Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34924 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26859-2020 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.to Donato Maruccia;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LECCE, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio dell’avvocato Francesco Baldassarre, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna De Giorgi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. V.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce di accoglimento dell’appello del Comune avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva a sua volta accolto l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (Ingresso in zona a traffico limitato) proposta dalla ricorrente.

2. Il Comune di Lecce si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Lecce per violazione del Reg. attuazione C.d.S., artt. 79 e 80, anche in relazione all’art. 2697 c.c., sulla visibilità e dimensioni della segnaletica e sull’insussistenza dell’elemento soggettivo con violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, nonché per l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia in particolare sulla valutazione circa la visibilità della segnaletica.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 4 e u. c., dell’art. 149 c.p.c., e dell’art. 201C.d.S., comma 3, e della L. n. 890 del 1982, art. 12.

3. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Il primo motivo è inammissibile in quanto la questione della regolarità della segnaletica non è trattata in sentenza e, dunque, era onere del ricorrente quantomeno di indicare di averla riproposta espressamente al momento della costituzione in appello ex art. 346 c.p.c., nella specie peraltro il vizio sarebbe quello di omessa pronuncia e non quello denunciato nel motivo.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata dove si afferma che la notifica è avvenuta a mezzo di Poste Italiane s.p.a. e che solo l’attività di imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale è stata esternalizzata.

5. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 700 più Euro 200 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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