LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4619-2018 proposto da:
D.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA GROSSI;
– ricorrente –
contro
F.LLI D.C.D.F. FARA SAN MARTINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO SPEZIALE;
– controricorrente –
e contro
P.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 909/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 54/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto le domande proposte dalla società Fratelli D.C.d.F. Fara S.Martino s.p.a. nei confronti dei propri ex dipendenti D.L.R. (già direttore dei sistemi informatici) e P.L. (già impiegato addetto ai servizi informatizzati), volte a conseguirne la condanna in solido al risarcimento dei danni correlati all’indebito acquisto ed agli illegittimi addebiti relativi a schede SIM, telefonini, ed altro materiale di telefonia mai entrato nella disponibilità aziendale (quantificati nella misura di Euro 391.179,87 oltre ad Euro 60.285,00 carico del solo D.L.).
La Corte distrettuale perveniva a tale convincimento, in estrema sintesi, valorizzando il ruolo di responsabilità rivestito da D.L.R. quale direttore dei sistemi informatici, e la condotta gravemente negligente da lui posta in essere, confluita nell’omesso esercizio del doveroso potere di controllo inerente alle proprie mansioni sul P., il quale aveva posto in essere una serie di comportamenti fraudolenti fonte di danni assolutamente prevedibili da parte del superiore gerarchico, perché connessi con vincolo di regolarità causale alla conclamata violazione delle procedure aziendali in materia di acquisizione di beni e servizi.
Avverso tale decisione D.L.R. interpone ricorso per cassazione sostenuto da sette motivi. Resiste con controricorso la società intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione art. 1225 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ci si duole che il giudice del gravame abbia modulato la pretesa risarcitoria ex adverso azionata, su di una nozione di prevedibilità che non rinveniva riscontro nella concretezza dei rapporti di lavoro intercorsi col P., dipendente che era già stato investito del potere di firmare i contratti riguardanti l’attivazione di nuove utenze e che godeva di ampia fiducia da parte aziendale.
In tal senso dovevano ritenersi non prevedibili i danni scaturiti da un comportamento del soggetto a lui sottoposto, il quale era stato perseguito dalla parte datoriale anche per il reato di truffa.
2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1225 e 2697 c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente lamenta che sia stata omessa ogni considerazione in ordine alla circostanza che sino al primo bimestre del 2013 gli importi dei consumi erano in linea con quelli precedenti, sicché anche sotto tale profilo non poteva reputarsi prevedibile l’entità del danno derivante dalla propria omissione.
3. I motivi possono trattarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse.
Essi palesano profili di inammissibilità, vulnerando il principio di specificità che governa il ricorso per cassazione.
Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi ex aliis, Cass. 13/11/2018 n. 29093, Cass. 10/12/2020 n. 28184).
Detto principio è infatti volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione – che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino – di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (cfr. Cass. 4/10/2018 n. 24340).
Nella fattispecie scrutinata, il ricorrente ha trascurato di riprodurre il tenore dei documenti richiamati (denuncia presentata a carico del P., esiti dei controlli bimestrali anteriori al 2013) omettendo altresì di specificare tempi e modi secondo i quali la circostanza della cadenza di detti controlli a lui demandati, era stata introdotta nel processo e sottoposta al giudice del gravame, il quale, nel proprio incedere argomentativo, a tale dato non aveva fatto alcun riferimento.
4. Al di là delle suesposte, e pur assorbenti considerazioni, s’impone l’evidenza di un ulteriore connotato di inammissibilità dei motivi con i quali, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, si cela l’intento del ricorrente di pervenire ad rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione, non consentita in questa sede di legittimità.
Nello specifico, il Collegio di merito ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio espresso dal Tribunale circa il disvalore della condotta ascrivibile al D.L. perché gravemente negligente; era infatti risultato acclarato che la Direzione Sistemi Informativi di cui il predetto era Direttore, non aveva mai eseguito le procedure aziendali in materia di acquisizione di beni e di servizi, e che egli aveva lasciato al dipendente P. ampia discrezionalità nella acquisizione di materiale di telefonia mobile, nella negoziazione dei piani tariffari, nella assegnazione ai dipendenti, così cagionando un grave danno alla parte datoriale.
Al cospetto di tale iter motivazionale, le complessive censure, all’evidenza, tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pongono a presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, che esula sia dal paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sia da quello di cui al n. 5 novellato; secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679) il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha infatti introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019, n. 33373, Cass. Sez. Un. 27/12/2019 n. 34476).
