Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35071 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19041/2015 R.G. proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio De Francesco e dall’Avv. Giovanni Muzi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Regina Margherita n. 42;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Cimetti e dall’Avv. Sante Ricci, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Delle Quattro Fontane 161;

– controricorrente –

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 290/34/2015 depositata l’11 marzo 2015, notificata il 20 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, veniva rigettato l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 91/6/2013 avente ad oggetto la controversia, originata da due atti di pignoramento presso terzi per l’importo complessivo di Euro 24.354.658,50, in cui il contribuente denunciava la mancata notifica degli atti prodromici che impugnava, consistenti in una cartella di pagamento e in 34 avvisi di intimazione emessi da Equitalia Nord su di un ruolo formato dall’Agenzia delle Entrate, a sua volta basati su due avvisi di accertamento definitivi notificati alla società di fatto di cui il contribuente era socio.

2. Il giudice di primo grado aveva pregiudizialmente dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti di natura non tributaria per contributi previdenziali oltre che contravvenzioni al codice della strada. Per il resto, nel merito il giudice di prime cure rigettava il ricorso per rituale notifica degli atti presupposti e conseguente possibilità di impugnare la cartella di pagamento nel presente giudizio solo per vizi propri, ritenuti non sussistenti.

3. La decisione nel merito veniva confermata dal giudice d’appello e, avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi, che illustra con memoria, contro cui l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4. Va innanzitutto rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione, riproposta dall’Agenzia anche nel presente grado di giudizio come nei precedenti, in quanto le contestazioni del contribuente – in particolare quelle contenute nei motivi terzo e quinto di ricorso – non attengono solo a vizi propri della cartella, per cui l’Agenzia ha focus standi nel processo.

5. Devono essere quindi scrutinate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate nel controricorso dell’agente della riscossione. E’ infondata l’eccezione di difetto di specificità, dal momento che l’atto introduttivo del giudizio di legittimità non è del tutto generico, ed indica le previsioni di legge che secondo il contribuente sarebbe state violate come pure i passaggi della sentenza impugnata censurati, mentre l’eccezione secondo la quale il ricorso sarebbe diretto ad ottenere dalla Corte di Cassazione un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto del giudizio dev’essere esaminata unitamente allo scrutinio delle singole censure.

6. E’ infine infondata l’eccezione sollevata dall’agente della riscossione di giudicato interno sulla declinatoria parziale di giurisdizione con riferimento ai crediti previdenziali e alle contravvenzioni al codice della strada, formalmente articolata da Equitalia come riferita ai singoli motivi di ricorso e di ampio respiro perché relativa alla materia del contendere, nei termini che seguono.

La Corte osserva che alle pagg. 7 e 8 del ricorso il contribuente riproduce l’atto di appello, ove si legge esplicitamente al punto 6 che l’impugnazione ha riguardato anche la statuizione della CTP sulla giurisdizione (“Per quanto appena osservato si precisa sin d’ora che il presente appello riguarda l’intera sentenza n. 91/6/13 della CTP di Torino, sia nella parte in cui ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, sia (…)”).

E’ poi vero che la CTR non si è pronunciata esplicitamente a riguardo ma non vi sono dubbi che, decidendo la causa nel merito nel senso sfavorevole al contribuente, abbia implicitamente (Cass. civ. n. 3929/2001) rigettato l’appello in parte qua, pregiudiziale alla decisione del merito.

Si tratta nondimeno di una decisione di rigetto implicito dell’appello avente ad oggetto il capo di decisione di primo grado sulla giurisdizione corretta nelle sue conclusioni, considerato che lo stesso contribuente non adduce argomenti specifici – nemmeno nella memoria autorizzata che non fa cenno alla questione – al fine di dimostrare che, con riferimento ai crediti previdenziali e alle contravvenzioni codice della strada portati dalla cartella impugnata, sussisterebbe la giurisdizione del giudice tributario.

7. Passando alla disamina del merito, con il primo motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, artt. 137,140 e 143 c.p.c. nonché più in generale delle norme e dei principi di diritto in materia di notificazioni, con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento, oltre che l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.

Con il secondo motivo di ricorso – sempre declinato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, artt. 137,140 e 143 c.p.c. nonché più in generale delle norme e dei principi di diritto in materia di notificazioni, con riguardo alla notificazione delle 34 intimazioni di pagamento, nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.

8. Il primo e secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, relativi alla notificazione della cartella di pagamento e alle intimazioni di pagamento impugnate, e sono affetti da profili di inammissibilità e di infondatezza.

9. Va premesso che, ove sia contestata la rituale notifica – delle cartelle di pagamento come pure delle intimazioni -, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018), allorquando sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019) come nel caso di specie, adempimento non assolto dal ricorrente.

