957.

4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 2 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo la illogicità manifesta del sillogismo giudiziale operato dalla Corte territoriale, laddove aveva riconosciuto l’invalidità della lottizzazione dei terreni di A. e l’inesistenza di una cessione gratuita delle aree destinate alle opere primarie e, poi, aveva giustificato la condotta del Comune nel senso che l’occupazione d’urgenza sarebbe stata un atto necessario per la sistemazione di aree che di fatto erano già adibite a strade, ciò nonostante l’affermazione che non vi era la prova del momento esatto in cui sarebbero state costruite le strade medesime.

5. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, poiché la sentenza impugnata avrebbe dovuto statuire che non poteva configurarsi nessuna lottizzazione stante l’invalidità della Delib. Comune di Olbia 23 marzo 1957 (che aveva autorizzato la lottizzazione in violazione delle forme e dei termini di cui alla L. n. 765 del 1957, art. 8) e avrebbe dovuto disapplicare l’atto dell’amministrazione fuori legge, invece di porla a fondamento della sua decisione, quale fatto impeditivo dell’occupazione appropriativa ad opera del Comune.

5.1 Il quarto e quinto motivo, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili, perché censurano unicamente il rilievo della Corte territoriale sulla “anomalia ” del caso in esame in quanto il progetto di lottizzazione avrebbe dovuto essere ripresentato in conformità alle disposizioni della L. n. 765 del 1965 (che prevedevano la cessione gratuita delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria), effettuato, peraltro, per completezza di argomentazione, mentre non viene attinta la fondamentale ed autonoma ratio decidendi, spiegata a pag. 10 della sentenza impugnata, in base alla quale l’occupazione usurpativa e/o appropriativa comporta, diversamente dalla fattispecie in oggetto, il diritto del proprietario al risarcimento del danno per equivalente sul presupposto che l’ente pubblico proceda, al di fuori di un formale procedimento di esproprio, a trasformare un bene in opera pubblica, mediante la sua radicale manipolazione in modo da farlo divenire strutturalmente un “aliud” rispetto a quello precedente, mentre, nel caso di specie, era stato accertato che le aree adibite a strada erano state destinate a tale uso dallo stesso proprietario, con la conseguente insussistenza di danni in capo al proprietario che mai avrebbe potuto utilizzare in modo diverso tali beni o trarre qualsiasi altro vantaggio da un differente godimento degli stessi, ovvero cederli a terzi.

Non sussiste, peraltro, alcuna contraddizione, dato che i giudici di secondo grado hanno evidenziato la sussistenza di una destinazione “di fatto” a strada delle aree in esame, previste nel comparto lottizzato dall’ A., che il Comune aveva provveduto a costruire a proprio spese, sostituendosi agli obblighi che si era assunto l’ A..

6. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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