Nell’ottica descritta, deve ritenersi che gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito – secondo un incedere argomentativo che per quanto sinora detto si sottrae alle censure formulate sotto i profili teste’ enunciati – siano conformi a diritto perché emessi in consonanza con i principi definiti da questa Corte di legittimità, alla stregua dei quali in tema di risarcimento del danno da inadempimento, l’imprevedibilità, alla quale fa riferimento l’art. 1225 c.c., non costituisce un limite all’esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (vedi ex plurimis, Cass. 14/11/2019 n. 29566).
In tale prospettiva il richiamo dei consolidati e condivisi dicta di questa Corte alle regole ordinarie di comportamento quale categoria di riferimento per la definizione della astratta prevedibilità del danno, rispecchia un giudizio di probabilità che è agganciato al principio di regolarità causale, secondo Vid quod plerumque accidit.
E detto principio è stato pienamente rispettato dai giudici di seconda istanza, i quali, nella condotta negligente ed omissiva posta in essere dal Direttore con riferimento alle funzioni di controllo a lui ascritte, hanno individuato le fonti della responsabilità del ricorrente per il pregiudizio arrecato alla azienda, sulla scorta di un ragionamento inferenziale conforme a diritto perché coerente con i criteri di regolarità causale convalidati dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 414 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si lamenta che la società sia venuta meno all’onere di produrre in giudizio le fatture relative ai costi sostenuti e che erroneamente la Corte di merito abbia giustificato tale omissione con la mole dei documenti, in violazione del sistema delle preclusioni che governa il rito del lavoro.
6. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si critica il giudice del gravame per aver ritenuto di poter supplire alla mancata produzione in giudizio dei documenti sui quali fondare l’entità del danno asseritamente subito, mediante la conferma da parte degli autori della relazione dell’Organismo di Vigilanza; si deduce che il conteggio è un procedimento matematico non certamente un fatto oggetto di prova testimoniale.
7. I motivi possono essere trattati congiuntamente, per connessione.
Anche in relazione ad essi s’impone l’evidenza di taluni profili di inammissibilità.
Occorre infatti rilevare che tutti i motivi di censura contengono la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o n. 4.
Invero il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione.
Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito, in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. Tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione secondo modalità promiscue, è stata più volte oggetto dello stigma di questa Corte che ha evidenziato “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931, Cass. S.U. 12/12/2014 n. 26242, Cass. 14/9/2016 n. 18021).
8. In ogni caso non può sottacersi come in sede di legittimità si sia reiteratamente ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo I’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 5/9/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 21/02/2018, n. 4241).
Ed allora, si impone l’evidenza che con tale critica si sollecita, ancora una volta, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile nella presente sede, posto che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, vedi Cass. 7/12/2017 n. 29404, Cass. 12/8/2020 n. 16931)).
Gli accertamenti disposti dai giudici del gravame, appaiono, del resto, assolutamente congrui, essendo fondati sulla relazione redatta dall’organismo di vigilanza, all’esito di una approfondita attività di audit e frutto di attento studio ed analisi dettagliata, che hanno mostrato la palese devianza della condotta del ricorrente dai canoni ai quali doveva essere informata l’attività di controllo a lui demandata, essendo stato omesso l’esercizio del doveroso controllo sul dipendente P. e sulla sua ampia attività di acquisizione di beni e servizi dei quali la società medesima non aveva mai avuto disponibilità e che avevano comportato per essa costi esorbitanti.
9. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si deduce che a fronte della carenza probatoria ascrivibile alla società ricorrente, per non aver prodotto tutte le fatture idonee a dimostrare il danno, il giudice di merito avrebbe dovuto rigettare la domanda. In tale prospettiva il conferimento di incarico al CTU, autorizzato ad acquisire anche documenti non prodotti dalla parte ricorrente onde verificare l’entità del danno che si assumeva risentito, si era infatti tradotto nella assegnazione allo strumento di indagine, di una funzione suppletiva che non era ad esso confacente.
10. Il motivo palesa profili di inammissibilità oltre che di infondatezza.
Ricorre infatti, il già ricordato profilo di inammissibilità connesso alla tecnica redazionale adottata che prospetta un motivo composito, simultaneamente volto a denunciare un error in judicando ed un error in procedendo.
