LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI L.C.G. Umberto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32/2021 R.G. proposto da K.K., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Rizzato Massimo in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza 4741/2019 del 4.11.2019 della Corte di appello di Venezia Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal L.C.G. Scotti Umberto.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 K.K., alias K.K., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
con ordinanza del 15.12.2017 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
l’appello proposto avverso la predetta ordinanza è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 4.11.2019 perché tardivamente proposto solo il 6.2.2018 avverso il provvedimento comunicato al procuratore del ricorrente in data 4.1.2018, e quindi oltre il trentesimo giorno utile, lunedì 5.2.2018, tenuto conto del fatto che il trentesimo giorno era sabato 3.2.2018;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, dichiaratamente tardivo, Konjira Kecouta alias Kecourta Kondjira, con atto notificato il 18.12.2020, svolgendo un solo motivo per denunciare errore nell’interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
ritenuto che: il ricorso è tardivo e lo dichiara, peraltro alcuna ulteiore delucidazione, lo stesso ricorrente (“… intende proporre ricorso per cassazione ancorché fuori dai termini di legge…”;
la sentenza è stata pubblicata il 4.11.2019 ed è stata impugnata a dicembre del 2020 (15.12.2020) ben oltre i sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., anche tenendo conto sia della sospensione feriale, sia della sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19 dal 9.3.2020 all’11.5.2020, disposta con i D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2020, n. 27, e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 5 giugno 2020, n. 40; la rimessione in termini è stata richiesta in modo del tutto generico sulla base di una asserita e indimostrata negligenza del difensore nel comunicare all’assistito la sentenza della Corte di appello;
comunque, in caso di tardiva proposizione dell’impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest’ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell’azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell’art. 6 CEDU, poiché l’inammissibilità dell’impugnazione, che consegue all’inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia; Cass. civ. Sez. 1, n. 3340 del 10.02.2021, Rv. 660721 – 01; inoltre Sez. 1, n. 27726 del 03.12.2020, Rv. 660150 – 01; Sez. U, n. 4135 del 12.02.2019, Rv. 652852 – 03; Sez. 1, n. 30512 del 23.11.2018, Rv. 651875 – 01);
infine il ricorso non è pertinente al decisum, basato sulla tardività della stessa proposizione dell’appello.
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, , ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021