Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34700 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17612/2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL BOCCACCIO 22, presso lo studio dell’avvocato PALMINA D’AMURI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO BELLO;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTANGELO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1465/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

RILEVATO IN FATTO

che:

B.M. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a istanza dell’avv. M.D. per il pagamento delle prestazioni professionali effettuate in favore dell’ingiunta;

la B. contestò le pretese avversarie e richiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al pagamento della somma di 5.422,95 Euro, pari alle sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate per l’omessa registrazione di atti giudiziari, registrazione che non era stata effettuata su consiglio del M.;

il Tribunale di Roma riconobbe alla opponente il diritto alla corresponsione dell’anzidetta somma di 5.422,95 Euro e, accertato un maggior credito del M., condannò la B. al pagamento della differenza;

pronunciando sul gravame principale del M. e su quello incidentale della B., la Corte di Appello di Roma ha accolto parzialmente il primo (condannando la B. al pagamento dell’ulteriore somma di 110,00 Euro) e ha rigettato il secondo;

in punto di responsabilità per la mancata registrazione dell’atto giudiziario, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che nulla esimeva l’avvocato “dal dover, adeguatamente, informare il cliente delle conseguenze del mancato pagamento” e che difettava “in atti la prova che il cliente (fosse) stato messo sull’avviso di potenziali irrogazioni di sanzioni”; ha aggiunto che “e’ irrilevante che l’appellata non abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento del proprio debito erariale poiché, comunque, il pagamento in argomento va assolto da detta parte potendo essa, in difetto, essere sottoposta ad esecuzione esattoriale”;

ha proposto ricorso per cassazione il M., affidandosi ad un unico motivo; l’intimata ha resistito con controricorso;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN FATTO

che:

con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 e 2697 c.c.”, censurando la sentenza nella parte in cui ha confermato il risarcimento del danno corrispondente alla sanzione applicata alla B. dall’Agenzia delle Entrate;

premesso che il risarcimento presuppone l’effettività del pregiudizio subito dal danneggiato, il M. lamenta che la Corte di Appello ha disposto la condanna al risarcimento del danno “senza prima verificare la certezza e l’attualità di tale danno, e dunque la misura reale ed effettiva della lesione subita dal patrimonio della pretesa danneggiata, ed anzi addirittura prescindendo dalla prova, da parte di quest’ultima, dell’effettività della lesione”; aggiunge che la Corte di Appello, superando la mancata prova dell’estinzione dell’obbligazione tributaria, quale titolo legittimante ogni possibile rivalsa (…), ha privato di significato il requisito della “effettività del danno” lamentato dal creditore (…) ed ha di fatto attribuito al diritto di risarcimento quella funzione punitiva del debitore, non contemplata dalla norma (…), così aprendo la via ad un perverso, ed inaccettabile, arricchimento per il (preteso) danneggiato”;

il motivo va disatteso;

premesso che non appare pertinente il richiamo all’art. 1218 c.c., e che la violazione dell’art. 2697 c.c., non è stata prospettata (come necessario) in termini di erroneo riparto dell’onere della prova, il motivo si incentra sulla sussistenza della prova del danno;

al riguardo, la Corte ha ritenuto decisivi il fatto – pacifico – dell’esistenza del debito erariale e la circostanza che lo stesso debba essere necessariamente assolto dalla B. per non essere sottoposta ad esecuzione, considerando irrilevante che l’appellata non abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento;

una siffatta conclusione è corretta, atteso che l’irrogazione della sanzione tributaria ha determinato l’insorgenza di una posta passiva che ha inciso negativamente sul patrimonio della B., determinandone un pregiudizio immediato ed effettivo (e, quindi una “perdita” rilevante ai sensi dell’art. 1223 c.c.), a prescindere dalla non avvenuta dimostrazione del pagamento;

risultano, viceversa, generici e meramente congetturali gli assunti del ricorrente sulla eventualità che il debito erariale possa ridursi per effetto di sanatorie o sul fatto che la B. possa porre il pagamento a carico dei coobbligati solidali;

al rigetto del ricorso consegue la condanna del M. al pagamento delle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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