Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34301 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – rel. Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27246/2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Cola Di Rienzo 297 presso lo studio dell’avvocato Affatato Maria Grazia, rappresentato e difeso dall’avvocato Laudante Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24/09/2021 dal consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

RILEVATO

che:

1. B.G. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1382/2018, depositata il 13 febbraio 2018, con la quale la CTR della Campania, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva il gravame proposto dal contribbuente, ritenendo la legittimità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonostante la mancanza di prova in ordine alla spedizione della seconda raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

2. Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 36 ex art. 360 c.p.c., n. 4), per omessa pronuncia in ordine alla dedotta mancata notifica della iscrizione ipotecaria in violazione del D.L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 21 e della L. n. 212 del 2000, art. 6.

3. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione della L. n. 890 del 1982, artt. 139 e ss., e per avere i giudici regionali affermato la legittimità della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, pur avendo riscontrato che la procedura notificatoria era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che mancava la spedizione della raccomandata informativa.

4. La terza censura prospetta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per l’omessa pronuncia in merito alla dedotta mancata notifica delle cartelle esattoriali ed in particolare per nullità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., disposta senza l’invio della raccomandata informativa.

5. L’ultimo mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per l’omessa pronuncia in merito alla eccezione di inesistenza della notifica delle cartelle effettuata tramite poste private.

6. Le prime due censure, in quanto attinenti questioni intimamente connesse, vanno scrutinate congiuntamente.

6.1. Esse sono fondate.

Secondo il principio affermato delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19667 del 2014: “L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Tuttavia, con le sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014 le Sezioni Unite (seguite da Cass.n. 23875/2015; Cass. n. 13115/2016; Cass. n. 5577/2019) hanno anche avuto modo di osservare che: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis),in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

In particolare, la L. n. 241 del 1990, art. 21, prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. Lo Statuto del contribuente, art. 6, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tali previsioni normative impongono che l’iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la “notifica” dell’atto impugnato può costituire rassicurante prova dell’effettivo rispetto del termine di impugnazione). La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.

Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, il quale impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

La ricordata previsione normativa dell’obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7, è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell’interesse – giuridicamente protetto – dei soggetti destinatari del procedimento: a) ad aver conoscenza di quest’ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l’iniziativa procedimentale dell’Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario; 2) la tutela dell’interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell’apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l’intervento procedimentale dei “soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” può fornire; 4) altresì, la tutela dell’affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa; 5) la medesima comunicazione dell’inizio del procedimento (v. TAR Lazio, Sez. 1, 4 settembre 2009, n. 8373).

Non rende meno valida questa ricostruzione esegetica il fatto che la L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2, escluda i procedimenti tributari dall’applicazione degli istituti partecipativi previsti dalla stessa L., art. 7, in quanto non si tratta di una esclusione tout court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la concreta regolamentazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il procedimento tributario.

6.1 Ciò premesso, dalla stessa sentenza della CTR risulta che la notifica del preavviso è avvenuta secondo lo schema legale dell’art. 140 c.p.c., ritenuto valido, nonostante l’assenza della prova della spedizione della seconda raccomandata informativa.

6.2 Gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) i deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito; il compimento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso (cfr. Cass. n. 4844/1993).

Tale principio va completato dall’affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado – evidentemente- di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999; v. da ultimo Cass. sez. 6-5, n. 1699 del 2019).

Questa Corte ha proprio di recente affermato che “ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., ai fini della regolarità della stessa è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019; n. 16601/2019; n. 5077/2019); -ne consegue che, ai fini della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione) di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consetntire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019; Cass. n. 25351/2020).

Le S.U. con sentenza n. 10012/2021 hanno confermato che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.

In conclusione, i primi due motivi del ricorso principale devono essere accolti, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di merito, tenuto conto delle alterne vicende processuali.

Le spese del giudizio di merito e di legittimità vanno compensate, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa, composto dalle S.U. con sentenza emessa in epoca successiva all’introduzione del giudizio di merito e del presente ricorso.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

– Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;

– Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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