LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21325 – 2020 R.G. proposto da:
MAIDA COSTRUZIONI, s.r.l. – p.i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via F. Ferrara, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Greco che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
DITTA EDILFAZIO di F.F. – c.f. *****/p.i.v.a.
*****;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 2325/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 luglio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto ritualmente notificato F.F., titolare della ditta individuale “Edilfazio”, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo la “Maida Costruzioni” s.r.l..
Esponeva che con scrittura in data 24.4.2008 aveva ricevuto in appalto dalla convenuta l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in *****.
Esponeva che nel corso dell’esecuzione dei lavori aveva ricevuto ordine dalla convenuta committente di realizzare alcune varianti al progetto iniziale.
Esponeva che all’esito dell’esecuzione dei lavori e pur delle opere aggiuntive aveva emesso nel corso dell’anno 2008 le fatture n. *****, del complessivo importo di Euro 44.000,00, tutte rimaste insolute.
Esponeva che i lavori erano stati terminati il 30.9.2008, in ritardo rispetto alla data del 30.6.2008 concordata, e nondimeno il ritardo era dipeso dalla necessità di realizzare le varianti ordinate dalla committente, che peraltro non aveva atteso al collaudo delle opere.
Chiedeva, tra l’altro, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di Euro 44.000,00 con gli interessi legali nonché dichiararsi la nullità ovvero disapplicarsi, atteso il suo carattere vessatorio, la clausola contrattuale prefigurante la penale di Euro 700,00 a carico dell’appaltatore per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.
2. Si costituiva la “Maida Costruzioni” s.r.l..
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Chiedeva, in riconvenzionale, pronunciarsi la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento dell’appaltatore, in dipendenza della mancata osservanza del termine finale di consegna dei lavori, e condannarsi la controparte al pagamento della penale pattuita ed al risarcimento del danno nonché alla consegna dell’immobile ed al pagamento di un’indennità per l’indebita occupazione.
3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 5847/2014 l’adito tribunale condannava la convenuta s.r.l. a pagare all’attore la somma di Euro 24.790,00 (i.v.a. inclusa), oltre interessi legali dal 13.5.2009 al soddisfo; faceva ordine all’attore di far luogo alla restituzione alla convenuta dell’immobile merce’ consegna delle chiavi a seguito del pagamento della suindicata somma, rigettava le domande riconvenzionali della convenuta e condannava la convenuta alle spese di lite e di c.t.u..
4. Proponeva appello la “Maida Costruzioni” s.r.l..
Resisteva F.F..
5. Con sentenza n. 2325/2019 la Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte – in ordine al primo motivo d’appello – che alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e degli esiti della c.t.u. la società appellante aveva senza dubbio commissionato alla ditta appellata l’esecuzione di opere aggiuntive non previste in contratto, opere senz’altro realizzate, sicché la “Edilfazio” aveva certamente diritto al relativo corrispettivo.
Evidenziava – in ordine al secondo motivo d’appello – che legittimamente l’appaltatore era stato facultato dal tribunale, nel quadro dell’unitaria e comparativa valutazione dei reciproci comportamenti delle parti, a subordinare la consegna delle chiavi al pagamento del corrispettivo residuo, siccome, appunto, al corretto adempimento dell’appaltatore si correlava l’inadempimento della committente.
Evidenziava ulteriormente – in ordine al terzo motivo d’appello – che gli esiti istruttori davano conto non solo della corretta esecuzione dei lavori ma anche della inadeguatezza del termine prefigurato in contratto ai fini della relativa esecuzione; che di conseguenza e pur in considerazione dell’incidenza delle variazioni ordinate in corso d’opera il tribunale aveva correttamente ritenuto che il ritardo di tre mesi nella consegna dei lavori non fosse atto a giustificare il mancato pagamento del corrispettivo.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Maida Costruzioni” s.r.l.;
ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione.
F.F. non ha svolto difese.
7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di inammissibilità dei motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte ha omesso l’esame del primo motivo d’appello, con cui si era addotto, a censura del primo dictum, che i lavori aggiuntivi disposti in corso d’opera, per l’entità del relativo valore, stimato in Euro 8.165,00 dal c.t.u., e dunque per la relativa consistenza, pari al 16% dei lavori appaltati fossero tali – alla stregua delle pattuizioni di cui all’art. 4 della scrittura in data 24.4.2008, attribuenti rilievo unicamente alla variazioni superiori al valore del 20% dei lavori appaltati – da escludere qualsivoglia margine per ottenere la variazione del termine di ultimazione dei lavori.
Deduce che con lo stesso motivo d’appello aveva altresì addotto che il valore delle opere aggiuntive fosse tale, comunque, da non superare il 1/6 del valore complessivo dei lavori appaltati, sicché pur nel quadro dell’art. 1661 c.c. non vi sarebbe stato margine per il differimento del termine di consegna dei lavori e per disconoscere l’operatività della clausola penale.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte ha omesso l’esame del secondo motivo d’appello, con cui si era addotto, a censura del primo dictum, che il tribunale aveva statuito extra petita, allorché aveva subordinato la consegna delle chiavi, da essa ricorrente domandata in via riconvenzionale, al pagamento del residuo corrispettivo.
Deduce invero che nessuna domanda in tal senso è stata formulata dall’originario attore.
Deduce al contempo che la corte nulla ha statuito in ordine alla violazione dell’art. 1152 c.c. da parte del tribunale in dipendenza del riconoscimento del diritto di ritenzione a vantaggio dell’appaltatore.
Deduce ulteriormente che in dipendenza della mancata restituzione delle opere ha senz’altro diritto alla corresponsione di una indennità di occupazione.
10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte ha omesso l’esame del terzo motivo d’appello, con cui si era addotto, a censura del primo dictum, che l’opera appaltata non era stata accettata, sicché, in difetto di accettazione, l’appaltatore non aveva diritto al compenso.
Deduce inoltre che è risultato provato ed è fuor di contestazione che l’appaltatore non ha messo la committente in condizioni di poter collaudare le opere, perché la committente potesse poi accettarle.
11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Ciò tanto più che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, la ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria.
12. I motivi, da disaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono dunque inammissibili.
13. Evidentemente i motivi di appello sono stati disaminati e non vi è stata omissione di pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308; Cass. 16.5.2012, n. 7653), omissione di pronuncia che comunque sarebbe stata denunciata irritualmente (cfr. Cass. sez. un. 24.7.2013, n. 17931; è innegabile che gli esperiti mezzi di impugnazione non contengono alcun riferimento alla nullità della decisione, ma prospettano appunto, alla luce delle enunciazioni di cui alle rubriche, l’omesso esame circa fatto decisivo).
14. Si rimarca, in ogni caso, quanto segue.
Innanzitutto, i motivi di ricorso sono, tutti, espressamente qualificati, dalla stessa s.r.l. ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Altresì, il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2014.
Inoltre, la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure.
Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
15. F.F. è rimasto intimato e non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta.
16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021