Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34250 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8416/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 31 luglio 2019 n. 4831/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione – Staccata di Catania il 31 luglio 2019 n. 4831/06/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito del disconoscimento dell’agevolazione per l’acquisto della c.d. “prima casa”, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.G.S. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa il 18 novembre 2013 n. 524/03/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia, rilevando che la prova della notifica dell’atto di appello non era stata fornita, non risultando la ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico. A.G.S. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto la necessità della raccomandata informativa per il perfezionamento della notifica dell’atto di appello.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto l’osservanza del termine di diciotto mesi per il trasferimento effettivo della residenza nel luogo di ubicazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione della c.d. “prima casa” con la sola presentazione della dichiarazione resa al Comune di nuova residenza.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.

1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, ove l’appellante notifichi l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo di piego raccomandato, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, la disciplina applicabile è dettata dal D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, sul servizio postale ordinario (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2016, n. 25095; Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8293; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131), in quanto le disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., per cui, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111; Cass., Sez. 5", 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131).

Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l’invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli “invii a firma” (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l’agente postale avesse depositato in giacenza presso l’ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. “compiuta giacenza”, deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6-5, 13 maggio 2021, n. 12920).

Ne’ tale orientamento sulla c.d. “notifica postale diretta” risulta essere stato inciso dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 8, con riguardo alla necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), per l’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario.

1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo l’inammissibilità dell’appello sul presupposto dell’omessa notifica al contribuente della raccomandata informativa, che non era, invece, assolutamente necessaria.

2. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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