Ciò non permette di valutare la decisività della parte delle censure in cui si fa riferimento alla deduzione, riproposta anche nella memoria autorizzata, di nullità della notifica per mancanza della prova di avviso con invio della raccomandata ai fini degli artt. 140 c.p.c./ D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Il contribuente oltretutto riferisce di aver posto all’attenzione del giudice d’appello la questione (pp.10 e 11 ricorso), ma non è chiaro se l’abbia avanzata fin dal primo grado e la sentenza impugnata non ne fa menzione, ulteriore profilo di inammissibilità.

Il primo motivo a pag.17 fa poi cenno anche all’omessa pronuncia sulla questione ed il secondo motivo, a pag.23 del ricorso, fa riferimento pure all’apparenza della motivazione, ma le doglianze per i profili indicati non sono neppure correttamente sussunte nel pertinente paradigma processuale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e confermano la grave eterogeneità dei motivi, che mescolano sin dalla prospettazione aspetti di violazione di legge e di vizio motivazionale che rendono inammissibili le censure anche per la loro tecnica di formulazione.

10. Del resto le censure sono anche infondate, in quanto è consolidato l’orientamento giurisprudenziale (Sez. U, Sentenza n. 19071 del 2016) che ritiene provata la notifica da parte della società di riscossione tramite l’allegazione dei meri estratti di ruolo vidimati ed autenticati in luogo dell’originale della cartella, orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi nel caso.

11. Infatti, con riferimento alla prova delle notifiche in questione, l’orientamento delle Sezioni Unite è profondamente razionale in quanto l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore (Cass. 29/05/2015, n. 11141) con la cartella di pagamento, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che, come chiarito dalle Sezioni Unite citate, esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito.

12. Inoltre, la Corte (Cass. n. 25962 del 05/12/2011) ha da tempo chiarito che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 c.c., atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositano” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24). Da ciò consegue la razionalità della decisione del giudice d’appello che si è conformato all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

13. Con il terzo motivo il ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, artt. 137,140 e 143 c.p.c. nonché più in generale delle norme e dei principi di diritto in materia di notificazioni, con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti alla cartella e alle intimazioni impugnate, nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.

14. Il mezzo di impugnazione, incentrato sulla notificazione dei due avvisi di accertamento antecedenti l’emissione della cartella e delle intimazioni di pagamento, declinato nei due angoli della violazione di legge e del vizio motivazionale, è inammissibile innanzitutto in applicazione del principio della “doppia conforme” come eccepito dall’Agenzia in controricorso, non avendo il ricorrente assolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto” considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03), disposto che trova applicazione alle sentenze emesse dall’11 settembre 2012 e alle impugnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di specie.

Il motivo è inoltre inammissibile anche in logica conseguenza del rigetto dei primi due motivi, e con essi del consolidamento della legittimità della notifica della cartella e degli avvisi di intimazione. Per l’effetto, sarebbe stato onere del contribuente impugnarli tempestivamente, non appena ricevuta la notifica e, con essi, se ritenuto del caso, egli avrebbe potuto impugnare anche gli avvisi di accertamento sottostanti di cui asserisce la nullità se non inesistenza della notifica perché ricevuta da dipendente della società di fatto di cui faceva parte e dal legale rappresentante e socio Cerchione Isidoro, non potendo il ricorrente rimettere adesso in discussione il merito delle pretese, ormai definitivo.

15. Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – si censura la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e la nullità ed erroneità della decisione per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sempre con riferimento alle notificazioni oggetto dei precedenti motivi.

16. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Da un lato parte del motivo non si confronta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata l’11 marzo 2015 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).

17. Per il resto, il motivo è infondato in conseguenza e per le ragioni espresse quanto al rigetto dei primi due motivi circa l’intervenuta decisione sulle notificazioni della cartella e delle intimazioni di pagamento, e va dismessa anche la doglianza di “motivazione apparente e sostanzialmente inesistente” accennata a pag.36 del ricorso, dal momento che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

18. Si rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

Orbene, nel caso in esame è chiaramente evincibile la ratio decidendi sulla rituale notifica degli atti impugnati, con identificazione dei singoli adempimenti compiuti, precisa sussunzione delle singole notifiche nelle rilevanti previsioni di legge regolatrici, ed accertamento in fatto delle date di perfezionamento delle attività notificatorie, e ciò basta a soddisfare il minimo costituzionale.

19. Con il quinto motivo – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, artt. 137,140 e 143 c.p.c. nonché più in generale delle norme e dei principi di diritto in materia di notificazioni e dell’art. 2943 c.c., con riguardo all’eccezione di prescrizione, nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.

20. Anche il motivo in disamina, relativo alla prescrizione è infondato in conseguenza del rigetto dei primi due motivi, dal momento che la rituale notifica della cartella e degli avvisi di intimazione ha determinato anche l’interruzione della prescrizione del credito tributario azionato, come correttamente accertato dal giudice del merito.

21. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’agente della riscossione in Euro 30.000,00 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa e, in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 30.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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