Inoltre deve ritenersi privo di fondamento l’assunto relativo alla assoluta omessa allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, avendo la società adempiuto all’onere assertivo, indicando analiticamente tutti gli elementi costitutivi del fatto generatore del danno in atto introduttivo, come evincibili dalla specifica riproduzione del ricorso di primo grado recata in sede di controricorso e dalla quale emerge come la società avesse indicato i dati, concernenti gli apparecchi e le schede acquistati, gli esborsi sostenuti richiamandosi in modo esplicito le fatture, già oggetto della relazione dell’organo di vigilanza e dei prospetti prodotti.
Sussistono, dunque, i presupposti per riscontrare la congrua applicazione da parte dei giudici del gravame, dei principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, secondo i quali la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3717).
11. La sesta censura attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si deduce che la valutazione equitativa del danno risentito dalla società ed elaborato dalla Corte distrettuale sulla scorta della espletata CTU, sia stata incongruente e sproporzionata, perché eseguita secondo i parametri indicati dal medesimo ausiliare, sulla base dei valori medi delle carte sim, nonostante la società creditrice fosse in grado di fornire i dati relativi all’effettivo pregiudizio risentito.
12. Anche questa doglianza soffre di un difetto di specificità perché omette di riprodurre il contenuto dei dati desumibili dalle fatture, già considerate dal giudice del gravame insufficienti ai fini della esatta determinazione del danno, così come si limita a riprodurre unicamente ridottissimi stralci dell’elaborato peritale oggetto di censura, inidonei a render conto delle ragioni delle critiche al riguardo formulate nella presente sede, così come dei tempi e modi entro i quali erano state formulate nel giudizio di merito.
In tema di ricorso per cassazione, per infirmare la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è infatti necessario che la parte alleghi di avere rivolto censure alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (vedi Cass. 3/6/2016 n. 11482).
Al di là della formale tecnica redazionale, il motivo appare, dunque, trasfondere in una valutazione che, involvendo l’interpretazione delle acquisizioni probatorie, è riservata al giudice del merito ed è sindacabile solo nei ristretti ambiti dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5 come tracciati dalla giurisprudenza di legittimità nei sensi innanzi richiamati.
13. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno stigmatizzato l’esternalizzazione della attività di installazione e di messa in funzione dei computer aziendali – disposta su iniziativa unilaterale – con evidente aggravio di costi per la società, quantificati in Euro 60.285,00, trattandosi di operazioni che ben avrebbero potuto svolgere i dipendenti del CED senza costi aggiuntivi per l’azienda.
Si osserva che il danno si sarebbe potuto evidenziare solo in caso di inoperosità dei dipendenti, laddove l’esternalizzazione avrebbe invece “consentito l’attribuzione ad alcuni dipendenti del CED, di compiti aggiuntivi”.
Si deduce inoltre che, come risulta dalla medesima pronuncia impugnata, i costi aggiuntivi – almeno per l’anno 2011 – non avevano comportato alcuno sforamento del budget assegnato al dirigente, il quale aveva il solo obbligo di contenere le spese stesse nei limiti prefissati.
14. La censura si traduce in una critica ad una valutazione di merito espressa dal giudice del gravame, in ordine ai riflessi sul piano risarcitorio, della attività di esternalizzazione svolta dal dirigente, che non appare sindacabile nella presente sede.
La Corte distrettuale ha, infatti, bene rimarcato innanzitutto, che il D.L. non aveva in alcun modo dimostrato di esser mai stato autorizzato ad esternalizzare l’attività di configurazione dei programmi informatici, secondo la tesi da lui prospettata. Ha quindi soggiunto come irrilevante fosse la circostanza del rispetto da parte del lavoratore, dei limiti di spesa previsti per il comparto materiale informatico al quale era preposto, “peraltro non provato per tutti gli anni compresi tra il 2010 ed il 2013, riferendosi il documento richiamato alla sola annualità 2011”; né ha ritenuto che la circostanza della mancata contestazione della cattiva gestione del comparto informatico in costanza di rapporto, fosse idonea a porre in discussione la legittimità della richiesta risarcitoria da parte aziendale.
La statuizione, congrua e scevra da connotati di irredimibile contraddittorietà, si pone in posizione eccentrica rispetto al nucleo della sindacabilità definito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in relazione al novellato testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e resiste, pertanto, alla censura all’esame.
In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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